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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 luglio 1979

Cassazione n. 37799/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/07/1979 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente.

Motivi della decisione

1. Con sentenza del 27/1/2020, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Teramo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per li reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

L'imputata era stata ritenuta responsabile di essersi impossessata di un quantitativo pari a mc 2.947 di gas, mediante rimozione dei sigilli apposti dalla società erogatrice al contatore.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge; erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata; violazione del principio del ragionevole dubbio; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. pen.; travisamento dei fatti, illogicità manifesta della motivazione; violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; difetto dell'elemento soggettivo del reato; erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado, incorrendo in diversi vizi sostanziali e processuali.

La società venditrice del gas, persona offesa del reato, non è mai intervenuta nel processo e non ha mai sporto querela.

Non si comprende dal tenore della motivazione a chi si riferisca la Corte di merito nel passaggio in cui riporta le dichiarazioni della persona offesa, facendo peraltro menzione ad una sottrazione di energia elettrica non oggetto di contestazione.

I giudici sostengono che la ricorrente non abbia mai sottoscritto alcun contratto di fornitura, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad un proscioglimento dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] controllo sarebbe stato effettuato in ordine alla circostanza che il contatore manomesso servisse effettivamente l'abitazione dell'imputata: in assenza di contratto, non è possibile effettuare un collegamento tra il numero di contatore ed il numero di fornitura.

La manomissione del contatore ad opera della imputata sarebbe stata semplicemente presunta, senza essere stata dimostrata.

La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che il contatore era posto all'esterno dell'abitazione, in luogo accessibile a chiunque.

Mancherebbe la dimostrazione dell'elemento psicologico del reato.II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare come l'odierna imputata abbia reso interrogatorio, mostrando un atteggiamento collaborativo.

Manifesta sarebbe la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.

La Corte di merito, in più passaggi della sentenza, riporta che la imputata si è resa responsabile del reato di furto di energia elettrica, circostanza inconferente rispetto all'imputazione elevata a carico della ricorrente, chiamata a rispondere del furto di gas.

Il riferimento poi alle dichiarazioni della persona offesa sull'abusiva attivazione della utenza di energia elettrica nell'immobile locato dalla imputata rende confusa la ricostruzione del fatto ed incerto il legame delle argomentazioni svolte in sentenza con il caso portato all'esame della Corte d'appello.

E' quindi fondato il rilievo attinente all'incoerenza motivazionale lamentata dalla difesa: a prescindere dalla diversità dell'oggetto della sottrazione, dalla lettura della sentenza di primo grado non risulta che la persona offesa abbia reso dichiarazioni nel corso del giudizio.

Deve pertanto pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte d'appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] così deciso il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/07/1979 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. Motivi della decisione 1. Con sentenza del 27/1/2020, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Teramo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per li reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. L'imputata era stata ritenuta responsabile di essersi impossessata di un quantitativo pari a mc 2.947 di gas, mediante rimozione dei sigilli apposti dalla società erogatrice al contatore. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge; erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata; violazione del principio del ragionevole dubbio; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. pen.; travisamento dei fatti, illogicità manifesta della motivazione; violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; difetto dell'elemento soggettivo del reato; erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado, incorrendo in diversi vizi sostanziali e processuali. La società venditrice del gas, persona offesa del reato, non è mai intervenuta nel processo e non ha mai sporto querela. Non si comprende dal tenore della motivazione a chi si riferisca la Corte di merito nel passaggio in cui riporta le dichiarazioni della persona offesa, facendo peraltro menzione ad una sottrazione di energia elettrica non oggetto di contestazione. I giudici sostengono che la ricorrente non abbia mai sottoscritto alcun contratto di fornitura, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad un proscioglimento dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] controllo sarebbe stato effettuato in ordine alla circostanza che il contatore manomesso servisse effettivamente l'abitazione dell'imputata: in assenza di contratto, non è possibile effettuare un collegamento tra il numero di contatore ed il numero di fornitura. La manomissione del contatore ad opera della imputata sarebbe stata semplicemente presunta, senza essere stata dimostrata. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che il contatore era posto all'esterno dell'abitazione, in luogo accessibile a chiunque. Mancherebbe la dimostrazione dell'elemento psicologico del reato.II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare come l'odierna imputata abbia reso interrogatorio, mostrando un atteggiamento collaborativo. Manifesta sarebbe la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. La Corte di merito, in più passaggi della sentenza, riporta che la imputata si è resa responsabile del reato di furto di energia elettrica, circostanza inconferente rispetto all'imputazione elevata a carico della ricorrente, chiamata a rispondere del furto di gas. Il riferimento poi alle dichiarazioni della persona offesa sull'abusiva attivazione della utenza di energia elettrica nell'immobile locato dalla imputata rende confusa la ricostruzione del fatto ed incerto il legame delle argomentazioni svolte in sentenza con il caso portato all'esame della Corte d'appello. E' quindi fondato il rilievo attinente all'incoerenza motivazionale lamentata dalla difesa: a prescindere dalla diversità dell'oggetto della sottrazione, dalla lettura della sentenza di primo grado non risulta che la persona offesa abbia reso dichiarazioni nel corso del giudizio. Deve pertanto pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte d'appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] così deciso il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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