CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2017
Cassazione n. 06010/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2631/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., SACED -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3834/2017depositata il 08/06/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con atto notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 07.03.2005, proponeva domanda arbitrale avverso il predetto Comune. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affermava di essere di essere titolare di alcuni crediti nei confronti del Comune per lavori di restauro delc.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, appaltati con fondi di provenienza regionale, in virtù di tre successivi contratti, stipulati rispettivamente in data 23.03.1981, 09.10.1983 e 26.09.1984, e deduceva che il Comune non avrebbe versato alla società appaltatrice tutti gli importi dovuti, ovvero li avrebbe versati con ritardo. La SACED S.r.l., in data 24.07.2006, stipulava contratto di cessione di ramo di azienda con la CFC Costruzioni S.r.l., che, con istanza del 17.09.2008, protocollata presso la Camera Arbitrale in data 29.09.2008 al n. 53798, si riportava espressamente alla domanda di arbitrato proposta dalla SACED S.r.l., depositando ed allegando copia del contratto di cessione di ramo di azienda del 24.07.2006. Conseguentemente, la SACED S.r.l. chiedeva di essere estromessa dal giudizio arbitrale. Con memoria dell’8.01.2009, si costituiva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], eccependo, fra l’altro, l’inammissibilità delle domande nuove proposte dall’intervenuta CFC Costruzioni S.r.l., l’inesistenza nel merito del credito agli interessi, l’intervenuta preclusione per mancata iscrizione delle riserve nei registri e documenti contabili e in subordine la loro compensazione con i crediti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] verso la SACED S.r.l. riconosciuti da due distinti provvedimenti giudiziari (sentenza del Tribunale di Napoli 833/1998 e sentenza della Corte di Appello di Napoli 726/2000 – spese di lite dei giudizi con i quali era stata dichiarata la competenza arbitrale sulle questioni oggetto del contendere). 2.[OSCURATO:PERSONA] arbitrale rigettava la domanda di estromissione avanzata dalla SACED S.r.l.; in accoglimento della domanda avanzata, condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della SACED e, per essa, a favore della cessionaria CFC Costruzioni S.r.l., della somma totali di € 15.123,84 oltre IVA nell’aliquota vigente, oltre interessi di mora, in relazione al primo contratto di appalto; in accoglimento della domanda avanzata, condannava il Comune al pagamento, in favore della SACED e, per essa, in favore della CFC Costruzione, della somma totale di € 9.323,34, oltre IVA nell’aliquota vigente, oltre interessi di mora, in relazione al secondo contratto di appalto; in accoglimento della domanda avanzata, condannava il Comune al pagamento, in favore della SACED e, per essa, in favore della CFC Costruzione, della somma totale di € 30.798,45, oltre IVA nell’aliquota vigente, oltre interessi di mora, in relazione al terzo contratto di appalto; in accoglimento dell’eccezione in via di compensazione legale svolta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], determinava in € 4.218,32 le somme, alla data del 31.12.2008, dovute dalla SACED e, per essa, dalla CFC Costruzioni a titolo di condanna alle spese giudiziali liquidata dal Tribunale Civile di Napoli con la sentenza n. 833/1998 e dalla Corte di Appello Civile di Napoli con la sentenza n. 726/2000, oltre interessi di mora al tasso legale. Tale lodo arbitrale veniva depositato presso il Tribunale di Roma, che, con decreto del 02.03.2010, lo dichiarava esecutivo. 3.Con atto notificato in data 11.06.2010, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso il suddetto lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello di Roma, eccependone la nullità, totale o parziale, per mancata osservanza delle regole di diritto. Nel merito, il Comune chiedeva di dichiarare l’inammissibilità dei nuovi quesiti proposti dalla CFC S.r.l.; di rigettare, in tutto o in parte, le pretese della SACED e della CFC Costruzioni; di dichiarare quantomeno in parte prescritti i diritti da queste ultime vantati; di dare atto della compensazione dei crediti; di condannare la SACED S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio arbitrale e ripartire proporzionalmente le spese tra le parti. La CFC Costruzioni e la SACED S.r.l. si costituivano nel giudizio di appello, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta e chiedendo in via incidentale, previa dichiarazione di nullità parziale del lodo, il riconoscimento di ulteriori importi per interessi e rivalutazione. 4.Con sentenza n. 3834/2017, pubblicata il 08.06.2017, la Corte d’appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’impugnazione del lodo sottoscritto in data 27 novembre 2009, proposta in via principale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di CFC Costruzioni S.r.l. e di SACED S.r.l. e proposta in via incidentale da C.F.C. Costruzioni s.r.l., dichiarava la nullità del suddetto lodo e, decidendo nel merito in fase rescissoria, rigettava le domande proposte con la domanda di arbitrato dalla SACED con l’intervento della CFC Costruzioni, condannando la CFC Costruzioni e la SACED a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio. In particolare, la Corte di appello di Roma, dopo aver premesso che nella specie era applicabile l’art.829 cod. proc. civ. nel testo previgente alla riforma del 2006, affermava che: a) meritava accoglimento l’eccezione di prescrizione di tutti i crediti azionati (a titolo di saldo lavori e revisione prezzi, in importo modesto, e a titolo di ritardato pagamento in riferimento ai relativi certificati di pagamento emessi dalla [OSCURATO:PERSONA]) in quanto erroneamente il Collegio arbitrale aveva ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere per ciascun contratto dalla rispettiva delibera comunale di approvazione dei conti, neppure ancora intervenuta per l’ultimo contratto, e che i tempi dei pagamenti dovessero individuarsi in base a quanto previsto dagli artt.35 e 36 del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, richiamatonei tre contratti; b) detti assunti erano erronei perché in contrasto con la disciplina legale degli appalti pubblici e con quanto stabilito dai contratti sottoscritti dalle parti, che avevano stabilito diverse date di scadenza per il pagamento del corrispettivo per stati di avanzamento lavori, indipendenti dall’accettazione dell’opera e subordinate soltanto alla contabilizzazione da parte della direzione lavori; in particolare le clausole 11 e 14 del contratto di appalto stabilivano espressamente il termine di pagamento (entro 15 giorni dalla corresponsione da parte della [OSCURATO:PERSONA] all’ente concessionario delle somme liquidate con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione della L.R.n.58/1974); c) in ogni caso, anche a non considerare l’intervenuta prescrizione, per stabilire quali fossero i terminidi pagamento occorreva fare riferimento alle citate clausole 11 e 14 del contratto di appalto, mentre il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici d.p.r. 16 luglio 1962 n.1063 era stato richiamato nel contratto d’appalto solo per quanto non espressamente previsto nel contratto stesso e inoltre il citato d.p.r. aveva valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama; in punto di fatto, come rilevato dagli stessi arbitri, non era contestato che i pagamenti fossero stati eseguiti entro il termine contrattuale di 15 giorni dalla data di corresponsione delle somme al Comune da parte della Regione, e quindi nei termini contrattuali, e non era previsto che il Comune dovesse attivarsi presso la Regione per ottenere che i finanziamenti fossero erogati nei termini stabiliti dal citato d.p.r., che si ribadisce non essere applicabili nella specie; d) di conseguenza erano fondati i primi due motivi di impugnazione, da cui conseguivano la declaratoria di nullità del lodo e la decisione rescissoria, nel merito, di rigetto delle domande della SACED S.r.l., ritenuto superfluo l’esame delle altre doglianze, comprese quelle proposte in via incidentale. 5.Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e resistito con controricorso dal Comune, la CFC Costruzione e la SACED S.r.l.. 6. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ., dell’art. 32 della L. 109 del 1994, dell’art. 2 del D.M. n. 398 del 2000 ed, in subordine, degli artt. 241 e 242 del D.Lgs. n. 16S del 2006. In particolare, le ricorrenti deducono che l’eccezione di prescrizione era stata formulata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] solo con le memorie di replica depositate l’8.01.2009, che costituivano, peraltro, il primo atto difensivo dell’amministrazione nella procedura arbitrale. Le ricorrenti ritengono, dunque, che la proposizione dell’eccezione di prescrizione in sede di memorie di replica, ne abbia determinato, inesorabilmente, la decadenza; al riguardo richiamano l’art.32 l.n.109/1994 (legge Merloni) e quanto previsto dal Regolamento n.398/2000, di attuazione della citata legge. Le ricorrenti, inoltre, sostengono che, anche a voler applicare al caso di specie il codice degli appalti, la questione rimarrebbe immutata e l’eccezione di prescrizione risulterebbe comunque tardiva, in quanto l’articolo 241 del nuovo codice, al comma 2, dispone che “Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice”. Le ricorrenti, in ogni caso, evidenziano l’infondatezza, nel merito, dell’eccezione di prescrizione. A dire delle ricorrenti, infatti, negli appalti di lavori pubblici, le somme dovute per il pagamento degli interessi sull’anticipazione, sugli stati di avanzamento lavori e per svincolo decimi e revisioni prezzi, in quanto comprensive anche del risarcimento danni, sono da ricomprendersi nel prezzo dell’appalto, assumendone, quindi, la stessa natura contrattuale, con conseguente termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui è azionabile il diritto al pagamento del prezzo. 2.Con il secondo motivo di ricorso le ricorrent i lamenta no la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., in relazione all’articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., in ordine all’onere della prova del mancato ritardo nei pagamenti da parte del Comune resistente. La Corte di Appello, dopo aver riformato il lodo in ragione della prescrizione del diritto di credito delle appellate, e dopo aver comunque ritenuto l’inapplicabilità al caso di specie degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962, in quanto trattavasi di appalto rientrante nella diversa disciplina di cui al regolamento di attuazione della L.R. Campania n. 58/1974, avrebbe erroneamente accolto l’impugnazione del lodo, ritenendo incontestato tra le parti che i pagamenti fossero stati effettuati nei 15 giorni dall’erogazione del finanziamento da parte della Regione. Invece, a dire delle ricorrenti, di tale pacifica deduzione non vi sarebbe traccia negli atti di causa, né in quelli depositati nel corso del giudizio arbitrale né in quelli depositati nel corso dell’appello. Al contrario, sia la CFC che la SACED affermano di aver sempre contestato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] la mancanza di prova tanto della richiesta di finanziamento nei confronti della Regione, quanto del regolare e tempestivo adempimento dei pagamenti nei termini di cui alla L.R. Campania n. 58/1974. 3. Il primo motivo è inammissibile. La censura concerne la tardività dell’eccezione di prescrizione che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto, nel giudizio arbitrale, solo con lamemoria di replica, quale primo suo atto difensivo in quel procedimento, sicché, ad avviso delle ricorrenti, la Corte d’appello ‒ nel giudizio ex art. 829 cod. p roc . c iv . ‒ avrebbe dovuto dichiarare l’ente decaduto da tale eccezione, mentre gli arbitri avevano ritenuto l’eccezione tempestiva,ma nel merito infondata. Orbene,deve rilevarsi che la sentenza impugnata non fa riferimento alcuno alla questione di decadenza del Comune dall’eccezione di prescrizionee le società appaltatrici ricorrenti , pur ded ucendo di aver proposto avanti alla Corte d’appello la suddetta questione, non hanno riprodotto o riassunto nel motivo di ricorso ‒ nel rispetto del principio di autosufficienza ‒ la parte o il contenuto del loro atto difensivo, peraltro concernente anche l’impugnazione incidentale avverso il lodo (pag. 8 e 9 del ricorso), aven te ad oggetto la questione delladecadenza, che, in quanto implicitamente disattesa dal Collegio arbitrale, avevano l’onere di riproporre. Occorre, infatti, ribadire che la parte vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass. Sez. U. 13195/2018). Le odierne ricorrenti affermano di aver tempestivamente articolato considerazioni difensive in ordine alla tardiva proposizione dell’eccezione di prescrizione sia in sede arbitrale sia dinanzi alla Corte d’appello (cfr. pag.10 e pag.12 ricorso), ma non precisano minimamente come, dove e quando ciò sia avvenuto. Per quanto concerne la fondatezza della pronuncia della Corte territoriale sul merito dell’eccezione di prescrizione, va rilevato che l'accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito (Cass. 9014/2018; Cass. 17157/2002), che, nella specie, ha adeguatamente motivato al riguardo, eil vizio di motivazione neppure è stato dedotto. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto concerne una statuizione resa ad abundantiam ( cfr. pag.9 della sentenza impugnata, che fa precedere all’esposizione della seconda ratio la locuzione «anche a non considerare la prescrizione»). Ebbene , secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam(Cass. 8755/2018; Cass. 18429/2022). Nella specie, la questione di prescrizione del diritto azionato chiudeva ‒ con l’accoglimento di un’eccezione preliminare ‒ anche la fase rescissoria seguita alla declaratoria di nullità del lodo, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore pronuncia ne l merito , in ordine all’onere della prova dei pagament i entro i termini contrattuali e all’insussistenza del ritardo nei pagamenti perché effettuati entro 15 giorni da quando il Comune aveva ricevuto i fondi dalla Regione, atteso che i crediti azionati in giu dizio dalle appaltatrici son o stati , per l’appunto, ritenutiprescritti. 4.1. Il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto verte su una questione meritale, avendo la Corte d’appello accertato che, in base a quanto riportato nel lodo, era incontestato l’avvenuto pagamento nei termini contrattuali, sicché la censura, mediante l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, in realtà impropriamente sollecita il riesame di fatti, che sono stati scrutinati dai giudici di merito con motivazione idonea. Per contro, le ricorrenti genericamente deducono che non vi era traccia negli atti di tale deduzione (pag.18), riportano parte del contenuto della loro memoria di costituzione d’appello, che è parimenti del tutto generica, nonriportano il tenore del lodo, né compiutamente il suo contenuto al riguardo, non indicano quali siano state le date effettive dei pagamenti e quali i fatti decisivi il cui esame sia stato omesso. 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della suss