CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, pronunciata in data 8 gennaio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura in fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello in ordine alla concreta configurabilità dei reati contestati (si veda, in proposito, pag. 3 sulle numerose paia di occhiali da sole sequestrati che recavano marchi contraffatti e sull'assenza di documentazione fiscale idonea a dimostrarne la lecita provenienza commerciale, tenuto altresì conto che l'imputato era titolare del contratto di affitto dei locali in cui è stata rinvenuta la merce contraffatta); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali genericamente si lamenta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. o, almeno, di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha congruamente respinto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità alla luce dei due precedenti specifici a carico dell'imputato ed ha negato, con motivazione adeguata e logica, la concessione delle circostanze attenuanti per la rilevante quantità di merce contraffatta rinvenuta nel magazzino; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena irrogata, è aspecifico poiché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, comunque, è manifestamente infondato poiché i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della congruità della pena - inferiore alla media edittale - inflitta dal giudice di primo grado, le modalità della condotta e l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali specifici a suo carico, congiuntamente alla mancanza di elementi di positiva valutazione, nel rispetto dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e, sulla graduazione della pena, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere es