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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23065/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che - per quel che qui rileva - in parziale riforma la sentenza di primo grado, ne ha confermato in parte qua la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. e rideterminando la pena; considerato che con il primo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione delle immobilizzazioni materiali - e il secondo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordina all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, in maniera adeguata rispetto alla prospettazione contenuta nell'atto di appello, ha dato conto del mancato rinvenimento delle attrezzature e degli altri beni ammortizzabili (evidenziando come l'appostazione degli stessi in bilancio deponesse per la disponibilità di essi in capo alla fallite, a fronte della mara allegazione del furto, in alcun modo suffragata dalla difesa); e il ricorso finisce colprospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere dedotto con il richiamo o il compendio parcellizzato di taluni elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al contenimento della pena nel minimo - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica, e dunque insindacabile, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), dando conto del precedente da lui riportato, della gravità non modesta del fatto e dell'essenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento; e il ricorso prospetta anche sul punto, con enunciati assertivi, una diversa valutazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pt7OidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] T~B`e-1119-1 , r r DEPOSITATA Wi CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che - per quel che qui rileva - in parziale riforma la sentenza di primo grado, ne ha confermato in parte qua la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. e rideterminando la pena; considerato che con il primo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione delle immobilizzazioni materiali - e il secondo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordina all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito, in maniera adeguata rispetto alla prospettazione contenuta nell'atto di appello, ha dato conto del mancato rinvenimento delle attrezzature e degli altri beni ammortizzabili (evidenziando come l'appostazione degli stessi in bilancio deponesse per la disponibilità di essi in capo alla fallite, a fronte della mara allegazione del furto, in alcun modo suffragata dalla difesa); e il ricorso finisce colprospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (che non può essere dedotto con il richiamo o il compendio parcellizzato di taluni elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al contenimento della pena nel minimo - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica, e dunque insindacabile, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), dando conto del precedente da lui riportato, della gravità non modesta del fatto e dell'essenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento; e il ricorso prospetta anche sul punto, con enunciati assertivi, una diversa valutazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pt7OidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] T~B`e-1119-1 , r r DEPOSITATA Wi CAN
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