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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46017/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per particolare tenuità del fatto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la refusione delle spese del grado; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato di calunnia, in quanto, con denuncia depositata presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 ottobre 2017, avrebbe accusato falsamente di un reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pur sapendoli innocenti; in particolare, l'imputato avrebbe affermato, contrariamente al vero, che i predetti, che avevano un incidente a bordo dell'autovettura di sua proprietà ; si sarebbero impossessati a sua • insaputa della stessa; mentre gli accertamenti successivamente eseguiti avrebbero consentito di appurare che egli aveva concesso loro in uso l'autovettura.

2. Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2021, all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

3. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese del grado e alla refusione delle spese in favore delle parti civili.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi.

Con il primo motivo, il difensore ha censurato la violazione dell'art. 521 cod. pen. con riferimento all'errata indicazione della data del commesso reato; l'imputazione, infatti, non preciserebbe che la falsa accusa relativa all'uso dell'autovettura senza il consenso dell'imputato sarebbe stata limitata alla sola notte tra 1'8 e il 9 luglio e non già a un imprecisato e più ampio periodo.

Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio della motivazione e il travisamento della prova, in quanto l'esistenza di un contenzioso civilistico, dovuto al contratto di lavoro, tra il Maniaci e l'imputato, non consentirebbe di escludere intenti ritorsivi della parte civile costituita; parimenti la motivazione circa i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il teste Ethari non sarebbe esaustiva, risultando anche in tal caso un contenzioso tra le parti ed essendo stato acquisito in giudizio il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto contro l'imputato.

Con il terzo motivo il difensore lamenta la violazione degli artt. 43, 47 e 368 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza aver acquisito alcun elemento dal quale poter desumere la prova del dolo dell'imputato.Difetterebbe, dunque, non solo la prova della falsità della denuncia, ma anche dell'intenzione dell'imputato di incolpare persone che sapeva innocenti, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riportare la telefonata del Maniaci e del Pernice all'imputato dopo l'incidente stradale.

Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella formulazione sopravvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso ammissibile l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai «reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni».

I giudici di merito, del resto, avrebbero già implicitamente ritenuto la particolare tenuità del fatto, determinando la pena in coincidenza del minimo edittale e riconoscendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e dell'occasionalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso debba rigettato in quanto infondato.

2. Con il primo motivo, il difensore ha censurato la violazione dell'art. 521 cod. pen. con riferimento all'errata indicazione della data del commesso reato.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

L'accusa è stata compiutamente delineata e non ha creato alcun'incertezza o pregiudizio per il diritto di difesa.

La calunnia è, peraltro, reato istantaneo che si perfeziona con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente (Sez. 6, n. 2933 del 12/11/2009 (dep. 2010), Venturi, Rv. 245773- 01; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269 - 01).

4. Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio della motivazione e il travisamento della prova, in relazione alla ritenuta attendibilità dei testi Maniaci ed Ethari, in ragione delle controversie civili pendenti con l'imputato.

Con il terzo motivo il difensore lamenta la violazione degli artt. 43, 47 e 368 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza aver acquisito alcun elemento dal quale poter desumere la prova del dolo dell'imputato.5.

Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in un'inammissibile sollecitazione alla rilettura delle risultanze istruttorie del giudizio, delle quali la ricorrente propone una lettura alternativa.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis: Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La Corte di appello, peraltro, quanto all'elemento soggettivo ha confermato l'apprezzamento espresso dalla sentenza di primo grado, che ha, non certo illogicamente, rilevato che le modalità della commissione del fatto hanno dimostrato il carattere deliberato della falsa denuncia posta in essere dall'imputato (pag. 8 della sentenza di primo grado).

6. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella formulazione sopravvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso ammissibile l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai «reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni» e, dunque, anche per il delitto di calunnia.

7. Il motivo è ammissibile, ma infondato.

Le Sezioni unite hanno statuito che in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d.

Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett.

I), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01). 4 v Il principio, affermato con riferimento ai giudizi celebrati anteriormente all'introduzione della causa di non punibilità nella trama sistematica del codice penale, è stato ribadito anche in relazione al recente ampliamento del suo ambito applicativo, per effetto della riforma Cartabia.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 02, relativa proprio al delitto di calunnia; Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftah, Rv. 284975 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, ritiene il Collegio di non poter ascrivere il delitto di calunnia accertato dalle sentenze di merito all'ambito applicativo della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01).

Declinando tali principi nel caso di specie, occorre rilevare che la falsa accusa di furto rivolta dall'imputato alle persone che legittimamente utilizzavano la propria autovettura, in seguito all'incidente stradale, ha creato un grave sospetto nei loro confronti della fondatezza dell'accusa, solo di seguito rivelatosi falsa.

L'accertamento della falsità dell'accusa ha, infatti, richiesto accurate indagini e gli incolpati sono stati sottoposti ad indagine per sei mesi.

Tali rilievi, sinergicamente considerati, non consentono di ritenere sussistente la causa di non punibilità invocata dal ricorrente nel caso di specie.

8. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresenta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per particolare tenuità del fatto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la refusione delle spese del grado; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere del reato di calunnia, in quanto, con denuncia depositata presso la Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 ottobre 2017, avrebbe accusato falsamente di un reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pur sapendoli innocenti; in particolare, l'imputato avrebbe affermato, contrariamente al vero, che i predetti, che avevano un incidente a bordo dell'autovettura di sua proprietà ; si sarebbero impossessati a sua • insaputa della stessa; mentre gli accertamenti successivamente eseguiti avrebbero consentito di appurare che egli aveva concesso loro in uso l'autovettura. 2. Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2021, all'esito del giudizio dibattimentale, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 3. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado, impugnata dall'imputato appellante, che ha condannato al pagamento delle spese del grado e alla refusione delle spese in favore delle parti civili. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. Con il primo motivo, il difensore ha censurato la violazione dell'art. 521 cod. pen. con riferimento all'errata indicazione della data del commesso reato; l'imputazione, infatti, non preciserebbe che la falsa accusa relativa all'uso dell'autovettura senza il consenso dell'imputato sarebbe stata limitata alla sola notte tra 1'8 e il 9 luglio e non già a un imprecisato e più ampio periodo. Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio della motivazione e il travisamento della prova, in quanto l'esistenza di un contenzioso civilistico, dovuto al contratto di lavoro, tra il Maniaci e l'imputato, non consentirebbe di escludere intenti ritorsivi della parte civile costituita; parimenti la motivazione circa i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il teste Ethari non sarebbe esaustiva, risultando anche in tal caso un contenzioso tra le parti ed essendo stato acquisito in giudizio il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto contro l'imputato. Con il terzo motivo il difensore lamenta la violazione degli artt. 43, 47 e 368 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza aver acquisito alcun elemento dal quale poter desumere la prova del dolo dell'imputato.Difetterebbe, dunque, non solo la prova della falsità della denuncia, ma anche dell'intenzione dell'imputato di incolpare persone che sapeva innocenti, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riportare la telefonata del Maniaci e del Pernice all'imputato dopo l'incidente stradale. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella formulazione sopravvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso ammissibile l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai «reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni». I giudici di merito, del resto, avrebbero già implicitamente ritenuto la particolare tenuità del fatto, determinando la pena in coincidenza del minimo edittale e riconoscendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e dell'occasionalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso debba rigettato in quanto infondato. 2. Con il primo motivo, il difensore ha censurato la violazione dell'art. 521 cod. pen. con riferimento all'errata indicazione della data del commesso reato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. L'accusa è stata compiutamente delineata e non ha creato alcun'incertezza o pregiudizio per il diritto di difesa. La calunnia è, peraltro, reato istantaneo che si perfeziona con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente (Sez. 6, n. 2933 del 12/11/2009 (dep. 2010), Venturi, Rv. 245773- 01; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269 - 01). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio della motivazione e il travisamento della prova, in relazione alla ritenuta attendibilità dei testi Maniaci ed Ethari, in ragione delle controversie civili pendenti con l'imputato. Con il terzo motivo il difensore lamenta la violazione degli artt. 43, 47 e 368 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza aver acquisito alcun elemento dal quale poter desumere la prova del dolo dell'imputato.5. Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in un'inammissibile sollecitazione alla rilettura delle risultanze istruttorie del giudizio, delle quali la ricorrente propone una lettura alternativa. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis: Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello, peraltro, quanto all'elemento soggettivo ha confermato l'apprezzamento espresso dalla sentenza di primo grado, che ha, non certo illogicamente, rilevato che le modalità della commissione del fatto hanno dimostrato il carattere deliberato della falsa denuncia posta in essere dall'imputato (pag. 8 della sentenza di primo grado). 6. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella formulazione sopravvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso ammissibile l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ai «reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minino a due anni» e, dunque, anche per il delitto di calunnia. 7. Il motivo è ammissibile, ma infondato. Le Sezioni unite hanno statuito che in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01). 4 v Il principio, affermato con riferimento ai giudizi celebrati anteriormente all'introduzione della causa di non punibilità nella trama sistematica del codice penale, è stato ribadito anche in relazione al recente ampliamento del suo ambito applicativo, per effetto della riforma Cartabia. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 02, relativa proprio al delitto di calunnia; Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftah, Rv. 284975 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, ritiene il Collegio di non poter ascrivere il delitto di calunnia accertato dalle sentenze di merito all'ambito applicativo della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). Declinando tali principi nel caso di specie, occorre rilevare che la falsa accusa di furto rivolta dall'imputato alle persone che legittimamente utilizzavano la propria autovettura, in seguito all'incidente stradale, ha creato un grave sospetto nei loro confronti della fondatezza dell'accusa, solo di seguito rivelatosi falsa. L'accertamento della falsità dell'accusa ha, infatti, richiesto accurate indagini e gli incolpati sono stati sottoposti ad indagine per sei mesi. Tali rilievi, sinergicamente considerati, non consentono di ritenere sussistente la causa di non punibilità invocata dal ricorrente nel caso di specie. 8. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresenta