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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 2024

Cassazione n. 41011/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Noia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 22/04/2021, irrevocabile dal 14/03/2023, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648bis, 582, 337 cod. pen. e 4 I.n. 110/75; Letta la memoria depositata in data 08/08/2024 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, come si ricava testualmente dagli atti difensivi, con un unico articolato motivo è richiesta la revoca della sentenza in ragione dell'incompatibilità del titolo di reato di cui all'art. 648bis cod. pen. con i fatti descritti nella motivazione, eccependo errori in fatto e in diritto che riguardano l'accertamento della colpevolezza dell'imputato e sostenendo la sua assoluta estraneità alla vicenda criminosa; che tali deduzioni attengono al merito e dovevano pertanto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione o, a seguito dell'irrevocabilità della decisione, con il mezzo straordinario dell'istanza di revisione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec• o il 10 ottobre 2024.

D E [OSCURATO:PERSONA] A i\ O 7 NOV 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Noia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 22/04/2021, irrevocabile dal 14/03/2023, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648bis, 582, 337 cod. pen. e 4 I.n. 110/75; Letta la memoria depositata in data 08/08/2024 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, come si ricava testualmente dagli atti difensivi, con un unico articolato motivo è richiesta la revoca della sentenza in ragione dell'incompatibilità del titolo di reato di cui all'art. 648bis cod. pen. con i fatti descritti nella motivazione, eccependo errori in fatto e in diritto che riguardano l'accertamento della colpevolezza dell'imputato e sostenendo la sua assoluta estraneità alla vicenda criminosa; che tali deduzioni attengono al merito e dovevano pertanto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione o, a seguito dell'irrevocabilità della decisione, con il mezzo straordinario dell'istanza di revisione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec• o il 10 ottobre 2024. D E [OSCURATO:PERSONA] A i\ O 7 NOV 202
Sentenza Cassazione n. 41011/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris