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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26777/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma (582-585 cod. pen.) e per minacce gravi; considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) e, soprattutto, si esaurisce in una mera enunciazione, priva di ragioni a sostegno, dato che non indica neppure quale causa, in tesi pretermessa, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per i reati di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma (582-585 cod. pen.) e per minacce gravi; considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) e, soprattutto, si esaurisce in una mera enunciazione, priva di ragioni a sostegno, dato che non indica neppure quale causa, in tesi pretermessa, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il