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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24686/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 - bis, 625 n.2, 5, 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 1); Ritenuto che il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto non sono stati indicati, come richiesto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., comma 1 lett. a), d), i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, lett b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187, 125, 192, 533, 546, comma 1, let. e) cod. proc. pen., 133 cod. pen., è inammissibile in quanto nella prima parte (ove deduce l'omessa verifica della funzione abitativa del camper) fornisce un'interpretazione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018 Rv. 275486 - 01) ed inoltre nella seconda parte (ove deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 - bis, 625 n.2, 5, 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 1); Ritenuto che il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto non sono stati indicati, come richiesto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., comma 1 lett. a), d), i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 606, lett b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 187, 125, 192, 533, 546, comma 1, let. e) cod. proc. pen., 133 cod. pen., è inammissibile in quanto nella prima parte (ove deduce l'omessa verifica della funzione abitativa del camper) fornisce un'interpretazione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018 Rv. 275486 - 01) ed inoltre nella seconda parte (ove deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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