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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39027/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe che, in esito ad annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.. 2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono generiche e manifestamente infondate. 4.11 diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è logicamente motivato richiamando la reiterazione di condotte illecite commesse il 6 e 7 luglio 2014, reiterazione che denota, una abitualità di comportamenti illeciti incompatibile con l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. 5.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Emilia Anpioi4ano [OSCURATO:PERSONA] _ .

St VA ,. i -,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe che, in esito ad annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.. 2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono generiche e manifestamente infondate. 4.11 diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è logicamente motivato richiamando la reiterazione di condotte illecite commesse il 6 e 7 luglio 2014, reiterazione che denota, una abitualità di comportamenti illeciti incompatibile con l'applicazione della causa di esclusione della punibilità. 5.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Emilia Anpioi4ano [OSCURATO:PERSONA] _ . St VA ,. i -,
Sentenza Cassazione n. 39027/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris