CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el processo» che parte ricorrente aveva constatato, dalla lettura dell'atto di esecuzione notificatogli (pignoramento), che la cartella per cui si procedeva in executivis a suo carico non gli era mai stata notificata, ha affermato che «il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notifica o dalla valida notifica del titolo esecutivo e/o del precetto» è viziato da invalidità formale che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi da proporsi ai sensi dell'art. 617 cod.proc.civ., impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.». 3. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, avverso il quale ADER ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione di legge e si duole della qualificazione dell'azione, assumendo di avere svolto opposizione all’esecuzione; con il secondo si duole, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., del contrasto in ordine alla regolazione delle spese, compensate in motivazione e poste, invece, in dispositivo, a carico della parte appellante. 5. E’ bene premettere che, riassumendo innanzi al giudice ordinario, il giudizio già promosso innanzi al giudice tributario, parte ricorrente: -ha eccepito la giuridica inesistenza e nullità della cartella per omessa notifica della stessa ed insistito per la relativa declaratoria, senza addurre alcuna ragione per cui la cartella sarebbe illegittima ed illegittima la pretesa contributiva che essa rappresenta; ha eccepito, ancora, che la mancata notifica della cartella comportava come inevitabile corollario la nullità dell'atto di pignoramento nella parte concernente il credito in cartella. 6. Riassumendo la causa, dunque, il ricorrente, da un canto, ha inteso recuperare, a suo dire, l'opposizione avverso la cartella, cui afferma di non aver potuto procedere tempestivamente per mancata notifica; dall'altro ha inteso contestare la legittimità del pignoramento per mancata, previa notifica dell'atto presupposto, consistente nella notifica della cartella (titolo esecutivo e precetto). 7. Tanto premesso, il primo me zzo d’impugnazione, con il quale si contesta esclusivamente la qualificazione dell’azione, è da rigettare per essere risultato indimostrato, in questa sede di legittimità, di avere agito per la contestazione, nell’an, del credito contributivo. 8. Invero, i l ricorrente non ha mosso alcuna specifica contestazione al credito portato dalla cartella, limitandosi ad allegare la mancata notifica (della cartella)e, per di più, ha omesso di evocare in giudizio l’ INPS, l'unico soggetto legittimato passivo nelle controversie riguardanti il merito della pretesa (v. Cass.Sez.U. n. 7514 del 2022). 9. Per quanto concerne, invece, la contestazione della legittimità del sequestro per mancata, previa notifica della cartella, risulta inattaccabile la conclusione della Corte d'appello quanto all’intempestività dell'azione proposta, per violazione del termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. 10. Si ritiene, pertanto, che il primo motivo di ricorso non possa trovare accoglimento. 11. È invece da accogliere il secondo motivo , concernente la liquidazione delle spese di lite. 12. Invero, l’evidenziato contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla regolazione delle spese, non consente l'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione, suffragata peraltro da gravi ed eccezionali ragioni a sostegno dell’integrale compensazione, con la conseguenza che la motivazione risulta perplessa e contraddittoria. 13. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza è atto processuale a rilevanza esterna che racchiude tutti gli elementi del comando giudiziale, i quali, oltre a poter essere portati immediatamente ad esecuzione nei casi previsti dalla legge, non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, onde il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente impossibilità di applicare anche il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. (cfr. tra le numerose Cass. nn. 22661 del 2007, 7698 del 2008, 8894 del 2010). 14. Nel caso di specie, il contrasto appare assoluto, non potendo giustificarsi la condanna alla rifusione delle spese con le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza, univocamente ed esplicitamente orientate, come già detto, alla compensazione delle spese (fra tante, Cass. n. 5822 del 2022).15. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla stessa Corte d’appello, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio. 16. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla stessa Corte d’appello. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’