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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22502/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Hernandez unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Imbimbo-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eelettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 137, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1855/2020depositata il 26/05/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ColarussoSilvana, assorbito l'esame dei restanti motivi; per l’inammissibilità delricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato sito in Taurasi, gravementedanneggiato dal sisma del 1980, chiamava in giudizio, dinanzi alTribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] e ColarussoSilvana, rispettivamente nudo proprietari e usufruttuaria del terrenoconfinante, chiedendo la condanna dei convenuti all’arretramentodella struttura dai medesimi realizzata ex novo a ridosso dellaproprietà attorea in violazione delle distanze prescritte dal vigentestrumento urbanistico.Il Tribunale accoglieva la domanda e la sentenza è stata confermatadalla Corte d’appello di Napoli, adita dai convenuti soccombenti.La Corte d’appello, per quanto interessa in questa sede, ha accertatoche, nel fondo dell’attore, esistevano due fabbricati: uno, piùarretrato rispetto al confine, definito nella sentenza “I corpo difabbrica”, il secondo più avanzato (“II corpo di fabbrica”), che erastato demolito e poi ricostruito nel 2000.

Ha accertato ancora che,quando fu realizzato l’edificio nel fondo dei convenuti, il fondodell’attore era già edificato, esistendo il “I corpo di fabbrica”, il qualeera posto a distanza di metri 6,60 dal confine con il fondo dei vicini,sul quale è poi sorto il fabbricato realizzato dal Palermo.

Ciò posto, laCorte appello, sul duplice rilievo che la prevenzione operava a favoredell’attore che il preesistente “I corpo di fabbrica” aveva una paretefinestrata, ne deduceva che i convenuti, a fine del rispetto delladistanza, dovevano arretrare il loro edificio fino a portarsi alladistanza di metri 10 del menzionato “I corpo di fabbrica”.Numero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e SilvanaColarusso hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorsoincidentale condizionato affidato a un unico motivo.Con ordinanza interlocutoria del 7 dicembre 2025, la causa è statarimessa alla pubblica udienza segnalandosi profili di diritto sul mododi operare della prevenzione, in ipotesi di demolizione e ricostruzione;inoltre, per acquisire il fascicolo d’ufficio della causa di merito.Eseguita tale acquisizione, la causa è stata fissata per la discussionealla pubblica udienza del 28 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt.112, 163, n. 3, e 189 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermatola sentenza impugnata sulla base di una diversa motivazioneimplicante un mutamento d’ufficio del petitum e della causa petendi.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunziato la violazione delle distanze conriferimento al “II corpo di fabbrica”, mentre la Corte d’appello,nell’accogliere la domanda, aveva ravvisato la sussistenza dellaviolazione con riferimento al “I corpo di fabbrica”.Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., che la Corte di appello èincorsa nella violazione dell’art. 100 c.p.c., per non avere rilevatoche, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non aveva interesse a dolersi dellaviolazione, da parte dei ricorrenti, delle norme sulle distanze nellecostruzioni rispetto al “I corpo di fabbrica” di sua proprietà, che erastato oggetto di soli interventi di ristrutturazione, in quanto inrelazione ad esso le distanze non erano state rispettate per effettodella demolizione e della ricostruzione di un secondo corpo di fabbricaNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026sempre di proprietà dell’attore (c.d.

“II Corpo di fabbrica”) realizzatotra il “I corpo di fabbrica” e l’edificio di nuova costruzione deiconvenuti.Con il terzo motivo del ricorso principale, si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., che la Corte di appello è incorsanella violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 877 e 2697 c.c.,per non avere rilevato che, in applicazione del principio dellaprevenzione, se il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito il fabbricatoprecedentemente demolito sul confine, in una posizione intermediatra il fabbricato di sua proprietà ristrutturato e la nuova costruzionedei convenuti, analoga facoltà doveva essere riconosciuta airicorrenti.Con il solo motivo del ricorso incidentale, condizionatoall’accoglimento del terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. violazione e falsaapplicazione degli artt. 167 e 346 c.p.c., dell’art. 873 c.c., dell’art. 6,comma 4, l. n. 1684 del 1962, dell’art. 20, n. 1, d.lgs. n. 42 del 2004e dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di appello rilevato che,avendo il controricorrente ricostruito il fabbricato demolito senzavariazione alcuna delle sue originarie dimensioni e della suavolumetria, in applicazione del principio della prevenzione siimponeva la condanna dei ricorrenti principali ad arretrare lacontestata costruzione di almeno sei metri lineari dalla parete esternadell’edificio [OSCURATO:PERSONA], evitando così che l’arretramento si riducesse adeffettivi ml 3,30, in luogo dei ml. 6 previsti dalla legge.2.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato e il suoaccoglimento comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorsoprincipale e del ricorso incidentale.

In primo luogo, va disattesaNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026l’eccezione di novità della questione, sollevata nel controricorso,risultando che la sentenza di primo grado fu censurata, fra l’altro,proprio per avere misurato la distanza dal “I corpo di fabbrica”,essendo il primo giudice incorso in un equivoco sulla proprietà del “IIcorpo di fabbrica”.Come risulta dall’esame della citazione iniziale, richiamata nel ricorsoin termini ampiamente sufficienti a consentire alla Corte l’esamediretto degli atti processuali in presenza della denunzia di un error inprocedendo (Cass. n. 3612/2022), la violazione delle norme sulledistanze fu denunziata dall’attore con riferimento al “II corpo difabbrica”, oggetto di demolizione e ricostruzione.

Non può checondividersi al riguardo quanto rileva il Procuratore Generale, il quale,dopo avere richiamato i principi riguardanti gli elementi identificatividelle azioni a tutela della proprietà, ha osservato che «che, allorchésia stata proposta domanda di arretramento di un fabbricato perviolazione delle distanze legali rispetto ad un determinato fabbricatodell’attore, la domanda non possa essere accolta per violazione delledistanze legali rispetto a un fabbricato diverso, anche esso diproprietà dell’attore, in quanto ciò implica l’introduzione nel processodi un fatto costitutivo diverso da quello dedotto dalle parti e lamodifica della causa petendi, con violazione sia del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.,sia del principio del contraddittorio, in quanto, se il giudice valutassela violazione delle norme sulle distanze delle costruzioni in relazione aun immobile diverso da quello indicato in citazione, il convenutoverrebbe a trovarsi nell’impossibilità di difendersi correttamente,variando le distanze legali e le relative eccezioni (ad esempio quellerelative alla prevenzione e/o all’esistenza di servitù) a seconda delloNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026specifico confine e delle caratteristiche del nuovo immobile coinvoltoe in considerazione del fatto che, decidendo su un immobile diverso, ilgiudice priverebbe il convenuto del diritto di provare che, rispetto aquel secondo immobile, le distanze sono, invece, regolari.Considerato, pertanto, che nel caso di specie la Corte di appello, nelconfermare la sentenza impugnata, non si è limitata a correggere larelativa motivazione enunciando ragioni ed argomentazioni diverse daquelle addotte dal giudice di primo grado (come avrebbe potuto fare,senza incorrere nella violazione dei principi di cui agli art. 112, 342 e345 c.p.c.: Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 22 gennaio 2002,n. 696; Cass. 6 giugno 1987, n. 4945), avendo ritenuto illegittimal’edificazione dell’immobile di P.B.A. e C.S. per violazione delledistanze rispetto ad una costruzione (c.d. primo corpo di fabbricaP.M.) diversa da quella indicata nell’atto introduttivo del giudizio (c.d.secondo corpo di fabbrica P.M.), sulla base, quindi, di una causapetendi diversa da quella dedotta dall’attore con la citazioneintroduttiva, si ritiene sussistente la violazione dell’art. 112 c.p.c.lamentata con il primo motivo di ricorso, che pare essere meritevoledi accoglimento».Nel controricorso si deduce che, una volta depositata la consulenzatecnica, furono proposte conclusioni conformi a quelle fatte propriedalla Corte d’appello, alla quale fu infine richiesto di «confermarel’impugnata sentenza in accoglimento della domanda alternativaproposta».Le repliche del controricorrente sono a priori irrilevanti, perché leconclusioni avrebbero in ogni caso introdotto una domanda nuova,diversa da quella inizialmente proposta, come tale inammissibile«Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l.Numero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso delgiudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi diuna questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù delprincipio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto neilimiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove inprimo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilitàdella domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, nonessendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto,di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello» (Cass. n.12633/2024).Si deve significativamente precisare che la Corte d’appello non hainteso decidere su una domanda nuova (ciò che comunque nonavrebbe potuto fare), ma ha confermato la sentenza accogliendo ladomanda iniziale, sulla base tuttavia di una causa petendi diversarispetto a quella fatta valere dall’attore.Sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorsoincidentale, in quanto condizionato all’accoglimento di un motivo delricorso principale (il terzo), che non è stato esaminato in quantoassorbito dall’accoglimento del primo motivo dello stesso ricorsoprincipale.La sentenza deve essere cassata e la causa rinviava per nuovo esamealla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti irestanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa lasentenza in relazione al motivo del ricorso principale accolto e rinviaNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026la causa, anche per le spese, dinanzi alla Corte d’appello di Napoli indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 28 maggio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Hernandez unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Imbimbo-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eelettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 137, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1855/2020depositata il 26/05/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ColarussoSilvana, assorbito l'esame dei restanti motivi; per l’inammissibilità delricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fabbricato sito in Taurasi, gravementedanneggiato dal sisma del 1980, chiamava in giudizio, dinanzi alTribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] e ColarussoSilvana, rispettivamente nudo proprietari e usufruttuaria del terrenoconfinante, chiedendo la condanna dei convenuti all’arretramentodella struttura dai medesimi realizzata ex novo a ridosso dellaproprietà attorea in violazione delle distanze prescritte dal vigentestrumento urbanistico.Il Tribunale accoglieva la domanda e la sentenza è stata confermatadalla Corte d’appello di Napoli, adita dai convenuti soccombenti.La Corte d’appello, per quanto interessa in questa sede, ha accertatoche, nel fondo dell’attore, esistevano due fabbricati: uno, piùarretrato rispetto al confine, definito nella sentenza “I corpo difabbrica”, il secondo più avanzato (“II corpo di fabbrica”), che erastato demolito e poi ricostruito nel 2000. Ha accertato ancora che,quando fu realizzato l’edificio nel fondo dei convenuti, il fondodell’attore era già edificato, esistendo il “I corpo di fabbrica”, il qualeera posto a distanza di metri 6,60 dal confine con il fondo dei vicini,sul quale è poi sorto il fabbricato realizzato dal Palermo. Ciò posto, laCorte appello, sul duplice rilievo che la prevenzione operava a favoredell’attore che il preesistente “I corpo di fabbrica” aveva una paretefinestrata, ne deduceva che i convenuti, a fine del rispetto delladistanza, dovevano arretrare il loro edificio fino a portarsi alladistanza di metri 10 del menzionato “I corpo di fabbrica”.Numero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e SilvanaColarusso hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorsoincidentale condizionato affidato a un unico motivo.Con ordinanza interlocutoria del 7 dicembre 2025, la causa è statarimessa alla pubblica udienza segnalandosi profili di diritto sul mododi operare della prevenzione, in ipotesi di demolizione e ricostruzione;inoltre, per acquisire il fascicolo d’ufficio della causa di merito.Eseguita tale acquisizione, la causa è stata fissata per la discussionealla pubblica udienza del 28 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt.112, 163, n. 3, e 189 c.p.c., per avere la Corte d’appello confermatola sentenza impugnata sulla base di una diversa motivazioneimplicante un mutamento d’ufficio del petitum e della causa petendi.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunziato la violazione delle distanze conriferimento al “II corpo di fabbrica”, mentre la Corte d’appello,nell’accogliere la domanda, aveva ravvisato la sussistenza dellaviolazione con riferimento al “I corpo di fabbrica”.Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., che la Corte di appello èincorsa nella violazione dell’art. 100 c.p.c., per non avere rilevatoche, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non aveva interesse a dolersi dellaviolazione, da parte dei ricorrenti, delle norme sulle distanze nellecostruzioni rispetto al “I corpo di fabbrica” di sua proprietà, che erastato oggetto di soli interventi di ristrutturazione, in quanto inrelazione ad esso le distanze non erano state rispettate per effettodella demolizione e della ricostruzione di un secondo corpo di fabbricaNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026sempre di proprietà dell’attore (c.d. “II Corpo di fabbrica”) realizzatotra il “I corpo di fabbrica” e l’edificio di nuova costruzione deiconvenuti.Con il terzo motivo del ricorso principale, si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., che la Corte di appello è incorsanella violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 877 e 2697 c.c.,per non avere rilevato che, in applicazione del principio dellaprevenzione, se il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito il fabbricatoprecedentemente demolito sul confine, in una posizione intermediatra il fabbricato di sua proprietà ristrutturato e la nuova costruzionedei convenuti, analoga facoltà doveva essere riconosciuta airicorrenti.Con il solo motivo del ricorso incidentale, condizionatoall’accoglimento del terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. violazione e falsaapplicazione degli artt. 167 e 346 c.p.c., dell’art. 873 c.c., dell’art. 6,comma 4, l. n. 1684 del 1962, dell’art. 20, n. 1, d.lgs. n. 42 del 2004e dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di appello rilevato che,avendo il controricorrente ricostruito il fabbricato demolito senzavariazione alcuna delle sue originarie dimensioni e della suavolumetria, in applicazione del principio della prevenzione siimponeva la condanna dei ricorrenti principali ad arretrare lacontestata costruzione di almeno sei metri lineari dalla parete esternadell’edificio [OSCURATO:PERSONA], evitando così che l’arretramento si riducesse adeffettivi ml 3,30, in luogo dei ml. 6 previsti dalla legge.2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e il suoaccoglimento comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorsoprincipale e del ricorso incidentale. In primo luogo, va disattesaNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026l’eccezione di novità della questione, sollevata nel controricorso,risultando che la sentenza di primo grado fu censurata, fra l’altro,proprio per avere misurato la distanza dal “I corpo di fabbrica”,essendo il primo giudice incorso in un equivoco sulla proprietà del “IIcorpo di fabbrica”.Come risulta dall’esame della citazione iniziale, richiamata nel ricorsoin termini ampiamente sufficienti a consentire alla Corte l’esamediretto degli atti processuali in presenza della denunzia di un error inprocedendo (Cass. n. 3612/2022), la violazione delle norme sulledistanze fu denunziata dall’attore con riferimento al “II corpo difabbrica”, oggetto di demolizione e ricostruzione. Non può checondividersi al riguardo quanto rileva il Procuratore Generale, il quale,dopo avere richiamato i principi riguardanti gli elementi identificatividelle azioni a tutela della proprietà, ha osservato che «che, allorchésia stata proposta domanda di arretramento di un fabbricato perviolazione delle distanze legali rispetto ad un determinato fabbricatodell’attore, la domanda non possa essere accolta per violazione delledistanze legali rispetto a un fabbricato diverso, anche esso diproprietà dell’attore, in quanto ciò implica l’introduzione nel processodi un fatto costitutivo diverso da quello dedotto dalle parti e lamodifica della causa petendi, con violazione sia del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.,sia del principio del contraddittorio, in quanto, se il giudice valutassela violazione delle norme sulle distanze delle costruzioni in relazione aun immobile diverso da quello indicato in citazione, il convenutoverrebbe a trovarsi nell’impossibilità di difendersi correttamente,variando le distanze legali e le relative eccezioni (ad esempio quellerelative alla prevenzione e/o all’esistenza di servitù) a seconda delloNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026specifico confine e delle caratteristiche del nuovo immobile coinvoltoe in considerazione del fatto che, decidendo su un immobile diverso, ilgiudice priverebbe il convenuto del diritto di provare che, rispetto aquel secondo immobile, le distanze sono, invece, regolari.Considerato, pertanto, che nel caso di specie la Corte di appello, nelconfermare la sentenza impugnata, non si è limitata a correggere larelativa motivazione enunciando ragioni ed argomentazioni diverse daquelle addotte dal giudice di primo grado (come avrebbe potuto fare,senza incorrere nella violazione dei principi di cui agli art. 112, 342 e345 c.p.c.: Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 22 gennaio 2002,n. 696; Cass. 6 giugno 1987, n. 4945), avendo ritenuto illegittimal’edificazione dell’immobile di P.B.A. e C.S. per violazione delledistanze rispetto ad una costruzione (c.d. primo corpo di fabbricaP.M.) diversa da quella indicata nell’atto introduttivo del giudizio (c.d.secondo corpo di fabbrica P.M.), sulla base, quindi, di una causapetendi diversa da quella dedotta dall’attore con la citazioneintroduttiva, si ritiene sussistente la violazione dell’art. 112 c.p.c.lamentata con il primo motivo di ricorso, che pare essere meritevoledi accoglimento».Nel controricorso si deduce che, una volta depositata la consulenzatecnica, furono proposte conclusioni conformi a quelle fatte propriedalla Corte d’appello, alla quale fu infine richiesto di «confermarel’impugnata sentenza in accoglimento della domanda alternativaproposta».Le repliche del controricorrente sono a priori irrilevanti, perché leconclusioni avrebbero in ogni caso introdotto una domanda nuova,diversa da quella inizialmente proposta, come tale inammissibile«Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l.Numero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso delgiudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi diuna questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù delprincipio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto neilimiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove inprimo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilitàdella domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, nonessendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto,di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello» (Cass. n.12633/2024).Si deve significativamente precisare che la Corte d’appello non hainteso decidere su una domanda nuova (ciò che comunque nonavrebbe potuto fare), ma ha confermato la sentenza accogliendo ladomanda iniziale, sulla base tuttavia di una causa petendi diversarispetto a quella fatta valere dall’attore.Sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorsoincidentale, in quanto condizionato all’accoglimento di un motivo delricorso principale (il terzo), che non è stato esaminato in quantoassorbito dall’accoglimento del primo motivo dello stesso ricorsoprincipale.La sentenza deve essere cassata e la causa rinviava per nuovo esamealla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti irestanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa lasentenza in relazione al motivo del ricorso principale accolto e rinviaNumero registro generale 23187/2020Numero sezionale 1457/2026Numero di raccolta generale 22502/2026Data pubblicazione 30/06/2026la causa, anche per le spese, dinanzi alla Corte d’appello di Napoli indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 28 maggio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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