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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26234/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, accogliendo parzialmente l'appello l ( presentato dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza genetica applicando a [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti maresciallo dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] - la misura degli arresti domiciliari in relazione ai fatti contestati ai capi 4) e 7), riconoscendo anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. in relazione alla corruzione contestata al capo 3).

2. Nell'interesse del ricorrente venivano formulati cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nell'unità immobiliare ubicata in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.26, luogo nel quale vi erano stati alcuni incontri tra Bucolo e [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la corruzione contestata al capo 4).

Si assume che l'inutilizzabilità era stata formalmente dedotta con la memoria difensiva del 2 dicembre 2022, senza che il Tribunale ne facesse neppure menzione nell'ordinanza impugnata.

Ai fini della rilevanza della prova, si sottolineava come la corruzione contestata sub 4) si fondava essenzialmente sul contenuto delle predette intercettazioni. 2.2.Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla gravità indiziaria concernente la corruzione contestata sub 4), consistente nella ricezione della somma di circa €1.500,00 mensili da parte di [OSCURATO:PERSONA], in cambio di informazioni circa le indagini in corso, nonché nell'omissione di interventi e controlli di polizia giudiziaria.

Sostiene la difesa che i rapporti tra Bucolo e [OSCURATO:PERSONA] erano limitati al ruolo di informatore che quest'ultimo aveva svolto per lungo tempo, senza che le intercettazioni acquisite (e ritenute inutilizzabili) dimostrassero né la percezione di denaro, né il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ma potendo al più attestare la millanteria del Volpe che dichiarava di poter accedere ad informazioni riservate, senza che ciò fosse in realtà vero.

Emblematica in tal senso sarebbe la conversazione intercorsa il primo giugno 2020 tra Antonio e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo si lamenta del fatto che Bucolo non solo non aveva fatto le verifiche relative all'esistenza di indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al sodalizio capeggiato dal Volpe), ma non si era fatto più vedere e sentire.

Neppure risultava la benchè minima prova dell'avvenuta ricezione della somma di €4.000 che, a dire del Volpe, il Bucolo avrebbe ricevuto quale prezzo della corruzione.

Peraltro, l'ordinanza impugnata non si confronterebbe con l'imputazione provvisoria formulata sub 4), lì dove si descrive una condotta corruttiva che avrebbe coperto l'arco temporale dal 2005 al 2021, senza che vi siano elementi sia pur indiziari a riprova.

Si contesta, infine, la sussistenza della gravità indiziaria relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., negandosi in radice l'esistenza di un clan camorristico Baratto-Volpe.

Il Tribunale del riesame, infatti, ne avrebbe desunto l'esistenza sulla base di una risalente condanna avente ad oggetto fatti associativi commessi nel 1993-94, nonché le dichiarazioni, prive di riscontri, rese dal collaborante Carra che indicava [OSCURATO:PERSONA] quale uno dei vertici del predetto gruppo criminale.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al reato di accesso abusivo al sistema informatico, in quanto la ricerca effettuata da Bucolo ed avente ad oggetto il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] non era finalizzata a fornire a quest'ultimo informazioni su eventuali indagini a suo c,0( carico, bensì pm accertare se il predetto era destinatario di misure cautelari.

2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione di norme processuali, nonché la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, in ordine alla valutazione compiuta circa l'applicazione della sospensione dal servizio esclusivamente in conseguenza dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Sostiene il difensore che, in base all'art. 916 d.l. n. 66 del 2010, la sospensione cautelare può essere applicata per effetto della mera pendenza del procedimento penale.

2.5. Con il quinto motivo, si censura la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione alla corruzione contestata sub 3), desunta sulla base di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, positivamente valutate nonostante l'esistenza di elementi idonei a farne dubitare dell'attendibilità.

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, si rileva che l'omessa risposta da parte del Tribunale del riesame non determina alcun vizio dell'ordinanza impugnata, stante l'originaria inammissibilità per genericità del motivo dedotto in appello.

In quella sede, infatti, il ricorrente aveva sostenuto che i decreti autorizzativi e di proroga erano privi di idonea motivazione, ma tale affermazione era stata formulata senza specificare quale decreto presentasse il lamentato vizio, né le ragioni per cui i decreti dovevano ritenersi immotivati.

Occorre aggiungere che il motivo di ricorso formulato in sede di legittimità è ugualmente inammissibile per genericità, dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez.5, n. 25082 del 27/2/2019, Baiano, Rv. 277608).

Si è anche precisato che è onere della parte, che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio per cassazione. (Sez.2, n. 24925 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cavaliere, Rv. 256540).

In mancanza della specificità della deduzione circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, il motivo non può che essere dichiarato inammissibile per genericità.

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili, nella misura in cui tendono ad ottenere una rivalutazione in punto di fatto degli argomenti valorizzati dal Tribunale dell'appello cautelare, prospettando ricostruzioni alternative della vicenda che, invero, non risultano compatibili con la descrizione delle condotte contenute nell'ordinanza.

Il ricorrente tende ad avvalorare la tesi secondo cui il rapporto con il Volpe sarebbe limitato al ruolo di confidente che questi aveva da tempo assunto.

Si tratta di una prospettazione che è stata esclusa dal Tribunale, sulla base di un attento esame del compendio delle intercettazioni, anche ambientali, dalle quali emergerebbe un rapporto corruttivo, nell'ambito del quale il Volpe riferisce in più occasioni del versamento di denaro al Bucalo, in cambio di informazioni circa le attività di indagine o, comunque, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Né può contestarsi la logicità della motivazione ipotizzando che Volpe millanterebbe un rapporto privilegiato con il Bucolo che, in realtà, non sarebbe sussistente.

Il Tribunale, infatti, ha sottolineato come il tenore delle conversazioni e l'atteggiarsi dei rapporti tra Volpe e Bucolo esulavano dal contesto tipicamente intercorrente tra il confidente e la polizia giudiziaria, denotando una relazione di natura corruttiva, interrottasi solo nel momento in cui Bucolo - essendo venuto a conoscenza della collaborazione avviata da [OSCURATO:PERSONA] - aveva compreso che i suoi traffici illeciti sarebbero stati disvelati (si veda pg. 17 e 23 ordinanza).

Proprio in virtù di tale elemento, il Tribunale ha anche ritenuto - con motivazione immune da censure in sede di legittimità - che il Bucolo, a seguito dell'accesso al sistema informatico posto in essere su richiesta del Volpe e per verificare l'eventuale esistenza di indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], si era ben guardato dal fornire le informazioni richieste proprio perché temeva di essere scoperto.

In definitiva, il Tribunale descrive un rapporto corruttivo stabile, consolidato e protratto nel corso degli anni (capo 4), che legava Volpe e Bucolo, nell'ambito del quale quest'ultimo avrebbe commesso plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio, tra i quali l'accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 7).

3.1. Parimenti manifestamente infondata è la censura concernente la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, atteso che il Tribunale ha adeguatamente dato atto dell'appartenenza del Volpe a contesti di criminalità organizzata e, in particolare, al cosiddetto clan "Baratto".

A tal riguardo deve evidenziarsi che è il collaborante Carra a confermare che il suddetto clan camorristico è tuttora operante e che ad esso apparteneva il Volpe.

Il ricorso, sul tema in questione, è generico, non confrontandosi con la complessa motivazione resa dal Tribunale dell'appello cautelare che si è basato su dati di fatto riferiti all'attualità e non, come sostenuto dalla difesa, ai soli elementi desumibili da risalenti pronunce attestanti l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione camorristica cui avrebbe partecipato il Volpe (si veda p.27 ordinanza).

4. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo concernente la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata in relazione alla corruzione descritta al capo 3) dell'imputazione provvisoria.

Anche in tal caso, infatti, il Tribunale ha compiuto un approfondito esame del materiale indiziario, giungendo ad affermare - senza che siano emersi elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà - che Bucolo ha agevolato l'associazione camorristica nell'ambito della quale operava [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco del clan "Cutolo". [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che Bucolo era "a libro paga", descrivendo un rapporto corruttivo stabile e protratto nel tempo, peraltro confermato anche da altri collaboratori di giustizia (Leone e Quindici).

Il tipo di attività illecita svolta dal Bucolo ed il fatto stesso di garantire all'organizzazione criminale informazioni provenienti da un appartenente ai Carabinieri è stato ritenuto un elemento che ha sicuramente agevolato l'attività del sodalizio, in tal modo risultando integrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. 6.

Passando all'esame dell'unico motivo dedicato alla sussistenza delle esigenze cautelari, si rileva che il ricorrente lamenta l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui afferma che la sospensione precauzionale dal servizio (disposta in base agli artt. 915 e 916 d.l. n. 66/2010) presuppone necessariamente l'applicazione di una misura cautelare penale, deducendone che la misura cautelare disciplinare non è di per sé idonea ad escludere il rischio di reiterazione.

Premesso che, come sottolineato dalla difesa, la sospensione facoltativa dal servizio può effettivamente essere disposta anche in assenza della cautela penale, si ritiene che tale argomento non infici la valutazione complessiva compiuta dal Tribunale dell'appello cautelare.

Invero, prima ancora di affrontare i rapporti tra misura cautelare e sospensione dal servizio, il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui, in considerazione delle modalità della condotta, l'unica misura idonea a limitare il rischio di reiterazione è costituita dagli arresti domiciliari.

Si tratta di una valutazione di per sé assorbente e che prescinde dall'incidenza della ben meno afflittiva sospensione dal servizio, sicchè deve ritenersi che la scelta compiuta sia adeguatamente motivata e non risenta in alcun modo dell'impreciso richiamo alla disciplina della sospensione cautelare.

7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli, accogliendo parzialmente l'appello l ( presentato dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza genetica applicando a [OSCURATO:PERSONA] - all'epoca dei fatti maresciallo dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] - la misura degli arresti domiciliari in relazione ai fatti contestati ai capi 4) e 7), riconoscendo anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. in relazione alla corruzione contestata al capo 3). 2. Nell'interesse del ricorrente venivano formulati cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nell'unità immobiliare ubicata in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.26, luogo nel quale vi erano stati alcuni incontri tra Bucolo e [OSCURATO:PERSONA], comprovanti la corruzione contestata al capo 4). Si assume che l'inutilizzabilità era stata formalmente dedotta con la memoria difensiva del 2 dicembre 2022, senza che il Tribunale ne facesse neppure menzione nell'ordinanza impugnata. Ai fini della rilevanza della prova, si sottolineava come la corruzione contestata sub 4) si fondava essenzialmente sul contenuto delle predette intercettazioni. 2.2.Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla gravità indiziaria concernente la corruzione contestata sub 4), consistente nella ricezione della somma di circa €1.500,00 mensili da parte di [OSCURATO:PERSONA], in cambio di informazioni circa le indagini in corso, nonché nell'omissione di interventi e controlli di polizia giudiziaria. Sostiene la difesa che i rapporti tra Bucolo e [OSCURATO:PERSONA] erano limitati al ruolo di informatore che quest'ultimo aveva svolto per lungo tempo, senza che le intercettazioni acquisite (e ritenute inutilizzabili) dimostrassero né la percezione di denaro, né il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ma potendo al più attestare la millanteria del Volpe che dichiarava di poter accedere ad informazioni riservate, senza che ciò fosse in realtà vero. Emblematica in tal senso sarebbe la conversazione intercorsa il primo giugno 2020 tra Antonio e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo si lamenta del fatto che Bucolo non solo non aveva fatto le verifiche relative all'esistenza di indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al sodalizio capeggiato dal Volpe), ma non si era fatto più vedere e sentire. Neppure risultava la benchè minima prova dell'avvenuta ricezione della somma di €4.000 che, a dire del Volpe, il Bucolo avrebbe ricevuto quale prezzo della corruzione. Peraltro, l'ordinanza impugnata non si confronterebbe con l'imputazione provvisoria formulata sub 4), lì dove si descrive una condotta corruttiva che avrebbe coperto l'arco temporale dal 2005 al 2021, senza che vi siano elementi sia pur indiziari a riprova. Si contesta, infine, la sussistenza della gravità indiziaria relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., negandosi in radice l'esistenza di un clan camorristico Baratto-Volpe. Il Tribunale del riesame, infatti, ne avrebbe desunto l'esistenza sulla base di una risalente condanna avente ad oggetto fatti associativi commessi nel 1993-94, nonché le dichiarazioni, prive di riscontri, rese dal collaborante Carra che indicava [OSCURATO:PERSONA] quale uno dei vertici del predetto gruppo criminale. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al reato di accesso abusivo al sistema informatico, in quanto la ricerca effettuata da Bucolo ed avente ad oggetto il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] non era finalizzata a fornire a quest'ultimo informazioni su eventuali indagini a suo c,0( carico, bensì pm accertare se il predetto era destinatario di misure cautelari. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione di norme processuali, nonché la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, in ordine alla valutazione compiuta circa l'applicazione della sospensione dal servizio esclusivamente in conseguenza dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari. Sostiene il difensore che, in base all'art. 916 d.l. n. 66 del 2010, la sospensione cautelare può essere applicata per effetto della mera pendenza del procedimento penale. 2.5. Con il quinto motivo, si censura la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione alla corruzione contestata sub 3), desunta sulla base di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, positivamente valutate nonostante l'esistenza di elementi idonei a farne dubitare dell'attendibilità. 3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, si rileva che l'omessa risposta da parte del Tribunale del riesame non determina alcun vizio dell'ordinanza impugnata, stante l'originaria inammissibilità per genericità del motivo dedotto in appello. In quella sede, infatti, il ricorrente aveva sostenuto che i decreti autorizzativi e di proroga erano privi di idonea motivazione, ma tale affermazione era stata formulata senza specificare quale decreto presentasse il lamentato vizio, né le ragioni per cui i decreti dovevano ritenersi immotivati. Occorre aggiungere che il motivo di ricorso formulato in sede di legittimità è ugualmente inammissibile per genericità, dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez.5, n. 25082 del 27/2/2019, Baiano, Rv. 277608). Si è anche precisato che è onere della parte, che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio per cassazione. (Sez.2, n. 24925 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cavaliere, Rv. 256540). In mancanza della specificità della deduzione circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni, il motivo non può che essere dichiarato inammissibile per genericità. 3. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili, nella misura in cui tendono ad ottenere una rivalutazione in punto di fatto degli argomenti valorizzati dal Tribunale dell'appello cautelare, prospettando ricostruzioni alternative della vicenda che, invero, non risultano compatibili con la descrizione delle condotte contenute nell'ordinanza. Il ricorrente tende ad avvalorare la tesi secondo cui il rapporto con il Volpe sarebbe limitato al ruolo di confidente che questi aveva da tempo assunto. Si tratta di una prospettazione che è stata esclusa dal Tribunale, sulla base di un attento esame del compendio delle intercettazioni, anche ambientali, dalle quali emergerebbe un rapporto corruttivo, nell'ambito del quale il Volpe riferisce in più occasioni del versamento di denaro al Bucalo, in cambio di informazioni circa le attività di indagine o, comunque, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. Né può contestarsi la logicità della motivazione ipotizzando che Volpe millanterebbe un rapporto privilegiato con il Bucolo che, in realtà, non sarebbe sussistente. Il Tribunale, infatti, ha sottolineato come il tenore delle conversazioni e l'atteggiarsi dei rapporti tra Volpe e Bucolo esulavano dal contesto tipicamente intercorrente tra il confidente e la polizia giudiziaria, denotando una relazione di natura corruttiva, interrottasi solo nel momento in cui Bucolo - essendo venuto a conoscenza della collaborazione avviata da [OSCURATO:PERSONA] - aveva compreso che i suoi traffici illeciti sarebbero stati disvelati (si veda pg. 17 e 23 ordinanza). Proprio in virtù di tale elemento, il Tribunale ha anche ritenuto - con motivazione immune da censure in sede di legittimità - che il Bucolo, a seguito dell'accesso al sistema informatico posto in essere su richiesta del Volpe e per verificare l'eventuale esistenza di indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA], si era ben guardato dal fornire le informazioni richieste proprio perché temeva di essere scoperto. In definitiva, il Tribunale descrive un rapporto corruttivo stabile, consolidato e protratto nel corso degli anni (capo 4), che legava Volpe e Bucolo, nell'ambito del quale quest'ultimo avrebbe commesso plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio, tra i quali l'accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 7). 3.1. Parimenti manifestamente infondata è la censura concernente la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, atteso che il Tribunale ha adeguatamente dato atto dell'appartenenza del Volpe a contesti di criminalità organizzata e, in particolare, al cosiddetto clan "Baratto". A tal riguardo deve evidenziarsi che è il collaborante Carra a confermare che il suddetto clan camorristico è tuttora operante e che ad esso apparteneva il Volpe. Il ricorso, sul tema in questione, è generico, non confrontandosi con la complessa motivazione resa dal Tribunale dell'appello cautelare che si è basato su dati di fatto riferiti all'attualità e non, come sostenuto dalla difesa, ai soli elementi desumibili da risalenti pronunce attestanti l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione camorristica cui avrebbe partecipato il Volpe (si veda p.27 ordinanza). 4. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo concernente la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata in relazione alla corruzione descritta al capo 3) dell'imputazione provvisoria. Anche in tal caso, infatti, il Tribunale ha compiuto un approfondito esame del materiale indiziario, giungendo ad affermare - senza che siano emersi elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà - che Bucolo ha agevolato l'associazione camorristica nell'ambito della quale operava [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco del clan "Cutolo". [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che Bucolo era "a libro paga", descrivendo un rapporto corruttivo stabile e protratto nel tempo, peraltro confermato anche da altri collaboratori di giustizia (Leone e Quindici). Il tipo di attività illecita svolta dal Bucolo ed il fatto stesso di garantire all'organizzazione criminale informazioni provenienti da un appartenente ai Carabinieri è stato ritenuto un elemento che ha sicuramente agevolato l'attività del sodalizio, in tal modo risultando integrata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. 6. Passando all'esame dell'unico motivo dedicato alla sussistenza delle esigenze cautelari, si rileva che il ricorrente lamenta l'erroneità dell'impugnata ordinanza nella parte in cui afferma che la sospensione precauzionale dal servizio (disposta in base agli artt. 915 e 916 d.l. n. 66/2010) presuppone necessariamente l'applicazione di una misura cautelare penale, deducendone che la misura cautelare disciplinare non è di per sé idonea ad escludere il rischio di reiterazione. Premesso che, come sottolineato dalla difesa, la sospensione facoltativa dal servizio può effettivamente essere disposta anche in assenza della cautela penale, si ritiene che tale argomento non infici la valutazione complessiva compiuta dal Tribunale dell'appello cautelare. Invero, prima ancora di affrontare i rapporti tra misura cautelare e sospensione dal servizio, il Tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui, in considerazione delle modalità della condotta, l'unica misura idonea a limitare il rischio di reiterazione è costituita dagli arresti domiciliari. Si tratta di una valutazione di per sé assorbente e che prescinde dall'incidenza della ben meno afflittiva sospensione dal servizio, sicchè deve ritenersi che la scelta compiuta sia adeguatamente motivata e non risenta in alcun modo dell'impreciso richiamo alla disciplina della sospensione cautelare. 7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda
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