CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 35024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4898/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G.G. BELLI , N. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA],elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 124, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO LECCE n.1101/2016 depositata il 14/11/2016; lette le conclusioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 195/2014, il Tribunale di Brindisi decideva su opposizione a decreto ingiuntivo - avente ad oggetto compensi professionali per l’attività di ragioniere commercialista svolta dall’opposta -e domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., riducendo il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] e accogliendo la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dall’opponente, per avere la [OSCURATO:PERSONA] svolto l’incarico professionale di consulente fiscale con negligenza e imperizia. Più precisamente, espletata C.T.U. e sulla base di prova testimoniale, il Tribunale accertava che la professionista aveva predisposto, redatto ed inviato il Modello CVS relativo al credito d’imposta della sua cliente [OSCURATO:SOCIETA]. senza indicare l’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo di imposta 2001 ed il relativo credito d’imposta maturato: ciò aveva comportato il recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi, del credito d’imposta utilizzato in compensazione, afferente agli investimenti nel 2001 e non indicati nel Modelli CVS. Quantificava, pertanto, il danno a carico della [OSCURATO:PERSONA] in €191.612,99, pari all’importo oggetto dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate n. 887CR200070/2003, oltre interessi di riscossione e mora ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973. Accoglieva la domanda di manleva nei confronti della compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sino al massimale di €92.963,90. 1.2. Avverso detta sentenza interponevano gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché appello incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con sentenza n. 1101/2016 qui impugnata, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimentodell’appello principale, riconosceva alla [OSCURATO:PERSONA] i crediti professionali già ridotti dal giudice di prime cure, confermava la sentenza impugnata in merito alla responsabilità professionale dell’appellante nei confronti dell’appellata; dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avendo la compagnia documentato l’avvenuto pagamento delle somme portate dalla sentenza di primo grado). A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che: - è ininfluente ai fini della decisione la documentazione prodotta (tardivamente) in appello dall’appellante, dalla quale risulterebbe l’insussistenza del credito d’imposta vantato dall’appellata in quanto frutto di falsa fatturazione, accertata con sentenza passata in giudicato a valle di un procedimento promosso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della venditrice di un capannone industriale acquistato dalla stessa appellante per un prezzo, però, inferiore a quello fatturato e dedotto in credito d’imposta; -è configurabile l’errore professionale dell’appellante in quanto lo stesso C.T.U., pur avendo rimarcato l’effettiva ed oggettiva difficoltà di interpretazione della normativa (legge n. 289/2002), richiama l’elemento chiarificatore rappresentato dal provvedimento dirigenziale del 24.01.2003, con il quale l’Agenzia delle Entrate precisava che occorreva indicare i crediti portati in compensazione nell’anno precedente. Né ha pregio la censura dell’appellante che lamenta la mancata produzione in atti di detto provvedimento e la mancata specificazione del suo contenuto, trattandosi di un atto pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere perciò ben conosciuto da professionisti come la [OSCURATO:PERSONA] chiamati a redigere il Mod. CVS di cui si discute; - sussiste la responsabilità professionale dell’appellante ex art. 1176, comma 2, cod. civ., secondo cui la diligenza nelle professioni intellettuali (nel caso di specie, del dottore commercialista medio) deve essere valutata con riguardo all’attività svolta, verificando la propria competenza, informando adeguatamente il cliente dei rischi, svolgendo l’incarico con cura e perizia, aggiornando la sua preparazione. Pertanto, pur in presenza di particolari complessità nella materia tributaria, configura colpa grave l’omessa applicazione delle modalità di compilazione del Mod. CVS come specificate nel regolamento dirigenziale sopra richiamato, ignorato dalla professionista anche diversi mesi dopo il deposito del Modello in sede di presentazione di rettifiche sul CVS; -è infondata la doglianza per la quale l’importo dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno dovrebbe essere commisurato al minore importo riveniente dall’atto di recupero dell’ufficio, pari ad €161.277,44, non già al maggiore importo risultante dalla cartella di pagamento emessa a séguito della decisione della CTP che aveva rigettato il ricorso: ciò perché tale maggiore importo corrisponde al pregiudizio subíto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile alla condotta negligente della [OSCURATO:PERSONA]; -in riforma della sentenza impugnata, veniva dunque riconosciuto all’appellante: • il compenso (€2.479,20) per la fornitura su supporto informatico dei files necessari alla [OSCURATO:SOCIETA]. per la gestione della contabilità, in quanto espressamente richiesti dalla cliente; • il compenso (€3.804,24) per l’attività di consulenza del lavoro (predisposizione di buste paga), non contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e giustificata dall’invio dei prospetti; • l’indennità di mancato preavviso (€2.360,00) prevista dall’art. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro in caso di scioglimento anticipato del contratto: dalla corrispondenza versata in atti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la consegna entro un giorno di tutta la documentazione, prova dell’avvenuta risoluzione del contratto di prestazione professionale; -veniva rigettato l’appello incidentale , ove si contesta va : • il compenso riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del ricorso innanzi alla CTP di Brindisi avverso l’avviso di accertamento per cui è causa: per tale ricorso la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto formale mandato, e risultava che l’attività fosse stata correttamente espletata : essa , quindi,va compensata; • quanto al compenso per l’attività di riorganizzazione aziendale , risulta dimostrato dall’attività istruttoria espletata in primo grado che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato attività di collaborazione con un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. nel corso di varie sessioni di lavoro. 3. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Lecce proponeva ricorso per cassazione ElisaPerez, affidandolo a quattro motivi. Si difendeva la [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] si difendeva deposita ndo controricorso a ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] concludeva per il rigetto del ricorso principale, per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale e per l’inammissibilità del primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] I.R ICORSO P RINCIPALE 1. Con il primo motivo si deduce l’errata valutazione di prove documentali, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; errata motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in ordine ad un punto decisivo della controversia. Mancanza del nesso di causalità tra eventuale errore ed il danno prodotto. La ricorrente lamenta il fatto che la Corte d’Appello ha considerato ininfluente ai fini del decidere la documentazione nuova offerta dall’allora appellante, dalla quale emerge che la maggior parte del credito d’imposta dell’anno 2001che la resistente avrebbe «perso» per negligenza professionale dell’odierna ricorrente derivava dall’acquisto di un capannone industriale per il prezzo fatturato di €216.911,60 (con conseguente credito d’imposta di €83.500,00, laddove il credito d’imposta contestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. dall’Agenzia delle Entrate ammontava ad €120.974,03) rivelatosi falso a séguito di giudizio promosso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. e definito con sentenza passata in giudicato. A giudizio della ricorrente, da una fattura falsa non può scaturire la conseguenza lecita di un beneficio fiscale espresso in credito d’imposta, ma neanche il risarcimento dei danni a carico della ricorrente per un vantaggio non dovuto, non sussistendo nesso di causalità tra l’eventuale condotta negligente della [OSCURATO:PERSONA] e il danno causato. 1.1. Il motivo è inammissibile. In disparte la censura della sentenza impugnata con riferimento al n. 5)dell’art. 360, comma 1 del codice di rito, peraltro riproposta anche nel secondo e terzo motivo di gravame. Va rilevato, infatti , che ricorre l ’ipotesi di «doppia conforme» (come prontamente evidenziato nel controricorso, p. 14), prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame). In tale ipotesi, il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivodi cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 - 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, laricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce. 1.2. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge alla ratio decidendi: la Corte d’Appello haritenuto ininfluente la documentazione nuova offerta dall’allora appellante, dalla quale emergerebbe la falsità della fat turazione alla base del beneficio fiscale espresso in credito d’imposta,perché - spiega ( v. sentenza, p. 5 penultimo capoverso) – il thema decidendum attiene alla responsabilità professionale per l’errata compilazione del modello, non già all’accertamento dell’ane del quantum del credito di imposta (questioni che attengono alla cognizione del giudice tributario). 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. – violazione del diritto di difesa con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – vizio nella motiva zione – mancanza e contraddittorietà nella motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in ordine ad un punto decisivo della controversia. Omesso ed errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello ha ritenuto sussistere la sua responsabilità professionale per errata compilazione del Modello CVS in quanto ella non avrebbe osservato le chiare istruzioni desumibili dal provvedimento dirigenziale del 24.01.2003. Nella motivazione, tuttavia, non è specificat o quali siano dette istruzioni, meramente richiamate per relationem, in contrasto con i principi dettati in materia da questa Corte (Cass. n. 4791 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]): di tal che la parte non può assolutamente nulla dedurre sul punto, con ciò violando il suo diritto di difesa. 2.1.Il motivo è inammissibile . Preliminarmente , deve disattendersi la censura di inammissibilità elevata nel controricorso (p. 21), per la quale la violazione dell'art.132 cod. proc . civ . e dell'art . 118 disp . att . cod.proc. civ . (nullità della sentenza per error in procedendo ) è stata proposta con un motivo di ricorso ex a r t . 360 , comma 1, n. 3 ) , cod. proc. civ. anziché n. 4): questa Corte ha, infatti, chiarito che è consentito adire il giudice di legittimità anche a prescindere dalla corretta menzione dell'ipotesi appropriata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013, Rv. 624977 –01; conf. di recente da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018, Rv. 648018 -01). 2.2. In ogni caso,non ricorrono le condizioni di applica zi one del n. 4), poichéla Corte d’Appello non si è limita ta a cita re l’interpretazione del giudice di prime cure (v. sentenza, p. 9 righi 6-12), bensì ha analizzatoi contenuti del provvedimento dirigenziale, sia attraverso la relazione del C.T.U. (v. sentenza p. 8, penultimo capoverso ) , nella quale sono espressi gli elementi chiarificatori contenuti nel provvedimento dirigenziale del 24.01.2003; sia mediante lettura diretta del provvedimento (v. sentenza p. 8, 2° e 3° capoverso), traendone conseguenze chiare e coerenti riguardo i suoi contenuti esplicativi. Deve escludersi, dunque, mancanza o contraddittorietà della motivazione: come evidenziato anche dalla P.G., la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Cass. Sez. U, n. 2767del 30.01.2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016,Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145) . 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alla formalizzazione della pratica ex art. 8 legge 388/2000 – errata valutazione degli elementi di fatto con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – illegittimo ed infondato accertamento di responsabilità in capo alla professionista pur in presenza di oggettive difficoltà di interpretazione della legge in questione – illegittimo ed infondato dissenso da conclusioni di C.T.U. percipiente – violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 1176, comma 2, cod. civ.; vizio nella motivazione –mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in ordine ad un punto decisivo della controversia. Omesso ed errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nella prospettazione della ricorrente, ha errato il giudice di seconde cure laddove, pur ammettendo le difficoltà di interpretazione della legge, ha concluso per la sussistenza della responsabilità della professionista ex art. 1176, comma 2, cod. civ., in quanto il provvedimento dirigenziale del 24.01.2003, anche a giudizio della C.T.U., avrebbe fugato ogni dubbio interpretativo sulle modalità di compilazione e presentazione del modello CVS. Così argomentando, la Corte avrebbe immotivatamente disatteso le risultanze della C.T.U. che, incaricata di accertare i fatti stessi che richiedono un sapere tecnico specialistico, aveva escluso ogni responsabilità in capo all’odierna ricorrente; la Corte distrettuale ha, altresì, disatteso il criterio della diligenza cui fanno riferimento l’art. 1176, comma 2, cod. civ. e l’art. 2236 cod. civ, il quale limita la responsabilità del professionista intellettuale ai casi di dolo o colpa grave qualora lo svolgimento della prestazione implichi soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Nel caso di specie, la C.T.U. ha messo in rilievo come la normativa di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 non era stata chiaramente ed univocamente interpretata dalla maggior parte degli operatori del settore: questa Corte ha precisato che, nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzioni di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente (Cass. n. 21700 del 20.11.2011). D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla compilazione del Modello CVS attenendosi alle istruzioni e interpretazioni di quel momento storico, comunque plausibili, avuto anche riguardo alla ratio della legge in esame. 3.1. Il motivo è inammissibile: con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato il compito di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza(ex plurimis: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 - 01) . Nel caso che ci occupa, l a Corte d’Appello ha dedotto, proprio dalla lettura della relazione del C.T.U., il ruolo di «elemento chiarificatore»assunto dal provvedimento dirigenziale; del resto, lo stesso perit o ave va rimarcato l’effettiva ed oggettiva difficoltà di interpretazione della normativa riguardante, tuttavia, non la compilazione del modello quanto semmai l’individuazione dei soggetti che avevano l’obbligo di inviare il modello telematico(v. sentenza p. 8, penultimo capoverso). 3.1.1. Inoltre, il giudice diseconde cure ha fatto buon governo delle regole sulla responsabilità professionale, laddove sviluppa ( v. sentenza, p. 8) le argomentazioni intorno al ruolo esplicativo del provvedimento dirigenziale, il quale intanto fuga la speciale difficoltà della prestazione professionale richiesta ad un consulente dottore commercialista, e comunque evidenzia l’ ulteriore negligenza professionale della [OSCURATO:PERSONA] , poiché detto provvedimento – seppur emesso meno di un mese prima della scadenza del Modello CVS - era stato ignorato dalla professionista, tenuta comunque alla verificadello stato della normativa anche di carattere secondario; persino a distanza di sei mesi, in sede di presentazione di rettifica del Modello CVS , i l provvedimento dirigenziale non era stato esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alle norme riguardanti l’avviso di accertamento tributario di cui al D.P.R. 602/1973 –illegittima pronuncia in relazione all’ammontare del risarcimento con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3)e 4) cod. proc. civ. La ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia in punto di quantum: nella denegata e non creduta ipotesi di acclaramento della responsabilità della professionista, quest’ultima sarà semmai tenuta al pagamento di cui all’avviso di accertamento n. 887CR200070/2003, ossia €161.227,44, somma comprensiva di interessi e sopratasse. La maggior somma derivante dalla cartella emessa da Equitalia a séguito della sentenza della CTR di Lecce, comprensiva degli interessi di mora, non può essere addebitata alla professionista, in quanto pagamento tardivo: nulla impediva, infatti, alla [OSCURATO:SOCIETA]., pur in presenza della formale opposizione all’avviso di accertamento, di corrispondere le somme dovute, anzichéattendere la successiva iscrizione a ruolo: attesache ha comportato un esborso di circa €30.000,00 in più. Con un’ulteriore doglianza la ricorrente contesta al giudice di seconde cure di essere andato oltre le stesse richieste della controparte che, nelle con cl usioni del proprio atto di opposizione adecreto ingiuntivo, aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del solo importo di €161.227,44. 4.1. In disparte l’assenza di specificità del mezzo di gravame ( ex art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc.civ.), poiché non sono indica te le norme asseritamente violate , il motivo è comunque infondato . La misura del danno deve avere per oggetto il ristoro dell’intero pregiudizio subíto dal danneggiato, in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile ( cfr. di recente, con riferimento all’inadempimento dell'obbligazione professionale di progettazione e costruzione di un impianto di riscaldamento: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33537 del 15/11/2022, Rv. 666346 - 01) . La decisione della Corte di Appello di Lecce risulta del tutto conforme al principio secondo cui, sebbene il danneggiato sia tenuto anche ad una condotta «positiva», diretta a limitare (o escludere) le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento ex art.1227 cod. civ., siffattocontegno - dovendo essere valutato alla stregua dell'art. 1375 cod. civ., e quindi del principio dell' « apprezzabile sacrificio»- non può spingersi fino ad escludere attività intraprese nel legittimo esercizio di un diritto, qual e l’ opposizione a ll’avviso di accertamento(arg. da Sez. 1, Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019, Rv. 652554 – 01 ; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24522 del 05/10/2018, Rv. 651135 –01). 4.2. Né ha pregio l’ulteriore doglianza espressa dal mezzo di gravame, ove si contesta al giudice di seconde cure di essere andato oltre le stesse richieste della controparte, posto che l’accertament o dell’effettiva entità delle conseguenze dannose dell’inadempimento spetta al giudice del merito,la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato ( ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18509 del 30/06/2021, Rv. 661624 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18832 del 26/09/2016 , Rv. 641340 -01) . II.R ICORSO I NCIDENTALE 5. Con il primo motivo delricorso incidentale si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA]. si duole del fatto che la Corte d’Appello di Lecce, in violazione delle disposizioni sull’onere della prova nel giudizio a cognizione piena qual è l’opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia preteso piena prova a carico della professionista opposta dei fatti costitutivi del giudizio azionato in sede monitoria. In altri termini, il ricorso incidentale censura il fatto che la decisione del giudice di seconde cure ha fondato la sua decisione in merito al riconoscimento alla [OSCURATO:PERSONA] del compenso di €2.479,20 per la fornitura di files se nza accertare quale fosse il contenuto di essi rispetto alla consegna cartacea dei dati contabili, posto che l’elaborazione delle risultanze contabili (libro giornale, etc.) su supporto informatico è prodromica all’elaborazione delle stesse su supporto cartaceo e che, quindi, logicamente, non richiede alcuna attività aggiuntiva in capo agli esercenti la professione di ragionieri commercialisti. 5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita una nuova valutazione riguardo al l a delimitazione dell’oggetto dell’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. , che consiste in un’operazione di interpretazione del contratto d’opera. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di ermeneutica contrattuale, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 ss. cod. civ. o di motivazione omessa o manifestamente illogica, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione ( Cass . Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021; Cass. n. 23701 del 2016). La Corte salentinaha ritenuto che la fornitura dei files consente che la contabilità possa essere gestita da altro elaboratore:ciò apporta un vantaggio ulteriore rispetto alla mera trasmissione cartacea dei dati contabili, oggetto della prestazione professionale convenuta. Non essendovi prova che tale ulteriore attività fosse compresa nel compenso per la prestazione della predisposizione cartacea dei prospetti,il giudice di seconde cure ne ha dedotto - con argomentazione non contestabile sotto il profilo logico giuridico -il diritto della professionista ad un ulteriore compenso. 5.2. Rilevato che la ricorrente, in seno al presente motivo, non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto, la censura si risolve nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. 6. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.); violazione e/ falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). La [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. contesta al giudice di seconde cure il riconoscimento alla [OSCURATO:PERSONA] della somma di €3.804,24 nette per l’attività di consulenza del lavoro effettuata nel periodo agosto-ottobre 2004,risultante dai prospetti predisposti e consegnati dall’appellante, in quanto nessuna contestazione a tal proposito sarebbe mai stata sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente incidentale, invece, riporta il testo della comparsa di costituzione e risposta edell’appello incidentale in cui espressamente contestava la mancata prova dell’entità dell’attività di consulenza svolta, nonché del numero di buste paga elaborate. 6.1. Il motivo è inammissibile in quanto attiene alla valutazione delle prove. E’ opportuno ricordare che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 -01). Nel caso che ci occupa, la contestazione della controparte non riguardava l’andell’attività di consulente del lavoro, ma il quantum (v. ricorso incidentale, p. 51 ultimi 7 righi; p. 52 primo capoverso). Secondo il giudice di seconde cure, emerge che sono stati depositati i prospetti paga; non essendo sopravvenuta la diminuzione dei dipendenti, è logica la conseguenza tratta dalla Corte d'Appello: che , cioè, l’attività svolta nel periodo contestato fosse identica al periodo precedentee dovesse, pertanto , e ssere retribuita alla [OSCURATO:PERSONA] . 7. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La Corte d’Appello di Lecce avrebbe illegittimamente riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto all’indennità di mancato preavviso, per un importo pari ad €2.360,00, malgrado ella non avesse dimostrato che fu la [OSCURATO:SOCIETA]. a revocarle l’incarico di consulente del lavoro. Correttamente, invece, il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato infondata la sua pretesa creditoria, posto che fu ella a dimettersi dall’incarico di consulente del lavoro; né dai fax citati in sentenza si può evincere la prova della revoca dell’incarico, poiché essi contengono la richiesta da parte della [OSCURATO:SOCIETA], S.R.L.della consegna dei documenti contabili necessari per aggiornare le scritture contabili della società. 7.1. Anche il terzo motivo è inammissibile, per le medesime ragioni illustrate al punto 6.1. La Corte salentina, motivando esaurientemente e coerentemente,ha riconosciuto all’odierna ricorrente un compenso pari all'80% dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, exart. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, in quanto ha ritenuto - sulla base delle risultanze istruttorie -che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dichiarato la sua volontà di risolvere il contratto di consulenza del lavoro, mentre secondo la Corte territoriale resta dimostrato che fu il procuratore della società cliente a richiedere la consegna di tutta la documentazione in materia di lavoro entro un giorno,così ribadendo la volontà della risoluzione del contratto. 8. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La Corte d’Appello di Lecce ha illegittimamente riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il compenso, per un importo pari ad €9.143,87,per l’attività di redazione del ricorso proposto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta n. 887CR200070/2003, nonostante tale attività fosse conseguenza immediata e diretta della negligenza con cui ella aveva predisposto il Mod. CVS e, pertanto, costituisse parte del danno che la stessa è tenuta a risarcire per il suo inadempimento. 8.1. Il motivo è infondato. IlCollegio non condivide le osservazioni della PG, per le quali il riconoscimento del diritto al compenso non è coerente con l’estensione della liquidazione alla somma ingiunta con la cartella di pagamento ovvero con il principio della restitutio in integrum, in quanto la prestazione professionale si è resa necessaria a causa dell’illecito; pertanto, gli oneri economici di detta prestazione non possono essere posti a carico della danneggiata. La Corte distrettuale harilevato, con argomentazione condivisibile, che si tratta di attività professionali di stinte , e che per il ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sussiste un formale incarico professionale correttamente espletato dalla [OSCURATO:PERSONA] , di verso dal precedente, benché causalmente ad esso collegato. 9. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. A giudizio di [OSCURATO:SOCIETA].,la Corte d’Appello avrebbe illegittimamente riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto al compenso di €10.774,19 per l’asserita attività di riorganizzazione aziendale, sulla base del travisamento della testimonianza resa da un dipendente della società con il quale ella avrebbe collaborato. Secondo la ricorrente incidentale, dagli atti di causa si evincerebbe,al contrario, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla sola attività di riclassificazione del bilancio, affiancando il dipendentea ciò preposto per un periodo di sei mesi, e al solo fine di apprenderne le tecniche, non già su incarico professionale specifico da parte della società . 9.1. Anche il quinto motivo è inammissibile: la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1 , n. 5), c od . p roc . c iv ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass. Sez. U, sentenza n. 20867 del 30/09/2020, conf. da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09.06.2021, Rv. 661360 –02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29177 del 20.10.2023). Nel caso di specie, la Corte distrettuale havalutato – senza nulla omettere e senza errori logico-giuridici - la testimonianza resa dal collaboratore , il quale avrebbe evidenziato l'attività di supporto effettivamente posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle varie sessioni di lavoro; ciò a prescindere dal fatto che il collaboratore chiamato alla riorganizzazione aziendale sia stato affiancato anche d all'attività di supporto di altri dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. La p arte , dunq ue, n o n avendo evidenziato la violazione di alcun parametro normativo, non può dolersi –come nel mezzo di gravame in esame - del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022, Rv. 666484 -02). 10. Con il sesto motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.). Nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere ammissibile o comunque fondato il primo motivo di ricorso proposto da parte avversa, [OSCURATO:SOCIETA]. considerano la sentenza impugnata viziata nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile la documentazione prodotta tardivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello. Infatti, la documentazione da cui risulta la simulazione relativa del prezzo pattuito per l’acquisto di un capannone industriale, che avrebbe fatto venir meno il diritto dell’allora appellata al credito d’imposta, era stata giudicata ininfluente dalla Corte d’Appello, mentre essa deve essere dichiarata inammissibile in quanto attiene a fatti intervenuti precedentemente la proposizione del giudizio di appello da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale controparte non ha fornito alcuna prova di esserne venuta a conoscenza successivamente, né di non averli potuto produrre in primo grado. 10.1. Non avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso principale, il sesto motivo resta assorbito. 11. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Stante la soccombenza reciproca, compensa interamente le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio. Poiché il ricorso è stato proposto successivamen