CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47223/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 giugno 1985 avverso niaaìe 2C2 i la sentenza della Corte di appello di Milano del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte competente [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale è stata ridotta la pena irrogata al predetto in primo grado dal Tribunale di Monza alla luce della confermata responsabilità per il fatto allo stesso ascritto, ricondotto all'alveo dell'art 73, comma 1, DPR. n. 309 del 1990, realizzato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Si lamenta con il primo e il terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al ritenuto concorso del Battaglia nella detenzione della droga rinvenuta presso la cantina riferita alla disponibilità del Cimò oltre che nell'appartamento di quest'ultimo. La Corte avrebbe travisato il materiale probatorio acquisito ( non emerge in alcun modo che Battaglia venne osservato mentre usciva dal detto locale cantina); avrebbe fatto un uso improprio, meramente congetturale e manifestamente illogico della disciplina del concorso di persone, quantomeno per la non immediata intellegibilità del percorso argomentativo tracciato; avrebbe di fatto violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in presenza di una reale lettura alternativa dei fatti tale da mettere in crisi quella privilegiata. 3. Con il secondo motivo, sempre sotto i versanti del vizio di motivazione e della violazione di legge, si contrasta la qualificazione del fatto che, ad avviso della difesa andava ricondotta all'egida dell'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Con l'ultimo motivo si contesta la dosimetria sanzionatoria, solo apparentemente motivata attraverso un non argomentato riferimento ai criteri sanciti dall'art 133 cod. pen. 5. Con memoria trasmessa via " pec" la difesa ha nuovamente ribadito la fondatezza dei motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza delle ragioni di doglianza prospettate dalla difesa e afferenti la corretta applicazione della disciplina inerente il concorso di persone con i correlati vizi argomentativi rassegnati che ad essa si legano impone l'annullamento della sentenza impugnata e il conseguente assorbimento delle censure addotte in ordine alla invocata e denegata derubricazione del fatto e al trattamento sanzionatorio comminato. 2. La sentenza impugnata, senza incorrere nel travisamento probatorio, peraltro genericamente addotto in ricorso, ricostruisce il fatto in termini coerenti alle emergenze istruttorie e conformi alle indicazioni già offerte in primo grado. 2.1. In particolare, l'imputato, insieme al concorrente [OSCURATO:PERSONA] venne osservato mentre si accingeva ad entrare all'interno dell'area cantine del condominio in cui dimorava il Cimò e dove quest'ultimo aveva la disponibilità di un locale. Dopo cinque minuti, i due furono altresì osservati mentre uscivano dalla detta area, con il Cimo che provvedeva a chiuderne il cancello di ingresso. [OSCURATO:PERSONA], fermato subito dopo, deteneva 48 grammi di cocaina suddivisa in tre pacchetti di cellophane avvolti con nastro adesivo. Altri 13 pacchetti identici ( per un peso complessivo di 200 grammi di cocaina) sono stati trovati all'interno della cantina riferita alla disponibilità del Cimò (in uno a strumenti per la pesatura e il confezionamento) mentre presso l'abitazione di quest'ultimo sono stati trovati altri quattro grammi di cocaina, sempre contenuti in altrettanti involucri di cellophane. 2.2. Alla luce di siffatte emergenze, i due imputati sono stati condannati in primo grado per il concorso nella detenzione di tutte e tre le poste di cocaina sopra considerate. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a fare appello solo per la pena ( senza poi coltivare alcuna pretesa in questa sede), Battaglia, per contro, ebbe a contestare anche il giudizio di responsabilità, limitatamente, tuttavia, al concorso nella detenzione delle partite di cocaina non immediatamente rinvenute nella sua diretta disponibilità. 2.3. Rispondendo ai motivi di appello, la Corte del merito, senza nulla argomentare in relazione alla cocaina rinvenuta all'interno dell'abitazione del Ornò, ha finito per limitare il perimetro della propria motivazione al più consistente quantitativo di sostanza rinvenuto nel locale cantina. Senonché, mentre il primo giudice aveva accomunato i due imputati nella detenzione, senza distinguere tra loro in ordine alla materiale disponibilità della stessa (perché entrambi erano stati visti entrare e uscire dall'area delle cantine e perchè la droga rinvenuta nel marsupio del Battaglia e quella trovata nella cantina risultava confezionata in modo identico), la Corte di appello ha espressamente preso le distanze da siffatta ricostruzione giuridica: muovendo dal presupposto, non espresso ma immediatamente evincibile per implicito sul piano logico dal tenore della relativa motivazione, in forza del quale la detenzione materiale della sostanza rinvenuta nella cantina fossa da ascrivere al Cimo, ha comunque coinvolto nel relativo giudizio di responsabilità anche Battaglia, chiamato a rispondere a titolo di concorso in siffatta detenzione perché" nell'accompagnare Cimò mentre deteneva anch'egli sostanza analoga a quella da lui custodita, ha infuso nel medesimo un senso di maggiore sicurezza, offrendogli la compresenza di un suo simile che al pari suo aveva interesse a non incorrere in controlli". 3. Un siffatto argomentare, connotato in radice da una non immediata intellegibilità, presta il fianco alle critiche sollevate dal ricorso, quantomeno in termini di riscontrata e decisiva inadeguatezza motivazionale alla luce dei parametri in diritto che sovraintendono la disciplina del concorso di persone. 3.1.Se ben compreso, in parte qua il contributo concorsuale ritenuto dalla Corte del merito siccome ascritto all'odierno ricorrente andrebbe ricondotto all'egida del mero concorso morale rispetto al quale, come da tempo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'apporto causale garantito dal concorrente può assumere forme di manifestazione differenziate e atipiche (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso). Siffatta eterogeneità di espressioni non esime tuttavia il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale e consapevole partecipazione nella fase ideativa, esecutiva o comunque preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente, con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). Il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve infatti avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso comune e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. Né il ricorso alla causalità psichica c.d. da "rafforzamento" consente di trascurare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato in ragione delle "pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono", aspetti questi che non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità ([OSCURATO:PERSONA]. U, n. 33748 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). 3.2. Nel caso il motivare sotteso alla sentenza impugnata non risulta puntualmente raccordato alle dette indicazioni di principio. In particolare, se per un verso la Corte territoriale ha integralmente trascurato di correlare la motivazione adottata alla detenzione della cocaina, pure ascritta in concorso al Battaglia, rinvenuta presso il domiciiio del Cimò, rispetto alla quale il percorso argomentativo tracciato in sentenza rassegna evidenti segni di distonia logica, non potendosene estendere il portato neppure implicitamente; per altro verso, l'argomentare della sentenza impugnata non consente in alcun modo di comprendere in cosa si sarebbe concretato nella specie l' apporto concorsuale, di supposta matrice morale, garantito dal ricorrente al Cimò con riguardo alla detenzione della droga rinvenuta all'interno del locale cantina, pacificamente ascritta, nella ricostruzione giuridica privilegiata dalla sentenza di appello, alla disponibilità esclusiva di quest'ultimo. Si impone in coerenza l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al fine di colmare, alla luce delle emergenze in fatto cristallizzate nelle due sentenze di merito e dei superiori principi in diritto richiamati in materia di concorso di persone nel reato, i rilevati vuoti argomentativi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cote di appello di Milano. Cos