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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41838/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 nei riguardi, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e ha applicato nei suoi riguardi la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1), 419 cod. pen., contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria.

I fatti riguardano la rivolta sfociata il 9 marzo 2020 all'interno della Casa circondariale di Foggia, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle misure quivi adottate per la prevenzione del contagio (ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i famigliari).

Circa quattrocento detenuti, dapprima suddivisi in due gruppi, rispettivamente appartenenti ai reparti del "vecchio giudiziario" e del "nuovo complesso", abbandonati gli spazi loro concessi per il passeggio, confluivano fino all'area della c.d. intercinta, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura; sfruttando la componente numerica, contrastavano e superavano ogni tentativo di opposizione posto in essere dalle unità di Polizia penitenziaria, infrangevano le vetrate del box presidio della stessa Polizia, distruggevano l'impianto di videosorveglianza e i relativi supporti di memoria, vandalizzavano il locale cucina.

Alcuni di essi, fatto ingresso nell'ufficio matricola, ne distruggevano gli arredi alle attrezzature, appiccandovi un incendio, domato grazie all'intervento di un agente di Polizia penitenziaria.

Alcuni di loro riuscivano a scardinare uno dei due cancelli della block house posta all'ingresso della casa circondariale, così riuscendo a evadere dall'istituto dileguandosi all'esterno.

Altri minacciavano e con violenza sottraevano a un agente di polizia penitenziaria le chiavi della porta carraia, rinchiudendolo all'interno del proprio gabbiotto.

Un altro gruppo di detenuti, armato di bastoni e spranghe, faceva ingresso nel reparto femminile, commetteva atti di danneggiamento e, dopo aver minacciato e strattonato gli agenti ivi presenti, liberava le detenute per consentirne la partecipazione alla sommossa.

Per quanto specificamente riguarda le condotte attribuite al ricorrente, l'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le relazioni di servizio redatte dagli investigatori cristallizzano che Palumbo, unitamente ad altri detenuti, durante la sommossa era salito sul tetto dell'ufficio demaniale, inneggiando alla rivolta, quindi aveva danneggiato gli arredi dell'[OSCURATO:PERSONA], da cui era uscito contemporaneamente al propagarsi delle fiamme.2.

In esito ad articolata attività investigativa, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia richiedeva l'applicazione di misure cautelari nei confronti di ottantadue indagati, ivi compreso, l'odierno ricorrente, per il delitto di devastazione, oltre che per altri reati a ciascuno a vario titolo ascritti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari respingeva la richiesta rilevando, impregiudicati i gravi indizi che riteneva certamente sussistenti, che l'eccezionalità della situazione in cui si erano verificati i fatti delittuosi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa.

Proposto appello da parte del Pubblico ministero, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame - come anticipato - ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 e applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha valorizzato gli elementi indiziari costituiti dall'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e dalle informative e dalle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta in questione, sunteggiati in premessa, delineandone un ruolo affatto attivo nella sommossa del 9 marzo.

In punto di esigenze cautelari, nel condividere le argomentazioni del Pubblico ministero appellante, ha stigmatizzato l'erronea interpretazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della locuzione «pericolo di reiterazione di reati della stessa specie» di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che difatti non va intesa come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.

Così chiarito il concetto di "omogeneità del bene giuridico", ha infine richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prognosi di recidiva, da svolgersi sulla valutazione sincretica di elementi di carattere oggettivo e soggettivo, scrutinandone (p. 8 e 9 del provvedimento oggetto di ricorso) la sussistenza nei riguardi di Palumbo, avuto riguardo sia alle modalità di esecuzione della condotta, sia al suo profilo personologico. 3.

Ricorre per cassazione Palumbo, per mezzo del difensore di fiducia, che affida a tre motivi.3.1.

Con il primo eccepisce l'incompetenza del Tribunale per il riesame a decidere dell'appello del Pubblico Ministero, poiché alla data della decisione collegiale del 10 novembre 2022, vi era già stata la richiesta di rinvio a giudizio (il 5 aprile 2022) e la fissazione dell'udienza preliminare (il 21 aprile 2022).

Ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., il potere cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, rispetto alla cui ordinanza di rigetto il Tribunale di Bari provvedeva su appello del Pubblico Ministero, era ormai perento e, conseguentemente, competente per la decisione era il Giudice del Tribunale di Foggia.

3.2. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede, nonché di adeguatezza della misura di massimo rigore.

Il Tribunale di Bari avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle modalità d'azione della condotta di devastazione sull'analisi soggettiva della personalità del ricorrente, senza motivare sulla sussistenza di elementi nuovi, idonei a dimostrare la replicabilità di condotte omogenee al reato di devastazione e saccheggio.

Anche in considerazione del carattere risalente dell'imputazione rispetto alla decisione del Tribunale, quest'ultimo - giusta la tesi difensiva - avrebbe dovuto indicare gli elementi - recenti e, comunque, successivi alla data del 9 marzo 2020 - sulla base dei quali reputava verosimile il verificarsi di condotte illecite omogenee a quelle oggetto di imputazione provvisoria.

In forza del criterio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., con il quale il legislatore ha tipizzato le misure in gravità crescente, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto fornire adeguate giustificazioni sul perché non ha ritenuto di compiere una valutazione di proporzionalità e applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 19 maggio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure in parte inammissibile, in parte infondate e dev'essere, pertanto, complessivamente rigettato.

2. Manifestamente infondata è l'eccezione d'incompetenza funzionale di cui al primo motivo.Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non viene qui in rilievo l'art. 279 cod. proc. pen., bensì l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., che richiama l'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., in virtù del quale la decisione sul riesame e sull'appello delle ordinanze cautelari spetta sempre al tribunale del riesame.

Il principio evocato dalla difesa, secondo il quale «il potere cautelare segue il fascicolo», vale all'esclusivo e diverso fine di radicare la competenza al momento della presentazione della domanda.

2. Privo di pregio il secondo, articolato motivo.

Oltre ad essere quasi interamente versato in fatto è, nel resto, manifestamente infondato.

Non è ravvisabile l'eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale di Bari ha correttamente applicato i principi elaborati in materia da questa Corte.

Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale «in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate.

Ritiene il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674) anche la previsione di una «specifica occasione per delinquere», essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie

2.1. Il Tribunale, dopo avere rilevato che Palumbo aveva commesso una pluralità di condotte illecite lesive beni giuridici diversi, ha osservato che il giudizio prognostico in ordine alla reiterazione delle condotte delittuose doveva necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o nelle modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli.

In quest'ottica, con argomentazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose così intese, oltre che sussistente, anche concreto ed attuale alla luce della gravità delle condotte contestate e della loro protrazione per diversi giorni - per di più in ambito carcerario, soggetto al massimo controllo - con l'uso sistematico della violenza, anche gratuita e la completa perdita di ogni forma di autocontrollo.

Ha, inoltre, valorizzato i numerosi precedenti penali anche per fatti che destano rilevante allarme sociale ed il ruolo di rilievo da questi assunto nel corso della rivolta, con condotte inneggianti alla stessa oltre alla commissione di atti vandalici e incediari, interrotti solo grazie ad uno straordinario impiego di uomini e mezzi.

2.2. Quanto alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizioni ad essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che non hanno rappresentato la causa scatenante, bensì l'occasione per manifestazione di impeti criminosi.

D'altra parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria.

Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 nei riguardi, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e ha applicato nei suoi riguardi la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1), 419 cod. pen., contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria. I fatti riguardano la rivolta sfociata il 9 marzo 2020 all'interno della Casa circondariale di Foggia, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle misure quivi adottate per la prevenzione del contagio (ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i famigliari). Circa quattrocento detenuti, dapprima suddivisi in due gruppi, rispettivamente appartenenti ai reparti del "vecchio giudiziario" e del "nuovo complesso", abbandonati gli spazi loro concessi per il passeggio, confluivano fino all'area della c.d. intercinta, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura; sfruttando la componente numerica, contrastavano e superavano ogni tentativo di opposizione posto in essere dalle unità di Polizia penitenziaria, infrangevano le vetrate del box presidio della stessa Polizia, distruggevano l'impianto di videosorveglianza e i relativi supporti di memoria, vandalizzavano il locale cucina. Alcuni di essi, fatto ingresso nell'ufficio matricola, ne distruggevano gli arredi alle attrezzature, appiccandovi un incendio, domato grazie all'intervento di un agente di Polizia penitenziaria. Alcuni di loro riuscivano a scardinare uno dei due cancelli della block house posta all'ingresso della casa circondariale, così riuscendo a evadere dall'istituto dileguandosi all'esterno. Altri minacciavano e con violenza sottraevano a un agente di polizia penitenziaria le chiavi della porta carraia, rinchiudendolo all'interno del proprio gabbiotto. Un altro gruppo di detenuti, armato di bastoni e spranghe, faceva ingresso nel reparto femminile, commetteva atti di danneggiamento e, dopo aver minacciato e strattonato gli agenti ivi presenti, liberava le detenute per consentirne la partecipazione alla sommossa. Per quanto specificamente riguarda le condotte attribuite al ricorrente, l'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le relazioni di servizio redatte dagli investigatori cristallizzano che Palumbo, unitamente ad altri detenuti, durante la sommossa era salito sul tetto dell'ufficio demaniale, inneggiando alla rivolta, quindi aveva danneggiato gli arredi dell'[OSCURATO:PERSONA], da cui era uscito contemporaneamente al propagarsi delle fiamme.2. In esito ad articolata attività investigativa, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia richiedeva l'applicazione di misure cautelari nei confronti di ottantadue indagati, ivi compreso, l'odierno ricorrente, per il delitto di devastazione, oltre che per altri reati a ciascuno a vario titolo ascritti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari respingeva la richiesta rilevando, impregiudicati i gravi indizi che riteneva certamente sussistenti, che l'eccezionalità della situazione in cui si erano verificati i fatti delittuosi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa. Proposto appello da parte del Pubblico ministero, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame - come anticipato - ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 e applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha valorizzato gli elementi indiziari costituiti dall'analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e dalle informative e dalle relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta in questione, sunteggiati in premessa, delineandone un ruolo affatto attivo nella sommossa del 9 marzo. In punto di esigenze cautelari, nel condividere le argomentazioni del Pubblico ministero appellante, ha stigmatizzato l'erronea interpretazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della locuzione «pericolo di reiterazione di reati della stessa specie» di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., che difatti non va intesa come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Così chiarito il concetto di "omogeneità del bene giuridico", ha infine richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prognosi di recidiva, da svolgersi sulla valutazione sincretica di elementi di carattere oggettivo e soggettivo, scrutinandone (p. 8 e 9 del provvedimento oggetto di ricorso) la sussistenza nei riguardi di Palumbo, avuto riguardo sia alle modalità di esecuzione della condotta, sia al suo profilo personologico. 3. Ricorre per cassazione Palumbo, per mezzo del difensore di fiducia, che affida a tre motivi.3.1. Con il primo eccepisce l'incompetenza del Tribunale per il riesame a decidere dell'appello del Pubblico Ministero, poiché alla data della decisione collegiale del 10 novembre 2022, vi era già stata la richiesta di rinvio a giudizio (il 5 aprile 2022) e la fissazione dell'udienza preliminare (il 21 aprile 2022). Ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., il potere cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, rispetto alla cui ordinanza di rigetto il Tribunale di Bari provvedeva su appello del Pubblico Ministero, era ormai perento e, conseguentemente, competente per la decisione era il Giudice del Tribunale di Foggia. 3.2. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione in punto di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si procede, nonché di adeguatezza della misura di massimo rigore. Il Tribunale di Bari avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulle modalità d'azione della condotta di devastazione sull'analisi soggettiva della personalità del ricorrente, senza motivare sulla sussistenza di elementi nuovi, idonei a dimostrare la replicabilità di condotte omogenee al reato di devastazione e saccheggio. Anche in considerazione del carattere risalente dell'imputazione rispetto alla decisione del Tribunale, quest'ultimo - giusta la tesi difensiva - avrebbe dovuto indicare gli elementi - recenti e, comunque, successivi alla data del 9 marzo 2020 - sulla base dei quali reputava verosimile il verificarsi di condotte illecite omogenee a quelle oggetto di imputazione provvisoria. In forza del criterio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., con il quale il legislatore ha tipizzato le misure in gravità crescente, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto fornire adeguate giustificazioni sul perché non ha ritenuto di compiere una valutazione di proporzionalità e applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 19 maggio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure in parte inammissibile, in parte infondate e dev'essere, pertanto, complessivamente rigettato. 2. Manifestamente infondata è l'eccezione d'incompetenza funzionale di cui al primo motivo.Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non viene qui in rilievo l'art. 279 cod. proc. pen., bensì l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., che richiama l'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., in virtù del quale la decisione sul riesame e sull'appello delle ordinanze cautelari spetta sempre al tribunale del riesame. Il principio evocato dalla difesa, secondo il quale «il potere cautelare segue il fascicolo», vale all'esclusivo e diverso fine di radicare la competenza al momento della presentazione della domanda. 2. Privo di pregio il secondo, articolato motivo. Oltre ad essere quasi interamente versato in fatto è, nel resto, manifestamente infondato. Non è ravvisabile l'eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale di Bari ha correttamente applicato i principi elaborati in materia da questa Corte. Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale «in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate. Ritiene il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto da un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674) anche la previsione di una «specifica occasione per delinquere», essendo sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie 2.1. Il Tribunale, dopo avere rilevato che Palumbo aveva commesso una pluralità di condotte illecite lesive beni giuridici diversi, ha osservato che il giudizio prognostico in ordine alla reiterazione delle condotte delittuose doveva necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o nelle modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli. In quest'ottica, con argomentazione tutt'altro che illogica, ha ritenuto il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose così intese, oltre che sussistente, anche concreto ed attuale alla luce della gravità delle condotte contestate e della loro protrazione per diversi giorni - per di più in ambito carcerario, soggetto al massimo controllo - con l'uso sistematico della violenza, anche gratuita e la completa perdita di ogni forma di autocontrollo. Ha, inoltre, valorizzato i numerosi precedenti penali anche per fatti che destano rilevante allarme sociale ed il ruolo di rilievo da questi assunto nel corso della rivolta, con condotte inneggianti alla stessa oltre alla commissione di atti vandalici e incediari, interrotti solo grazie ad uno straordinario impiego di uomini e mezzi. 2.2. Quanto alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizioni ad essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che non hanno rappresentato la causa scatenante, bensì l'occasione per manifestazione di impeti criminosi. D'altra parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria. Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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