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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23209/2022

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13825/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore prof. dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, giusta autorizzazione e nomina del giudice delegato, –controricorrente – IRPEF – [OSCURATO:PERSONA] -2007. [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.

A ., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO – sede di ROMA n. 10 77 / 20/2014 , depositata il 2 1 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13 aprile 1995) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi: [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impugnando la cartella di pagamenton. 097-2007-0147637427, con la quale il concessionario per la riscossione per la provincia di Roma, per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 446.110,80 a titolo di contributi S.S.N.

Aziende, nonché interessi di moraed accessori.

Deduceva, in particolare, la Curatela istante, l’inammissibilità della pretesa, in quanto, trattandosi di crediti di natura contributiva e non erariale, andavano seguite le relative procedure di insinuazione nel fallimento, nonché la prescrizione dei crediti contributivi e comunque l’infondatezza della richiesta.

Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la tardività dell’opposizione, e comunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale di Roma, trattandosi di credito di natura tributaria, e comunque, nel merito, l’infondatezza dei motivi addotti. [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] adìto, con sentenza n.13653/2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice tributario.

2. Con ricorso notificato il 21 novembre 2008 la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riassumeva la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, rivendicando la tempestività del ricorso proposto nei confronti della cartella opposta in quanto, seppure tardivo rispetto al termine di cui all’art. 34, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46/1999 (posto che era stato presentato oltre i 40 giorni ivi previsti), era tuttavia tempestivo ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché presentato entro i 60 giorni dalla notificazione della cartella.

Nel merito ribadiva i motivi di censura alla cartella di pagamento in questione.

Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], reiterando le eccezioni opposte dinanzi al giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 581/47/2011, depositata il 14 dicembre 2011, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando la Curatela alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Lazio –sede di Roma, con sentenza n. 1077/20/2014 del 21 febbraio 2014, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] , sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA].p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197.

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, 2 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 63 e 76 legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, l’istituto ricorrente che erroneamente la C.T.R. avesse ritenuto ammissibile l’opposizione proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la cartella di pagamento in oggetto, in quanto, trattandosi di crediti iscritti a ruolo, il termine per impugnare la cartella era quello di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, che riguardava proprio i crediti iscritti a ruolo nella titolarità degli enti previdenziali.

Pertanto, poiché la cartella in questione era stata notificata il 19 ottobre 2007, ed il ricorso avverso di essa, proposto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro era stato depositato il 12 dicembre 2007, dovendosi, in ogni caso, fare riferimento a tale ricorso per valutare la tempestività dell’opposizione (secondo il principio della traslatio iudiciiex art. 59 l. n. 69/2009), essa era da considerare tardiva.

7. Ritiene la Corte che, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione della cartella di pagamento in oggetto, appare necessario acquisire i fascicoli di merito di primo e secondo grado, onde verificare la natura delle somme richieste mediante la cartella di pagamento suddetta. [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13825/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore prof. dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 104, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, giusta autorizzazione e nomina del giudice delegato, –controricorrente – IRPEF – [OSCURATO:PERSONA] -2007. [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P. A ., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO – sede di ROMA n. 10 77 / 20/2014 , depositata il 2 1 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13 aprile 1995) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi: [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., impugnando la cartella di pagamenton. 097-2007-0147637427, con la quale il concessionario per la riscossione per la provincia di Roma, per conto dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 446.110,80 a titolo di contributi S.S.N. Aziende, nonché interessi di moraed accessori. Deduceva, in particolare, la Curatela istante, l’inammissibilità della pretesa, in quanto, trattandosi di crediti di natura contributiva e non erariale, andavano seguite le relative procedure di insinuazione nel fallimento, nonché la prescrizione dei crediti contributivi e comunque l’infondatezza della richiesta. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la tardività dell’opposizione, e comunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale di Roma, trattandosi di credito di natura tributaria, e comunque, nel merito, l’infondatezza dei motivi addotti. [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] adìto, con sentenza n.13653/2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice tributario. 2. Con ricorso notificato il 21 novembre 2008 la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riassumeva la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, rivendicando la tempestività del ricorso proposto nei confronti della cartella opposta in quanto, seppure tardivo rispetto al termine di cui all’art. 34, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46/1999 (posto che era stato presentato oltre i 40 giorni ivi previsti), era tuttavia tempestivo ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché presentato entro i 60 giorni dalla notificazione della cartella. Nel merito ribadiva i motivi di censura alla cartella di pagamento in questione. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], reiterando le eccezioni opposte dinanzi al giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 581/47/2011, depositata il 14 dicembre 2011, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando la Curatela alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Lazio –sede di Roma, con sentenza n. 1077/20/2014 del 21 febbraio 2014, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] , sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA].p.a., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, 2 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 63 e 76 legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’istituto ricorrente che erroneamente la C.T.R. avesse ritenuto ammissibile l’opposizione proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la cartella di pagamento in oggetto, in quanto, trattandosi di crediti iscritti a ruolo, il termine per impugnare la cartella era quello di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, che riguardava proprio i crediti iscritti a ruolo nella titolarità degli enti previdenziali. Pertanto, poiché la cartella in questione era stata notificata il 19 ottobre 2007, ed il ricorso avverso di essa, proposto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro era stato depositato il 12 dicembre 2007, dovendosi, in ogni caso, fare riferimento a tale ricorso per valutare la tempestività dell’opposizione (secondo il principio della traslatio iudiciiex art. 59 l. n. 69/2009), essa era da considerare tardiva. 7. Ritiene la Corte che, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione della cartella di pagamento in oggetto, appare necessario acquisire i fascicoli di merito di primo e secondo grado, onde verificare la natura delle somme richieste mediante la cartella di pagamento suddetta. [OSCURATO:SOCIETA]/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, man
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