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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26312/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa il 17 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 1 e comma 3-bis - in relazione al comma 3, lett. a), b), c) e d) - comma 3-ter, lett. b) del d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, in violazione delle norme previste dallo stesso decreto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le cui posizioni sono state definite) e con persone non identificate, ha organizzato ed effettuato il trasporto di 95 migranti di nazionalità siriana, iraniana, irachena e palestinese, tramite un natante a vela condotto dalle coste della Turchia in prossimità di quelle di Riace, così procurando illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato degli stranieri.

1.1. Il procedimento ha avuto origine da un intervento delle unità navali della Guardia di Finanza che, in data 21 ottobre 2020, ha fermato in acque territoriali, a circa 3 miglia nautiche da [OSCURATO:PERSONA], un motoveliero battente bandiera americana, denominato Marmariska, diretto verso le coste italiane.

Stante la mancata collaborazione dimostrata dagli occupanti, un militare è salito a bordo e, accertata la navigabilità del motoveliero, lo ha condotto, scortato in convoglio dalle unità del Corpo, sino al Porto di [OSCURATO:PERSONA].

Completate le operazioni di sbarco, le persone a bordo del motoveliero sono risultate in numero di 98, tutte di varia nazionalità mediorientale, salvo tre soggetti di nazionalità ucraina, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

A seguito del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali conducenti dell'imbarcazione che era stata condotta dalla Turchia sino all'Italia, alcuni dei soggetti presenti sul motoveliero hanno aggiunto che i trasportatori erano "cooperati" da una donna (riconosciuta fotograficamente nell'imputata), seppur da loro mai vista al timone.

La ricorrente, dapprima nelle informazioni rese alla polizia giudiziaria e poi nelle dichiarazioni spontanee in udienza, ha sostenuto di essere, a sua volta, un'immigrata clandestina, intenzionata a raggiungere l'[OSCURATO:PERSONA] in cerca di lavoro, e di aver corrisposto per il viaggio un importo di 1.000 dollari.

Tale importo, tuttavia, è risultato essere molto più basso di quello indicato dai migranti mediorientali, pari a 7.000-7.500 dollari per ciascun componente del proprio nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun dato che potesse spiegare per quale motivo le fosse stato garantito dai trafficanti un simile trattamento di favore.

La ricorrente ha, inoltre, affermato di essere stata collocata sul ponte di comando, vicino al posto guida, riconoscendo di avere aiutato a distribuire cibo e acqua tra i passeggeri, con il solo intento di prestare ausilio, dato il poco spazio a disposizione.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell'imputata, sebbene l'attività svolta a bordo dalla Kobchenko sia stata di minore rilevanza (con conseguente riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.) rispetto a quella posta in essere dagli altri imputati, essendosi ella limitata a coadiuvare questi ultimi.

1.3. Con specifico riferimento all'appello proposto dalla difesa, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del primo giudice, evidenziando come le risultanze probatorie consentissero di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputata avesse volontariamente posto in essere una condotta oggettivamente finalizzata a favorire l'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, trasportati a bordo di un'imbarcazione.

In punto di trattamento sanzionatorio, ha concesso all'imputata le attenuanti generiche in ragione della sua incensuratezza e della sua estraneità a contesti criminali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt.110 cod. pen. e 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento agli artt. 193 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché all'art. 27 Cost., deducendo, altresì, la violazione del disposto di cui all'art. 546, lett. e), cod. proc. pen.

La ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione della sentenza di appello avendo i giudici di merito adoperato, in punto di responsabilità, la formula secondo cui "non poteva essere diversamente", la quale presuppone un accertamento di segno negativo volto ad escludere ogni possibile ricostruzione alternativa.

Il modello ricostruttivo adottato dal giudice di merito sembrerebbe discostarsi, pertanto, dal raggiungimento del livello di certezza della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio".

Per corroborare la penale responsabilità dell'imputata, la Corte ha valorizzato due circostanze, ossia la presenza sulla nave della Kobchenko durante il viaggio ed il fatto che la stessa si sia adoperata a distribuire cibo e bevande alle persone, come lei, presenti sull'imbarcazione.

I giudici di merito avrebbero così omesso di rendere una motivazione adeguata per disattendere i rilievi difensivi e, conseguentemente, depotenziare le ricostruzioni fattuali alternative plausibili e collimanti rispetto all'intero quadro probatorio complessivamente considerato.

Non vi sarebbero elementi volti a comprovare il coinvolgimento della ricorrente nell'organigramma organizzativo del viaggio e, stante il contributo del tutto sporadico e umanitario fornito, risulta palese come l'atto di distribuzione di bevande e di cibo a soggetti versanti in uno stato di necessità e di urgenza, non possa essere valorizzato quale indice di coinvolgimento in attività illecite.

Parimenti il fatto che la Kobchenko ha «goduto di una posizione privilegiata sul ponte di comando, vicino al posto di guida» non può apparire indizio del ruolo privilegiato da questa rivestito, atteso che, nell'ottica di una valutazione diretta ad accertare una prognosi di colpevolezza assoluta, non può avere rilevanza un comportamento passivo.

La Corte di appello avrebbe, quindi, offerto un compendio motivazionale del tutto carente ed inidoneo a rappresentare, con esaustiva chiarezza, l'iter logico- ricostruttivo adoperato per addivenire al proprio convincimento.

L'intera ricostruzione è stata ritenuta contrastante con il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost.„ oltre che con la regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

3. Il difensore ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni.

2. Per quanto riguarda il profilo relativo alla mancata puntuale risposta ai motivi di appello, si deve rilevare la genericità dell'assunto deAcorrente.

Quest h lamenta in più punti del ricorso (pagg. 2, 4, 5 e 9) la mancata considerazione di rilievi difensivi che, lungi dall'essere riepilogati nell'atto introduttivo, risultano solo genericamente enunciati.

Tanto preclude la necessaria valutazione di decisività dei motivi di appello asseritamente trascurati dalla Corte reggina e impedisce a questa Corte di compiere il necessario esame in ordine alla decisività delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione di merito e asseritamente trascurate dai giudici di appello.

E' qui condivisa l'affermazione secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati» (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492).

Si tratta di orientamento in linea con l'altro secondo cui «il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività» (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Baldi, Rv. 271227).

E' evidente dalla disamina complessiva del ricorso che la deduzione dell'omessa risposta ai motivi di appello è rimasta a livello di mera enunciazione (salvo la generica indicazione presente a pag. 4 circa le ipotetiche «ricostruzioni fattuali alternative») essendo prive della illustrazione del contenuto dei rilievi difensivi, dell'atto nel quale sono stati proposti e, soprattutto, della loro effettiva idoneità a disarticolare l'intero ragionamento svolto dalla Corte di appello.

Peraltro, la sentenza impugnata (come si vedrà meglio in seguito) ha espressamente dato conto dei motivi di impugnazione della Kobchenko (pag. 7) disattendendoli per come emerge dall'esame delle pagg. 9 e

10. Per mera completezza, sul punto, si osserva, peraltro che «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

3. Il motivo di ricorso, nel resto, benchè riferito, cumulativamente, ai vizi di violazione di legge e di carenza motivazionale (sotto il profilo della carenza e della insufficienza degli elementi esposti per fondare la decisione di condanna) si risolve, in sostanza, nella sollecitazione rivolta a questa Corte di rivalutare il compendio istruttorio.3.1.

Occorre, quindi, in linea con il constante orientamento espresso in relazione ai limiti della cognizione di questa Corte di legittimità, ribadire alcuni principi.

In primo luogo, va i+&-tre ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

3.2. La Corte, con motivazione sintetica, ma da leggersi unitamente alla sentenza di primo grado, vertendosi in materia di, così detta, «doppia conforme» in punto di responsabilità, ha valorizzato il riconoscimento fotografico dell'imputata operato dai migranti che l'hanno indicata come persona che cooperava con i due conducenti della motonave, la totale mancanza di giustificazione della posizione di privilegio goduta dalla Kobchenko a bordo dell'imbarcazione se non in ragione del «ruolo illecito» svolto dalla stessa.

Ciò si lega alle diffuse argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputata della quale sono state segnalate plurime contraddizioni interne, oltre che relative a quanto dichiarato dagli originari coimputati e dai migranti.

3.3. A fronte di tale motivazione, il tentativo di operare una rilettura degli elementi indiziari e delle dichiarazioni dell'imputata non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Sono puramente avversative e confutative, infatti, le allegazioni difensive consistenti nella rappresentazione della Kobchenko quale, essa stessa, immigrata alla volta dell'Italia e, ancora, quelle fondate sulla circostanza che la donna si sarebbe limitata a dare un aiuto in ragione delle condizioni di difficoltà e bisogno nelle quali versavano i migranti.

Si tratta di profili già scrutinati e motivatamente disattesi dai giudici di merito sulla scorta di una lettura complessiva e integrale del compendio indiziario.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. u_A Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrent-k al pagamento delle spese processual4 e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2022 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa il 17 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 1 e comma 3-bis - in relazione al comma 3, lett. a), b), c) e d) - comma 3-ter, lett. b) del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, in violazione delle norme previste dallo stesso decreto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le cui posizioni sono state definite) e con persone non identificate, ha organizzato ed effettuato il trasporto di 95 migranti di nazionalità siriana, iraniana, irachena e palestinese, tramite un natante a vela condotto dalle coste della Turchia in prossimità di quelle di Riace, così procurando illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato degli stranieri. 1.1. Il procedimento ha avuto origine da un intervento delle unità navali della Guardia di Finanza che, in data 21 ottobre 2020, ha fermato in acque territoriali, a circa 3 miglia nautiche da [OSCURATO:PERSONA], un motoveliero battente bandiera americana, denominato Marmariska, diretto verso le coste italiane. Stante la mancata collaborazione dimostrata dagli occupanti, un militare è salito a bordo e, accertata la navigabilità del motoveliero, lo ha condotto, scortato in convoglio dalle unità del Corpo, sino al Porto di [OSCURATO:PERSONA]. Completate le operazioni di sbarco, le persone a bordo del motoveliero sono risultate in numero di 98, tutte di varia nazionalità mediorientale, salvo tre soggetti di nazionalità ucraina, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali conducenti dell'imbarcazione che era stata condotta dalla Turchia sino all'Italia, alcuni dei soggetti presenti sul motoveliero hanno aggiunto che i trasportatori erano "cooperati" da una donna (riconosciuta fotograficamente nell'imputata), seppur da loro mai vista al timone. La ricorrente, dapprima nelle informazioni rese alla polizia giudiziaria e poi nelle dichiarazioni spontanee in udienza, ha sostenuto di essere, a sua volta, un'immigrata clandestina, intenzionata a raggiungere l'[OSCURATO:PERSONA] in cerca di lavoro, e di aver corrisposto per il viaggio un importo di 1.000 dollari. Tale importo, tuttavia, è risultato essere molto più basso di quello indicato dai migranti mediorientali, pari a 7.000-7.500 dollari per ciascun componente del proprio nucleo familiare. [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun dato che potesse spiegare per quale motivo le fosse stato garantito dai trafficanti un simile trattamento di favore. La ricorrente ha, inoltre, affermato di essere stata collocata sul ponte di comando, vicino al posto guida, riconoscendo di avere aiutato a distribuire cibo e acqua tra i passeggeri, con il solo intento di prestare ausilio, dato il poco spazio a disposizione. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Locri ha ritenuto dimostrata la penale responsabilità dell'imputata, sebbene l'attività svolta a bordo dalla Kobchenko sia stata di minore rilevanza (con conseguente riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.) rispetto a quella posta in essere dagli altri imputati, essendosi ella limitata a coadiuvare questi ultimi. 1.3. Con specifico riferimento all'appello proposto dalla difesa, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'affermazione di penale responsabilità del primo giudice, evidenziando come le risultanze probatorie consentissero di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputata avesse volontariamente posto in essere una condotta oggettivamente finalizzata a favorire l'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, trasportati a bordo di un'imbarcazione. In punto di trattamento sanzionatorio, ha concesso all'imputata le attenuanti generiche in ragione della sua incensuratezza e della sua estraneità a contesti criminali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli artt.110 cod. pen. e 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento agli artt. 193 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché all'art. 27 Cost., deducendo, altresì, la violazione del disposto di cui all'art. 546, lett. e), cod. proc. pen. La ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione della sentenza di appello avendo i giudici di merito adoperato, in punto di responsabilità, la formula secondo cui "non poteva essere diversamente", la quale presuppone un accertamento di segno negativo volto ad escludere ogni possibile ricostruzione alternativa. Il modello ricostruttivo adottato dal giudice di merito sembrerebbe discostarsi, pertanto, dal raggiungimento del livello di certezza della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio". Per corroborare la penale responsabilità dell'imputata, la Corte ha valorizzato due circostanze, ossia la presenza sulla nave della Kobchenko durante il viaggio ed il fatto che la stessa si sia adoperata a distribuire cibo e bevande alle persone, come lei, presenti sull'imbarcazione. I giudici di merito avrebbero così omesso di rendere una motivazione adeguata per disattendere i rilievi difensivi e, conseguentemente, depotenziare le ricostruzioni fattuali alternative plausibili e collimanti rispetto all'intero quadro probatorio complessivamente considerato. Non vi sarebbero elementi volti a comprovare il coinvolgimento della ricorrente nell'organigramma organizzativo del viaggio e, stante il contributo del tutto sporadico e umanitario fornito, risulta palese come l'atto di distribuzione di bevande e di cibo a soggetti versanti in uno stato di necessità e di urgenza, non possa essere valorizzato quale indice di coinvolgimento in attività illecite. Parimenti il fatto che la Kobchenko ha «goduto di una posizione privilegiata sul ponte di comando, vicino al posto di guida» non può apparire indizio del ruolo privilegiato da questa rivestito, atteso che, nell'ottica di una valutazione diretta ad accertare una prognosi di colpevolezza assoluta, non può avere rilevanza un comportamento passivo. La Corte di appello avrebbe, quindi, offerto un compendio motivazionale del tutto carente ed inidoneo a rappresentare, con esaustiva chiarezza, l'iter logico- ricostruttivo adoperato per addivenire al proprio convincimento. L'intera ricostruzione è stata ritenuta contrastante con il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost.„ oltre che con la regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 3. Il difensore ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni. 2. Per quanto riguarda il profilo relativo alla mancata puntuale risposta ai motivi di appello, si deve rilevare la genericità dell'assunto deAcorrente. Quest h lamenta in più punti del ricorso (pagg. 2, 4, 5 e 9) la mancata considerazione di rilievi difensivi che, lungi dall'essere riepilogati nell'atto introduttivo, risultano solo genericamente enunciati. Tanto preclude la necessaria valutazione di decisività dei motivi di appello asseritamente trascurati dalla Corte reggina e impedisce a questa Corte di compiere il necessario esame in ordine alla decisività delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione di merito e asseritamente trascurate dai giudici di appello. E' qui condivisa l'affermazione secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati» (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). Si tratta di orientamento in linea con l'altro secondo cui «il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività» (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Baldi, Rv. 271227). E' evidente dalla disamina complessiva del ricorso che la deduzione dell'omessa risposta ai motivi di appello è rimasta a livello di mera enunciazione (salvo la generica indicazione presente a pag. 4 circa le ipotetiche «ricostruzioni fattuali alternative») essendo prive della illustrazione del contenuto dei rilievi difensivi, dell'atto nel quale sono stati proposti e, soprattutto, della loro effettiva idoneità a disarticolare l'intero ragionamento svolto dalla Corte di appello. Peraltro, la sentenza impugnata (come si vedrà meglio in seguito) ha espressamente dato conto dei motivi di impugnazione della Kobchenko (pag. 7) disattendendoli per come emerge dall'esame delle pagg. 9 e 10. Per mera completezza, sul punto, si osserva, peraltro che «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). 3. Il motivo di ricorso, nel resto, benchè riferito, cumulativamente, ai vizi di violazione di legge e di carenza motivazionale (sotto il profilo della carenza e della insufficienza degli elementi esposti per fondare la decisione di condanna) si risolve, in sostanza, nella sollecitazione rivolta a questa Corte di rivalutare il compendio istruttorio.3.1. Occorre, quindi, in linea con il constante orientamento espresso in relazione ai limiti della cognizione di questa Corte di legittimità, ribadire alcuni principi. In primo luogo, va i+&-tre ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3.2. La Corte, con motivazione sintetica, ma da leggersi unitamente alla sentenza di primo grado, vertendosi in materia di, così detta, «doppia conforme» in punto di responsabilità, ha valorizzato il riconoscimento fotografico dell'imputata operato dai migranti che l'hanno indicata come persona che cooperava con i due conducenti della motonave, la totale mancanza di giustificazione della posizione di privilegio goduta dalla Kobchenko a bordo dell'imbarcazione se non in ragione del «ruolo illecito» svolto dalla stessa. Ciò si lega alle diffuse argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputata della quale sono state segnalate plurime contraddizioni interne, oltre che relative a quanto dichiarato dagli originari coimputati e dai migranti. 3.3. A fronte di tale motivazione, il tentativo di operare una rilettura degli elementi indiziari e delle dichiarazioni dell'imputata non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Sono puramente avversative e confutative, infatti, le allegazioni difensive consistenti nella rappresentazione della Kobchenko quale, essa stessa, immigrata alla volta dell'Italia e, ancora, quelle fondate sulla circostanza che la donna si sarebbe limitata a dare un aiuto in ragione delle condizioni di difficoltà e bisogno nelle quali versavano i migranti. Si tratta di profili già scrutinati e motivatamente disattesi dai giudici di merito sulla scorta di una lettura complessiva e integrale del compendio indiziario. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. u_A Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrent-k al pagamento delle spese processual4 e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil
Decreto Cassazione n. 26312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris