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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 31160/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19261/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese), rappresentata e difesa dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia n. 776 del 5/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATOCHE [OSCURATO:PERSONA], commercialista, agiva in via monitoria avanti al Tribunale di Venezia per ottenere il pagamento di una somma asseritamente dovuta per attività di consulenza; la [OSCURATO:SOCIETA]. opponeva tempestivamente il decreto monitorio n. 736/2016; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 312 del 17 febbraio 2020, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite tra le parti; la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 776 del 5 aprile 2022, rigettava le impugnazioni , confermava integralmente la sentenza di primo grado; avverso la predetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo; in prossimità dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la H - [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto socia della società estinta, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione e chiedevadi dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, mentre [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver accettato la predetta rinuncia, di rinunciareal controricorso e al ricorso incidentale e a sua volta domandava la compensazione dei costi del giudizio; all’esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia; non si deve pronunciare sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. e, comunque, tenuto conto della concorde richiesta delle parti; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19261/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese), rappresentata e difesa dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia n. 776 del 5/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATOCHE [OSCURATO:PERSONA], commercialista, agiva in via monitoria avanti al Tribunale di Venezia per ottenere il pagamento di una somma asseritamente dovuta per attività di consulenza; la [OSCURATO:SOCIETA]. opponeva tempestivamente il decreto monitorio n. 736/2016; il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 312 del 17 febbraio 2020, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite tra le parti; la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 776 del 5 aprile 2022, rigettava le impugnazioni , confermava integralmente la sentenza di primo grado; avverso la predetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo; in prossimità dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la H - [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto socia della società estinta, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione e chiedevadi dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, mentre [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver accettato la predetta rinuncia, di rinunciareal controricorso e al ricorso incidentale e a sua volta domandava la compensazione dei costi del giudizio; all’esito della camera di consiglio del 30/9/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia; non si deve pronunciare sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. e, comunque, tenuto conto della concorde richiesta delle parti; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civi
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