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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 01857/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in SENEGAL avverso la sentenza del 22/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/04/2021 con cui la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza in data 21/01/2015 del Tribunale di Alessandria, dichiarando la prescrizione del reato contestato al capo 1), riqualificando la recidiva e rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen..

Deduce:

1.1. "Erronea applicazione dell'art. 131-bis in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riferimento al residuo reato di ricettazione (capo 2 della rubrica) concordemente richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p.". il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Corte ti) di appello ha ritenuto inapplicabile l'istituto di cui all'art. 131-bis co.pen. all'ipotesi di reato prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen., in ragione della pena edittale per esso prevista.

Lamenta la mancata considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis avanzata dal Procuratore Generale e dall'imputato, osservando che la pena edittale prevista per il delitto di ricettazione supera il limite soglia di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di merito, in realtà, nella parte narrativa della motivazione, ha sottolineato come il Tribunale avesse riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen., ma ha trascurato di considerare che la Corte costituzionale-con la sentenza n. 156 del 24/06/2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131- bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

In tal senso ha spiegato che l'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione.

1.2. In forza della pronuncia della Corte costituzionale, dunque, dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è astrattamente applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve, di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen..

Da qui la fondatezza del ricorso, in quanto la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge negando l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità sull'errato presupposto che vi ostasse il limite edittale della pena.

La sentenza va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio circa la riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2 A k51‘.."_ s....".......

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.

Così deciso il 30 settembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in SENEGAL avverso la sentenza del 22/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/04/2021 con cui la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza in data 21/01/2015 del Tribunale di Alessandria, dichiarando la prescrizione del reato contestato al capo 1), riqualificando la recidiva e rideterminando la pena inflitta per il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 131-bis in ordine alla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riferimento al residuo reato di ricettazione (capo 2 della rubrica) concordemente richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p.". il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge nella parte in cui la Corte ti) di appello ha ritenuto inapplicabile l'istituto di cui all'art. 131-bis co.pen. all'ipotesi di reato prevista dall'art. 648, comma secondo, cod.pen., in ragione della pena edittale per esso prevista. Lamenta la mancata considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di assoluzione per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis avanzata dal Procuratore Generale e dall'imputato, osservando che la pena edittale prevista per il delitto di ricettazione supera il limite soglia di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito, in realtà, nella parte narrativa della motivazione, ha sottolineato come il Tribunale avesse riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen., ma ha trascurato di considerare che la Corte costituzionale-con la sentenza n. 156 del 24/06/2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131- bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. In tal senso ha spiegato che l'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione. 1.2. In forza della pronuncia della Corte costituzionale, dunque, dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è astrattamente applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve, di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Da qui la fondatezza del ricorso, in quanto la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge negando l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità sull'errato presupposto che vi ostasse il limite edittale della pena. La sentenza va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio circa la riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2 A k51‘.."_ s...."....... P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. Così deciso il 30 settembre 2022 I
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