CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1242/2023depositata il 30/06/2023;Numero registro generale 1161/2024Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 9321/2026Data pubblicazione 13/04/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/02/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al precetto del 2/12/2016 percomplessivi euro 6.129,00 notificatogli a istanza della sorella AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo giudiziale, quale la sentenza dellaCorte d’Appello di Palermo n. 58/2008, e convenne in giudizio, dinanzial Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], che si costituì in causa eresistette all’opposizione;2. il Tribunale, con la sentenza resa ai sensi dell’art. 281 sexies cod.proc. civ. in data 18/05/2020, n. 805, riteneva dovuta la sola sommadi euro 3.745,31 (in sentenza il giudice monocratico utilizzaval’espressione «condanna» nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]);3. avverso la sentenza di primo grado proponeva appello dinanzi allaCorte territoriale competente, [OSCURATO:PERSONA];4. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in fase d’impugnazione e chiedeva ilrigetto dell’appello;5. la Corte d’appello di Palermo ha, con la sentenza n. 1242 del30/06/2023, rigettato l’impugnazione;6. avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato acinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], che ha, altresì, depositato memoriaper l’adunanza;7. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva;8. il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;considerato che:i motivi di ricorso e le relative argomentazioni sono i seguenti;1. I motivo: violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.163, comma terzo n. 4 cod. proc. civ. e all’art. 345 cod. proc. civ., inper violazione di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., lar.g. n. 1161/2024ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 6Numero registro generale 1161/2024Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 9321/2026Data pubblicazione 13/04/2026sentenza impugnata erroneamente individua e, quindi, altera la causapetendi della domanda giudiziale e pronunzia oltre i limiti della stessa,in tal modo violando il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato;il motivo è infondato; la Corte d’appello ha proceduto allaqualificazione della domanda sulla base delle allegazionidell’opponente (soprattutto nella sua domanda) e dell’opposta(soprattutto nel precetto) e ha quindi correttamente esercitato ilpotere di cui all’art. 112 cod. proc. civ., rilevando soltanto, al fine dipervenire al rigetto dell’impugnazione, che i fatti estintivi, qualipagamenti parziali coattivi, addotti da [OSCURATO:PERSONA] erano quellioriginariamente dedotti in primo grado e che il Tribunale,nell’accogliere parzialmente l’opposizione a precetto aveva utilizzatoimpropriamente in dispositivo la formula di condanna;2. II motivo: violazione e (o) errata applicazione dell’art. 615 cod. proc.civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ. poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha dato provadei fatti estintivi dedotti ed eccepiti a fondamento della domandanegatoria;il motivo è inammissibile, la censura in relazione all’art. 2697 cod. civ.non è correttamente proposta in quanto non deduce che il giudice haillegittimamente attribuito l’onere della prova a una parte che non eraonerata così come richiesto costantemente dalla giurisprudenza diquesta Corte (per tutte si veda: Cass. 23/10/2018 n. 26769); nelresto il motivo deduce questioni di carattere meramente fattuale, diambito essenzialmente contabile, e la Corte d’appello ha ritenuto chei fatti estintivi fossero stati ammessi dalla [OSCURATO:PERSONA] (o dal suo difensore)nel precetto, così interpretando le espressioni letterali ivi impiegate;3. III motivo: per art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte d’appello è incorsa in evidenteerrore di percezione, ha chiaramente travisato il significato ricognitivor.g. n. 1161/2024ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 6Numero registro generale 1161/2024Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 9321/2026Data pubblicazione 13/04/2026dell’atto di precetto e il valore logico e argomentativo delleaffermazioni lì riportate;il motivo è inammissibile, in quanto esso non reca censure in diritto el’errore di percezione in quanto tale non è riscontrabile secondo lagiurisprudenza nomofilattica di questa Corte (sull’errore di percezionesi veda: Sez. U. 5/03/2024 n. 5792) e, infine, la percezione dellaCorte territoriale per come esplicitata in sentenza è tutt’altro cheimplausibile, per l’evidente univocità ed inequivocabilità delleespressioni adoperate nell’atto (per il cui superamento invano partericorrente si impegna in complicate argomentazioni, prive però di ognisupporto letterale o, comunque, destinate ad infrangersi contro lacristallina chiarezza del termine impiegato);4. IV motivo: per art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. omessoesame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti: omesso esame dell’atto di precetto, del suointegrale tenore letterale e della sua sequenza argomentativa;il motivo è inammissibile, non è dedotto l’omesso esame di un singolofatto in senso naturalistico (Cass. 8/10/2014 n. 21257; Sez. U7/04/2014 n. 8053) e il vizio di omesso esame di un fatto è ritenuto,dalla giurisprudenza di questa Corte, relativo a un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenzao dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione trale parti e abbia carattere decisivo (così, tra molte, Cass. 20/06/2024n. 17005; Cass. 29/10/2018 n. 27415), il che non è dato coglierenella censura posta dalla ricorrente;5. V motivo: violazione e (o) errata applicazione degli artt. 1362 e segg.cod. civ. e dell’art. 12 preleggi cod. civ.; art. 360, primo comma, n.3; la Corte d’appello ha erroneamente applicato i criteri diinterpretazione diretti ad individuare il significato ricognitivo dell’attodi precetto;r.g. n. 1161/2024ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 6Numero registro generale 1161/2024Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 9321/2026Data pubblicazione 13/04/2026il motivo, che in parte, secondo la stessa prospettazione dellaricorrente ribadisce, nel prisma di un diverso parametro tra quelli dicui all’art. 360 codice di rito civile, le censure di cui al terzo mezzo, èinfondato poiché non sono specificamente indicati quali sarebbero glierrori d’interpretazione, sulla base delle norme di cui agli artt. 1362e segg. cod. civ., nei quali sarebbe caduta la Corte territoriale, sicchéla censura è priva di specificità, stante l’univocità e inequivocabilitàdell’espressione adoperata;deve, infatti, ribadirsi che (Cass. 28/11/2017 n. 28319) la parte cheintenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi arichiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invecel’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia daglistessi discostato, non potendo le censure risolversi nella meracontrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve esserel’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni;6. il ricorso, in conclusione, è infondato, in quanto tutte le censure sonoinfondate o inammissibili ed è, pertanto, rigettato;7. nulla per le spese di lite, poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha espletatoalcuna attività difensiva;8. il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.r.g. n. 1161/2024ad. 13/02/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 6Numero registro generale 1161/2024Numero sezionale 583/2026Numero di raccolta generale 9321/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 13/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 1161/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6 di 6