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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 25499/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte di appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ravenna, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 25 settembre 2025, la Corte di Appello diVenezia (cui gli atti venivano trasmessi da questa Corte con ordinanza n. 44315del 10 ottobre 2024, previa conversione del ricorso in appello) ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, all’udienzadel 17 novembre 2023, all’esito di giudizio immediato, conseguente a opposizionea decreto penale di condanna, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse lecircostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000,00di ammenda, sostituita, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in 64 giorni dilavoro di pubblica utilità (da svolgersi presso il comune di [OSCURATO:PERSONA]),per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies, cod. strada.La stessa sentenza aveva disposto l’applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto,sospendendone l’esecuzione fino all’esito dello svolgimento dei lavori di pubblicautilità.[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile di aver condotto un’auto-vettura in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accer-tato mediante etilometro, che aveva rilevato un tasso alcolemico pari a 1,51 g/lalla prima prova e a 1,17 g/l alla seconda prova, con l'aggravante di aver com-messo il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 16 febbraio 2020).2.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso, a mezzodel difensore di fiducia, l’imputato, che ha articolato undici motivi, di seguito sin-tetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., violazione degli artt. 590 e 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., per omessa trasmissione alla Corte di appello di Venezia del contenuto delfascicolo di primo grado, con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sen-tenza impugnata.Si lamenta, in particolare, che il fascicolo di primo grado trasmesso alla Cortedi appello, come da verifica effettuata in data 29 gennaio 2026 (cfr. mail scambiatecon la Corte di appello), conteneva solo il ricorso per cassazione del 16 febbraio2024 e relativi allegati, ma nessun atto del giudizio svoltosi in primo grado, tra cuiuna delle due copie del libretto metrologico relativo all’etilometro utilizzato neiconfronti del ricorrente, con vergata a mano la dicitura «Carabinieri di Montebel-luna», che documentava, a differenza dell’altra copia mancante delle relative pa-gine, il ripetuto superamento, in passato, dei limiti di errore ammessi per la vali-dità delle misurazioni del tasso alcolemico.

Si evidenzia la decisività di tale docu-mento, che la Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto nonprodotto, in quanto idoneo a dimostrare i gravi episodi di malfunzionamentodell’etilometro e il suo mancato ritiro per l’eventuale riparazione, in violazionedell’art. 379, comma 8, codice della strada, regolamento di esecuzione ed attua-zione, e dall’art. 4.1.1 dell’allegato al d.m. 22 maggio 1990, n. 196, oggetto dispecifico gravame.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 190 e 526 cod. proc. pen. nonchétravisamento della prova, per aver omesso di valutare una prova decisiva, ossiala copia del libretto metrologico relativo all’etilometro utilizzato nei confronti delricorrente, con vergata a mano la dicitura «Carabinieri di Montebelluna», acquisitonel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 19 settembre 2023, durantel’esame del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], che documentava il superamentoin passato, per ben sei volte, dei limiti di errore tollerati, a cui avrebbe dovutoconseguire il ritiro dell’apparecchio.Si ribadisce che la presenza di due copie di libretti relativi al medesimo stru-mento rappresenta un elemento di incertezza in ordine all’attendibilità delle proveeseguite sull’imputato, tanto più che nella copia, con vergata a mano la dicitura«Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]», mancano alcune delle pagine dove sono annotatii risultati delle prove periodiche, tra cui quelle degli anni 2007 e 2008, dalle qualirisulta il superamento per ben sei volte dei limiti di errore ammessi.2.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, 379,comma 8, reg. esec. cod. strada e 4.1.1 dell’allegato al d.m. n. 196 del 1990, peressere stato eseguito l’accertamento del tasso alcolemico con uno strumento chedoveva essere ritirato dall’uso.Si censura che, nonostante l’accertato superamento dei limiti di errore am-messi, gli stessi non erano stati evidenziati, come avrebbe dovuto essere, con lalettera «E», bensì con la lettera «B», cosicché l’esito delle verifiche appariva fal-samente positivo, in violazione dell’art. 379 cit., che prevede che lo strumentoavrebbe dovuto essere ritirato per essere sottoposto alle necessarie riparazioni,che, invece, non erano state effettuate, come confermato dal fatto che le paginedei libretti, dove tali riparazioni avrebbero dovuto essere annotate, sono comple-tamente bianche.

Si lamenta, quindi, che la motivazione della Corte territoriale,laddove si è evidenziato che le verifiche in contestazione erano «vecchie di oltre10 anni», mentre, per converso, l’ultima verifica risultava regolare e positiva, nonsia conforme alle risultanze processuali, oltre che silente in ordine alla contestataviolazione dell’art. 379, comma 8, reg. esec. cod. strada, secondo cui lo strumentodoveva essere obbligatoriamente ritirato fin dal 2007, per essere mandato in ri-parazione.2.4.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada,379, comma 8, reg. esec. cod. strada e 3, comma 1, d.m. n. 196 del 1990, peravere la Corte ritenuto integrato il reato contestato, sebbene il tasso alcolemicofosse stato accertato con un etilometro non omologato dalla Direzione generaledella Motorizzazione civile, bensì dal [OSCURATO:PERSONA] e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), in violazione degli artt. 10, 11 e 12 regio de-creto 23 agosto 1890, n. 7088 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi metriche) e della Direttiva2014/32/UE (che ne estende l’ambito a tutti gli strumenti di misura per impieghidi interesse pubblico, sicurezza e ordine pubblico, includendo esplicitamente glietilometri) e per assenza del decreto ministeriale di ammissione a prima verificametrologica (essenziale per conferire valore legale alle misurazioni dello stru-mento), nonché omessa valutazione in ordine al motivo di gravame che lamentaval’assenza di detto decreto.Si ribadisce che, in base alla normativa vigente all’epoca dell’omologazione(1999), l’unico organo competente a rilasciare l’omologazione era la Direzione ge-nerale della Motorizzazione civile, cui spettava non solo prendere visione dei risul-tati delle prove effettuate dal C.S.R.P.A.D., ma anche esaminare la validità e com-pletezza della documentazione amministrativa che deve corredare la domanda diomologazione.

Né, a contrario, può invocarsi la disciplina prevista dal Regolamentodi organizzazione del Ministero dei Trasporti, emanato solo nel 2014, non suscet-tibile di applicazione retroattiva in danno dell’imputato.

Si ribadisce, altresì, che,in ogni caso, l’omologazione deve essere preceduta dal decreto ministeriale di am-missione a prima verifica metrologica e che la sua mancanza, come nella specie,inficia l’esistenza giuridica stessa dell’etilometro, rendendo inutilizzabili i suoi ri-sultati.

Su tali aspetti nulla è stato argomentato dalla Corte territoriale, nonostantel’evidente decisività ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato contestato.2.5.

Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione del d.m. n. 196 del 1990, in ordine al numero di proveda eseguire in laboratorio ai fini dell’omologazione e ai fini delle successive verifi-che nonché in ordine alla ritenuta validità della verifica periodica dell’etilometrosvolta nel 2019 da parte del [OSCURATO:PERSONA] (C.P.A.) di Milano.Si censura, in particolare, che la Corte territoriale abbia ritenuto legittima lariduzione del numero di prove previste dal d.m. n. 196 del 1990 (da 560 a 20-30)e le verifiche effettuate dai [OSCURATO:PERSONA], purché attrezzati e coordinatidal C.S.R.P.A.D., trattandosi di modalità operative disposte dalla circolare n. 87del 1991 del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Sanità, in legittima attua-zione del d.m. n. 196 del 1990.

Di contro, si osserva che la circolare è un attoamministrativo interno che non può derogare, abrogandola, una fonte normativa,quale il decreto ministeriale, che prevede il numero delle prove, e l’art. 379 reg.esec. cod. strada, che attribuisce la competenza esclusiva in tema di verifiche alC.S.R.P.A.D.2.6.

Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al motivo di gravame riguardantela mancata corrispondenza tra il codice alfanumerico di omologazione annotato sullibretto metrologico (00308Bet) e quello riportato sul certificato di omologazione(00308et) nonché l’assenza dei files di log (cd. scatola nera), che impedisce diverificare l’integrità del processo di misurazione e la tracciabilità delle operazioni.2.7.

Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, 379 reg.esec. cod. strada, 533 cod. proc. pen. e 27 Cost., per aver la Corte territorialeritenuto che l’onere di provare il malfunzionamento dell’etilometro gravassesull’imputato.Si censura, in particolare, la motivazione della Corte di appello, laddove haaffermato che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di eb-brezza, in ragione dell’affidabilità presunta dello strumento, sottoposto a controlliperiodici, spettando all’imputato fornire la prova contraria, sovvertendo, così, iprincipi generali in materia di onere della prova e senza considerare gli elementispecifici prodotti dall’imputato a dimostrazione della inaffidabilità dell’apparecchio.2.8.

Con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione dell’art. 3.8 dell’allegato tecnico al d.m. n. 196 del1990 e vizio di motivazione, in ordine all’omessa verifica automatica (con gascampione) del corretto funzionamento dello strumento prima e dopo l’alcoltesteffettuato nei confronti dell’imputato.Si lamenta che, nel rigettare la doglianza, la Corte territoriale abbia, incor-rendo in un travisamento del materiale processuale, fatto riferimento a un modellodi etilometro (Drager 9510 IT) diverso da quello utilizzato per l’imputato (DragerMK III 7110), le cui caratteristiche tecniche possono non coincidere, senza consi-derare che anche il calibraggio per simulazione richiede la presenza di gas.2.9.

Con il nono motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al rigetto della doglianza relativaalla variazione della costante di calibrazione k, che dovrebbe essere fissa.Il ricorrente si duole che, nel rigettare tale censura, i giudici di merito abbianoaffermato che essa si basava su atti di altro procedimento «non regolarmenteacquisiti», mentre sia la relazione del consulente di parte con relativi allegati siala perizia svolta in altro procedimento penale erano stati ritualmente acquisiti alleudienze del 19 settembre e 17 novembre 2023.

Si lamenta, inoltre, che la Corteterritoriale abbia disatteso la doglianza nel merito asserendo che la costante K nonè un valore universale fisso, addentrandosi in questioni tecniche senza indicarnela fonte e senza confrontarsi con le opposte conclusioni della perizia svolta in altroprocedimento penale.2.10.

Con il decimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 507 e 508 cod. proc. pen. nonchévizio di motivazione, in ordine al rigetto delle censure concernenti la mancata am-missione da parte del giudice di primo grado (con ordinanza del 17 novembre2023) di una perizia sull’etilometro ovvero alla mancata disposizione di tale mezzodi prova di ufficio all’esito del dibattimento, nonostante le incertezze tecnicheemerse nel corso dell’istruttoria (desumibili dalle censure evidenziate dal consu-lente di parte [OSCURATO:PERSONA], dalle rilevate irregolarità sul coefficiente K, dalle difficoltàdi accensione dell’etilometro segnalate dal teste [OSCURATO:PERSONA], moglie dell’impu-tato, dalle anomalie rilevate in ordine alle verifiche).2.11.

Con l’undicesimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, 379,comma 8, reg. esec. cod. strada e Appendice A dell’allegato al d.m. n. 196 del1990, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato contestato, nono-stante l’incompatibilità dei risultati con la cd. curva di Widmark (scesi da 1,51 a1,57 g/l in soli 32 minuti).Si censura che la Corte di appello abbia rigettato la doglianza in oggetto rite-nendo tali dati soggettivi e non determinabili in astratto, nonostante la curva diWidmark risulti ufficialmente allegata al d.m. n. 196 del 1990, costituendo un pa-rametro tecnico-normativo di cui i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto.2.12.

Con l’ultimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inat-tendibilità della teste a discarico, moglie dell’imputato.Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non attendibili le dichiara-zioni della moglie dell’imputato con motivazione illogica, richiamando la coerenzadel complesso delle risultanze con i sintomi rilevati dai Carabinieri, che di per séavevano un significato neutro, e con il dato strumentale, la cui affidabilità si cen-sura.Si chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3.

In data 16 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria concui ha ulteriormente argomentato sul primo motivo di ricorso (integrando la docu-mentazione a riscontro della mancata trasmissione del fascicolo di primo gradoalla Corte di appello), insistendo per l’accoglimento del ricorso.4.

Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta del difensoredel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato, per le ragioni di seguito esposte.2.

I primi due motivi, strettamente connessi e scrutinabili congiuntamente,con i quali si lamenta l’omessa trasmissione alla Corte di appello di tutti gli atti delgiudizio di primo grado e la conseguente omessa valutazione di una prova decisiva,rappresentata dalla seconda copia del libretto metrologico relativo all’etilometrocon matricola ARUB 0184, utilizzato nei confronti dell’imputato (copia su cui èapposta la dicitura, vergata a mano, «Carabinieri di Montelusa», originariamenterichiesto e prodotto in altro procedimento penale), prodotto dal difensore nel corsodel giudizio di primo grado all’udienza del 19 settembre 2023, non sono fondati.2.1.

Va premesso che la violazione dell'art. 590 cod. proc. pen. non è assistitada alcuna sanzione di nullità, ma può, comunque, configurare una nullità generale,ex art. 178 cod. proc. pen., per lesione dei diritti difensivi all'intervento nel giudiziodi appello (lett. c), ovvero, del potere del pubblico ministero di partecipare conpiena cognizione a detto giudizio (lett. b).Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio nonritiene di doversi discostare, la mancata trasmissione integrale alla Corte di appellodegli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a re-gime intermedio (Sez. 6, n. 25745 del 30/04/2025, Arcari, Rv. 288412 – 01; Sez.5, n. 45229 del 03/09/2021, Albertini, Rv. 282283), nullità che, dunque, non puòessere eccepita dopo la pronuncia della sentenza conclusiva del grado in cui si èverificata.2.2.

Ciò precisato, l’eccezione di nullità sollevata, proposta per la prima voltain questa sede, in applicazione dei principi sopra richiamati, è, pertanto, inammis-sibile.2.3.

Privi di fondamento risultano, in ogni caso, i rilevi concernenti la valenzadecisiva della mancata trasmissione degli atti in esame, a fronte di una compiutae non illogica motivazione, su cui si ritornerà esaminando gli altri motivi di ricorso,in merito alla responsabilità del ricorrente e all’attendibilità degli accertamentisvolti dalla P.G.2.2.

Lo stesso ricorrente si lamenta, infatti, solo della mancanza della secondacopia del libretto metrologico, riprodotta anche nella relazione del consulente diparte [OSCURATO:PERSONA], che di fatto è stata valutata da entrambi i giudici di merito, i quali,con decisioni conformi sul punto, pur facendo riferimento alla mancata produzionedi tale copia, hanno apprezzato e disatteso i rilievi difensivi, rilevando che il supe-ramento dei limiti di errore riguardava le verifiche degli anni 2007 e 2008, di moltianni precedenti, i cui risultati dovevano ritenersi superati dall’esito positivo dell’ul-tima verifica avvenuta nel luglio 2019 (7 mesi prima dell’accertamento eseguitonei confronti del [OSCURATO:PERSONA]).Lo stesso ricorrente riconosce, altresì, che entrambe le copie costituisconoduplicato dell’originale andato perduto e che la difformità tra le stesse è data dalfatto che in quella prodotta dal pubblico ministero (con la scritta vergata a mano«Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]») mancano alcune pagine (quelle relative alle veri-fiche degli anni 2007 e 2008): circostanza, questa, che risulta anche documental-mente dalla copia prodotta dal pubblico ministero, in cui, dopo essersi dato attoche il libretto è un duplicato rilasciato a seguito di smarrimento dell’originale, siprecisa che «la copia non è completa di tutte le verifiche effettuate fin dall’entratain servizio che sono registrate e disponibili nell’archivio del laboratorio».In tale contesto, l'apparato motivazionale di cui innanzi risulta coerente e nonmanifestamente illogico, conforme ai principi dettati da questa Corte in materia,non inficiato nella sua tenuta argomentativa dalle censure difensive.L'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è, infatti, funzionale adimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accer-tamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (sul punto si veda, in termini,Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 01; Sez. 7, n. 24424 del08/06/2021, Enas, non mass.).Uniformandosi a tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto provato il re-golare funzionamento, nonostante le anomalie segnalate in relazione a precedentiverifiche, considerando dirimente a tal fine l'esito positivo della verifica eseguitaprima della commissione del reato, in particolare circa sette mesi prima (luglio2019), idoneo dunque a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro alladata in cui è stato eseguito l'accertamento, oltre che quello, altrettanto positivo,eseguito nel 2020 successivamente agli accertamenti sub iudice.3.

Per le stesse ragioni va disatteso il terzo motivo, con cui si censura la mo-tivazione della Corte in ordine alla attendibilità dell’accertamento svolto con un’ap-parecchiatura che avrebbe dovuto essere ritirata dall’uso, dovendosi, altresì, rile-vare, con specifico riferimento al dedotto travisamento (riguardante l’apposizionedi una sigla attestante falsamente il superamento della prova), che trattasi di do-glanza non devoluta alla Corte di appello, in quanto formulata tardivamente insede di motivi nuovi, non deducibile, quindi, in questa sede.4.

I successivi sei motivi, scrutinabili congiuntamente, con i quali si censura,in ultima analisi, sotto una pluralità di profili (certificato di omologazione emessoda organo incompetente, in assenza del decreto ministeriale di ammissione aprima verifica metrologica, riduzione del numero di prove necessarie ai finidell’omologazione e delle successive verifiche, invalidità della verifica effettuatanel 2019 dal C.P.A., organo non competente, mancata corrispondenza tra il codicealfanumerico annotato sul libretto e quello riportato sul certificato di omologa-zione, omessa verifica sul funzionamento dell’apparecchio prima dell’accertamentoeseguito sul ricorrente, assenza dei files di log, anomalie nelle variazioni della co-stante di calibrazione K) il corretto funzionamento dell’etilometro, sono generici.Le doglianze risultano, invero, meramente riproduttive di profili di censura giàvagliati e disattesi con argomenti logici dai giudici di merito, senza un reale con-fronto critico.4.1.

In linea di principio, giova ribadire che, secondo il consolidato orienta-mento di questa Corte, la prova etilometrica a mezzo di alcoltest è dotata di vali-dità scientifica fondata sulla metabolizzazione dell'etanolo e sulla sua reperibilitànell'aria alveolare, misurabile attraverso il prodotto dell'espirazione.

L'esito dellaverifica, dunque, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e cioè abbia lecaratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 196 del 1990 e non presentidifetti di funzionamento, ha valore di evidenza del tasso alcolemico.La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg.esec. cod. strada, determina, infatti, un dato di natura tecnica, il cui significatoscientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suouso siano difettosi o erronei.

L'eccezione di omessa omologazione o di malfunzio-namento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettua-zione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (Sez. 4, n. 30793 del15/02/2022, Bertello, non mass.; Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015,Bosso, Rv. 261777 - 01; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117- 01) che deve prospettarla in modo specifico, essendo siffatto metodo posto aservizio dell'accertamento dello stato di ebbrezza, al fine di fornire elementi nonsoggettivi di valutazione.Si è anche precisato che il regolare funzionamento del misuratore non puòessere messo in discussione sulla base di meri rilievi formali, quali quello che dalladata della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta ca-denza annuale, trattandosi di assunto estraneo a ogni previsione normativa e alleelementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'ap-parecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cuiè stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (sul puntosi veda, in termini, Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 01;Sez. 7, n. 24424 del 08/06/2021, Enas, non mass.).4.2.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di cui in-nanzi in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha con-siderato dirimente, ai fini dell’attendibilità dei risultati forniti, il dato che l'apparec-chio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l'accertamento risultavaomologato e correttamente revisionato sette mesi prima dell'accertamento neiconfronti dell'odierno imputato, osservando come gli esiti dell’etilometro fosserodel tutto coerenti con i sintomi rilevati dai Carabinieri (alito vinoso e linguaggioimpastato).

In tale contesto, i giudici di appello hanno, tutt’altro che illogicamente,osservato che le manomissioni o alterazioni di dati tecnici paventate dal consulentedella difesa non trovavano riscontro in atti, non potendo attribuirsi efficacia pro-bante a fogli bianchi verosimilmente riguardanti le riparazioni, a fronte della rego-lare annotazione delle visite metrologiche periodiche, e che non fossero, quindi,idonee a dimostrare un malfunzionamento dell’apparecchio al momento dell’ac-certamento in disamina.La Corte, peraltro, si è soffermata anche sulla infondatezza di taluni dei profiliformali evidenziati, richiamando correttamente, quanto alla regolarità del rilasciodell’omologazione e della verifica annuale effettuata nel 2019, il contenuto delRegolamento di organizzazione del Ministero dei Trasporti che attribuisce alC.S.R.P.A.D. le competenze per l'omologazione degli apparecchi, a nulla rilevandoche, all'epoca di costruzione dell'apparecchio predetto (secondo le deduzioni delricorrente) a tale organismo incombesse solo l'analisi tecnica inerente alla funzio-nalità dell'etilometro.

Correttamente, inoltre, si è affermato, in ordine al dedottocontrollo eseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] prova autoveicoli anziché presso il C.S.R.P.A.D.,ente preposto alle verifiche e ai controlli, che la circolare n. 87 del 6 giugno 1991del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della Sanità, prevede chepossano effettuare le prove non solo il C.S.R.P.A.D. ([OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche eprove autoveicoli e dispositivi) di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg.esec. cod. strada e dall'art. 3 d.m. n. 196 del 1990, ma anche i C.P.A. (Centriprova autoveicoli) della Motorizzazione civile.

Né risulta che detta circolare siastata modificata o abrogata, non essendo incompatibile con l'articolo 9 del d.m. n.346 del 2014, ben potendo il compito di verifica delle apparecchiature per la mi-surazione del tasso alcolemico, assegnato su base nazionale al C.S.R.P.A.D., es-sere delegato, a livello locale, ai C.P.A.5.

Il decimo motivo, riguardante l’omesso espletamento di una perizia, èaspecifico.5.1.

Va richiamato, sul punto, l'orientamento consolidato di questa Corte (exmultis, Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01; Sez. 4, n. 9455 del09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 – 01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo,Rv. 268815 – 01), secondo il quale la perizia non rientra nella categoria della provadecisiva ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio difatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.

Siè, inoltre, affermato in sede di legittimità (Sez. 3, n. 55301 del 22/09/2016, H.,Rv. 268532 – 01; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226 -01; Sez. 4, n. 20593 del 12/04/2005, Rv. 232096 - 01) che spetta al giudice dimerito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio in-sindacabile, se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiestadi perizia.Questa Corte da tempo ha, altresì, sottolineato che la rinnovazione di cuiall'art. 603 cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta unpassaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio diappello.

Più in particolare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previstadall'art. 603 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'in-dagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione delgiudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso allavalutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, Costabile, nonmass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, Cavallaro, non mass.; Sez. 1, n. 11168del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 – 02; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015,Leoni, Rv. 262620 - 01).5.2.

Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte territoriale, con ar-gomentazioni congrue e prive di aporie logiche, non censurabili in questa sede,ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, stimando legit-timo anche il rigetto di una perizia da parte del primo giudice, valutando la com-pletezza della piattaforma probatoria acquisita quanto al corretto funzionamentodell’etilometro, su cui si era già a lungo soffermata alle pag. 4 – 6, nel disattenderei rilievi del consulente della difesa.6.

L’undicesimo motivo, riguardante la compatibilità dei risultati degli accer-tamenti svolti con la cd. curva di Widmark, è manifestamente infondato.La Corte territoriale, con motivazione logica e conforme ai principi dettati daquesta Corte in materia, ha osservato che le tempistiche di assorbimento e smal-timento non sono determinabili in astratto, ma variano da soggetto a soggetto inbase a numerosi fattori individuali (peso, metabolismo, assunzione di cibo, ecc.),sicché la mera invocazione della curva di Widmark non è di per sé sufficiente aconfutare l'accertamento strumentale (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, D., Rv.271532 - 01).7.

Il dodicesimo motivo, con cui si contesta il giudizio di inattendibilità formu-lato dai giudici di merito in ordine alla deposizione testimoniale della mogliedell’imputato, contiene censure non consentite in sede di legittimità, sollecitando,a fronte di un apparato motivazionale congruo e privo di illogicità, che valorizzaprincipalmente il suo legame con l’imputato, la genericità delle sue valutazioni inordine al malfunzionamento dell’etilometro, il contrasto con le circostanze cadutesotto la diretta percezione degli operanti, una diversa valutazione in fatto.8.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali.Così deciso, il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ravenna, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2025, la Corte di Appello diVenezia (cui gli atti venivano trasmessi da questa Corte con ordinanza n. 44315del 10 ottobre 2024, previa conversione del ricorso in appello) ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, all’udienzadel 17 novembre 2023, all’esito di giudizio immediato, conseguente a opposizionea decreto penale di condanna, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse lecircostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000,00di ammenda, sostituita, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in 64 giorni dilavoro di pubblica utilità (da svolgersi presso il comune di [OSCURATO:PERSONA]),per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies, cod. strada.La stessa sentenza aveva disposto l’applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto,sospendendone l’esecuzione fino all’esito dello svolgimento dei lavori di pubblicautilità.[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile di aver condotto un’auto-vettura in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accer-tato mediante etilometro, che aveva rilevato un tasso alcolemico pari a 1,51 g/lalla prima prova e a 1,17 g/l alla seconda prova, con l'aggravante di aver com-messo il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 16 febbraio 2020).2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso, a mezzodel difensore di fiducia, l’imputato, che ha articolato undici motivi, di seguito sin-tetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., violazione degli artt. 590 e 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., per omessa trasmissione alla Corte di appello di Venezia del contenuto delfascicolo di primo grado, con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sen-tenza impugnata.Si lamenta, in particolare, che il fascicolo di primo grado trasmesso alla Cortedi appello, come da verifica effettuata in data 29 gennaio 2026 (cfr. mail scambiatecon la Corte di appello), conteneva solo il ricorso per cassazione del 16 febbraio2024 e relativi allegati, ma nessun atto del giudizio svoltosi in primo grado, tra cuiuna delle due copie del libretto metrologico relativo all’etilometro utilizzato neiconfronti del ricorrente, con vergata a mano la dicitura «Carabinieri di Montebel-luna», che documentava, a differenza dell’altra copia mancante delle relative pa-gine, il ripetuto superamento, in passato, dei limiti di errore ammessi per la vali-dità delle misurazioni del tasso alcolemico. Si evidenzia la decisività di tale docu-mento, che la Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha ritenuto nonprodotto, in quanto idoneo a dimostrare i gravi episodi di malfunzionamentodell’etilometro e il suo mancato ritiro per l’eventuale riparazione, in violazionedell’art. 379, comma 8, codice della strada, regolamento di esecuzione ed attua-zione, e dall’art. 4.1.1 dell’allegato al d.m. 22 maggio 1990, n. 196, oggetto dispecifico gravame.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 190 e 526 cod. proc. pen. nonchétravisamento della prova, per aver omesso di valutare una prova decisiva, ossiala copia del libretto metrologico relativo all’etilometro utilizzato nei confronti delricorrente, con vergata a mano la dicitura «Carabinieri di Montebelluna», acquisitonel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 19 settembre 2023, durantel’esame del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], che documentava il superamentoin passato, per ben sei volte, dei limiti di errore tollerati, a cui avrebbe dovutoconseguire il ritiro dell’apparecchio.Si ribadisce che la presenza di due copie di libretti relativi al medesimo stru-mento rappresenta un elemento di incertezza in ordine all’attendibilità delle proveeseguite sull’imputato, tanto più che nella copia, con vergata a mano la dicitura«Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]», mancano alcune delle pagine dove sono annotatii risultati delle prove periodiche, tra cui quelle degli anni 2007 e 2008, dalle qualirisulta il superamento per ben sei volte dei limiti di errore ammessi.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, 379,comma 8, reg. esec. cod. strada e 4.1.1 dell’allegato al d.m. n. 196 del 1990, peressere stato eseguito l’accertamento del tasso alcolemico con uno strumento chedoveva essere ritirato dall’uso.Si censura che, nonostante l’accertato superamento dei limiti di errore am-messi, gli stessi non erano stati evidenziati, come avrebbe dovuto essere, con lalettera «E», bensì con la lettera «B», cosicché l’esito delle verifiche appariva fal-samente positivo, in violazione dell’art. 379 cit., che prevede che lo strumentoavrebbe dovuto essere ritirato per essere sottoposto alle necessarie riparazioni,che, invece, non erano state effettuate, come confermato dal fatto che le paginedei libretti, dove tali riparazioni avrebbero dovuto essere annotate, sono comple-tamente bianche. Si lamenta, quindi, che la motivazione della Corte territoriale,laddove si è evidenziato che le verifiche in contestazione erano «vecchie di oltre10 anni», mentre, per converso, l’ultima verifica risultava regolare e positiva, nonsia conforme alle risultanze processuali, oltre che silente in ordine alla contestataviolazione dell’art. 379, comma 8, reg. esec. cod. strada, secondo cui lo strumentodoveva essere obbligatoriamente ritirato fin dal 2007, per essere mandato in ri-parazione.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada,379, comma 8, reg. esec. cod. strada e 3, comma 1, d.m. n. 196 del 1990, peravere la Corte ritenuto integrato il reato contestato, sebbene il tasso alcolemicofosse stato accertato con un etilometro non omologato dalla Direzione generaledella Motorizzazione civile, bensì dal [OSCURATO:PERSONA] e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), in violazione degli artt. 10, 11 e 12 regio de-creto 23 agosto 1890, n. 7088 ([OSCURATO:PERSONA] delle leggi metriche) e della Direttiva2014/32/UE (che ne estende l’ambito a tutti gli strumenti di misura per impieghidi interesse pubblico, sicurezza e ordine pubblico, includendo esplicitamente glietilometri) e per assenza del decreto ministeriale di ammissione a prima verificametrologica (essenziale per conferire valore legale alle misurazioni dello stru-mento), nonché omessa valutazione in ordine al motivo di gravame che lamentaval’assenza di detto decreto.Si ribadisce che, in base alla normativa vigente all’epoca dell’omologazione(1999), l’unico organo competente a rilasciare l’omologazione era la Direzione ge-nerale della Motorizzazione civile, cui spettava non solo prendere visione dei risul-tati delle prove effettuate dal C.S.R.P.A.D., ma anche esaminare la validità e com-pletezza della documentazione amministrativa che deve corredare la domanda diomologazione. Né, a contrario, può invocarsi la disciplina prevista dal Regolamentodi organizzazione del Ministero dei Trasporti, emanato solo nel 2014, non suscet-tibile di applicazione retroattiva in danno dell’imputato. Si ribadisce, altresì, che,in ogni caso, l’omologazione deve essere preceduta dal decreto ministeriale di am-missione a prima verifica metrologica e che la sua mancanza, come nella specie,inficia l’esistenza giuridica stessa dell’etilometro, rendendo inutilizzabili i suoi ri-sultati. Su tali aspetti nulla è stato argomentato dalla Corte territoriale, nonostantel’evidente decisività ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato contestato.2.5. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione del d.m. n. 196 del 1990, in ordine al numero di proveda eseguire in laboratorio ai fini dell’omologazione e ai fini delle successive verifi-che nonché in ordine alla ritenuta validità della verifica periodica dell’etilometrosvolta nel 2019 da parte del [OSCURATO:PERSONA] (C.P.A.) di Milano.Si censura, in particolare, che la Corte territoriale abbia ritenuto legittima lariduzione del numero di prove previste dal d.m. n. 196 del 1990 (da 560 a 20-30)e le verifiche effettuate dai [OSCURATO:PERSONA], purché attrezzati e coordinatidal C.S.R.P.A.D., trattandosi di modalità operative disposte dalla circolare n. 87del 1991 del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Sanità, in legittima attua-zione del d.m. n. 196 del 1990. Di contro, si osserva che la circolare è un attoamministrativo interno che non può derogare, abrogandola, una fonte normativa,quale il decreto ministeriale, che prevede il numero delle prove, e l’art. 379 reg.esec. cod. strada, che attribuisce la competenza esclusiva in tema di verifiche alC.S.R.P.A.D.2.6. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al motivo di gravame riguardantela mancata corrispondenza tra il codice alfanumerico di omologazione annotato sullibretto metrologico (00308Bet) e quello riportato sul certificato di omologazione(00308et) nonché l’assenza dei files di log (cd. scatola nera), che impedisce diverificare l’integrità del processo di misurazione e la tracciabilità delle operazioni.2.7. Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, 379 reg.esec. cod. strada, 533 cod. proc. pen. e 27 Cost., per aver la Corte territorialeritenuto che l’onere di provare il malfunzionamento dell’etilometro gravassesull’imputato.Si censura, in particolare, la motivazione della Corte di appello, laddove haaffermato che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di eb-brezza, in ragione dell’affidabilità presunta dello strumento, sottoposto a controlliperiodici, spettando all’imputato fornire la prova contraria, sovvertendo, così, iprincipi generali in materia di onere della prova e senza considerare gli elementispecifici prodotti dall’imputato a dimostrazione della inaffidabilità dell’apparecchio.2.8. Con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., violazione dell’art. 3.8 dell’allegato tecnico al d.m. n. 196 del1990 e vizio di motivazione, in ordine all’omessa verifica automatica (con gascampione) del corretto funzionamento dello strumento prima e dopo l’alcoltesteffettuato nei confronti dell’imputato.Si lamenta che, nel rigettare la doglianza, la Corte territoriale abbia, incor-rendo in un travisamento del materiale processuale, fatto riferimento a un modellodi etilometro (Drager 9510 IT) diverso da quello utilizzato per l’imputato (DragerMK III 7110), le cui caratteristiche tecniche possono non coincidere, senza consi-derare che anche il calibraggio per simulazione richiede la presenza di gas.2.9. Con il nono motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine al rigetto della doglianza relativaalla variazione della costante di calibrazione k, che dovrebbe essere fissa.Il ricorrente si duole che, nel rigettare tale censura, i giudici di merito abbianoaffermato che essa si basava su atti di altro procedimento «non regolarmenteacquisiti», mentre sia la relazione del consulente di parte con relativi allegati siala perizia svolta in altro procedimento penale erano stati ritualmente acquisiti alleudienze del 19 settembre e 17 novembre 2023. Si lamenta, inoltre, che la Corteterritoriale abbia disatteso la doglianza nel merito asserendo che la costante K nonè un valore universale fisso, addentrandosi in questioni tecniche senza indicarnela fonte e senza confrontarsi con le opposte conclusioni della perizia svolta in altroprocedimento penale.2.10. Con il decimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125, 507 e 508 cod. proc. pen. nonchévizio di motivazione, in ordine al rigetto delle censure concernenti la mancata am-missione da parte del giudice di primo grado (con ordinanza del 17 novembre2023) di una perizia sull’etilometro ovvero alla mancata disposizione di tale mezzodi prova di ufficio all’esito del dibattimento, nonostante le incertezze tecnicheemerse nel corso dell’istruttoria (desumibili dalle censure evidenziate dal consu-lente di parte [OSCURATO:PERSONA], dalle rilevate irregolarità sul coefficiente K, dalle difficoltàdi accensione dell’etilometro segnalate dal teste [OSCURATO:PERSONA], moglie dell’impu-tato, dalle anomalie rilevate in ordine alle verifiche).2.11. Con l’undicesimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, 379,comma 8, reg. esec. cod. strada e Appendice A dell’allegato al d.m. n. 196 del1990, per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato contestato, nono-stante l’incompatibilità dei risultati con la cd. curva di Widmark (scesi da 1,51 a1,57 g/l in soli 32 minuti).Si censura che la Corte di appello abbia rigettato la doglianza in oggetto rite-nendo tali dati soggettivi e non determinabili in astratto, nonostante la curva diWidmark risulti ufficialmente allegata al d.m. n. 196 del 1990, costituendo un pa-rametro tecnico-normativo di cui i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto.2.12. Con l’ultimo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inat-tendibilità della teste a discarico, moglie dell’imputato.Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto non attendibili le dichiara-zioni della moglie dell’imputato con motivazione illogica, richiamando la coerenzadel complesso delle risultanze con i sintomi rilevati dai Carabinieri, che di per séavevano un significato neutro, e con il dato strumentale, la cui affidabilità si cen-sura.Si chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.3. In data 16 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria concui ha ulteriormente argomentato sul primo motivo di ricorso (integrando la docu-mentazione a riscontro della mancata trasmissione del fascicolo di primo gradoalla Corte di appello), insistendo per l’accoglimento del ricorso.4. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta del difensoredel ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato, per le ragioni di seguito esposte.2. I primi due motivi, strettamente connessi e scrutinabili congiuntamente,con i quali si lamenta l’omessa trasmissione alla Corte di appello di tutti gli atti delgiudizio di primo grado e la conseguente omessa valutazione di una prova decisiva,rappresentata dalla seconda copia del libretto metrologico relativo all’etilometrocon matricola ARUB 0184, utilizzato nei confronti dell’imputato (copia su cui èapposta la dicitura, vergata a mano, «Carabinieri di Montelusa», originariamenterichiesto e prodotto in altro procedimento penale), prodotto dal difensore nel corsodel giudizio di primo grado all’udienza del 19 settembre 2023, non sono fondati.2.1. Va premesso che la violazione dell'art. 590 cod. proc. pen. non è assistitada alcuna sanzione di nullità, ma può, comunque, configurare una nullità generale,ex art. 178 cod. proc. pen., per lesione dei diritti difensivi all'intervento nel giudiziodi appello (lett. c), ovvero, del potere del pubblico ministero di partecipare conpiena cognizione a detto giudizio (lett. b).Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio nonritiene di doversi discostare, la mancata trasmissione integrale alla Corte di appellodegli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a re-gime intermedio (Sez. 6, n. 25745 del 30/04/2025, Arcari, Rv. 288412 – 01; Sez.5, n. 45229 del 03/09/2021, Albertini, Rv. 282283), nullità che, dunque, non puòessere eccepita dopo la pronuncia della sentenza conclusiva del grado in cui si èverificata.2.2. Ciò precisato, l’eccezione di nullità sollevata, proposta per la prima voltain questa sede, in applicazione dei principi sopra richiamati, è, pertanto, inammis-sibile.2.3. Privi di fondamento risultano, in ogni caso, i rilevi concernenti la valenzadecisiva della mancata trasmissione degli atti in esame, a fronte di una compiutae non illogica motivazione, su cui si ritornerà esaminando gli altri motivi di ricorso,in merito alla responsabilità del ricorrente e all’attendibilità degli accertamentisvolti dalla P.G.2.2. Lo stesso ricorrente si lamenta, infatti, solo della mancanza della secondacopia del libretto metrologico, riprodotta anche nella relazione del consulente diparte [OSCURATO:PERSONA], che di fatto è stata valutata da entrambi i giudici di merito, i quali,con decisioni conformi sul punto, pur facendo riferimento alla mancata produzionedi tale copia, hanno apprezzato e disatteso i rilievi difensivi, rilevando che il supe-ramento dei limiti di errore riguardava le verifiche degli anni 2007 e 2008, di moltianni precedenti, i cui risultati dovevano ritenersi superati dall’esito positivo dell’ul-tima verifica avvenuta nel luglio 2019 (7 mesi prima dell’accertamento eseguitonei confronti del [OSCURATO:PERSONA]).Lo stesso ricorrente riconosce, altresì, che entrambe le copie costituisconoduplicato dell’originale andato perduto e che la difformità tra le stesse è data dalfatto che in quella prodotta dal pubblico ministero (con la scritta vergata a mano«Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]») mancano alcune pagine (quelle relative alle veri-fiche degli anni 2007 e 2008): circostanza, questa, che risulta anche documental-mente dalla copia prodotta dal pubblico ministero, in cui, dopo essersi dato attoche il libretto è un duplicato rilasciato a seguito di smarrimento dell’originale, siprecisa che «la copia non è completa di tutte le verifiche effettuate fin dall’entratain servizio che sono registrate e disponibili nell’archivio del laboratorio».In tale contesto, l'apparato motivazionale di cui innanzi risulta coerente e nonmanifestamente illogico, conforme ai principi dettati da questa Corte in materia,non inficiato nella sua tenuta argomentativa dalle censure difensive.L'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è, infatti, funzionale adimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accer-tamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (sul punto si veda, in termini,Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 01; Sez. 7, n. 24424 del08/06/2021, Enas, non mass.).Uniformandosi a tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto provato il re-golare funzionamento, nonostante le anomalie segnalate in relazione a precedentiverifiche, considerando dirimente a tal fine l'esito positivo della verifica eseguitaprima della commissione del reato, in particolare circa sette mesi prima (luglio2019), idoneo dunque a dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro alladata in cui è stato eseguito l'accertamento, oltre che quello, altrettanto positivo,eseguito nel 2020 successivamente agli accertamenti sub iudice.3. Per le stesse ragioni va disatteso il terzo motivo, con cui si censura la mo-tivazione della Corte in ordine alla attendibilità dell’accertamento svolto con un’ap-parecchiatura che avrebbe dovuto essere ritirata dall’uso, dovendosi, altresì, rile-vare, con specifico riferimento al dedotto travisamento (riguardante l’apposizionedi una sigla attestante falsamente il superamento della prova), che trattasi di do-glanza non devoluta alla Corte di appello, in quanto formulata tardivamente insede di motivi nuovi, non deducibile, quindi, in questa sede.4. I successivi sei motivi, scrutinabili congiuntamente, con i quali si censura,in ultima analisi, sotto una pluralità di profili (certificato di omologazione emessoda organo incompetente, in assenza del decreto ministeriale di ammissione aprima verifica metrologica, riduzione del numero di prove necessarie ai finidell’omologazione e delle successive verifiche, invalidità della verifica effettuatanel 2019 dal C.P.A., organo non competente, mancata corrispondenza tra il codicealfanumerico annotato sul libretto e quello riportato sul certificato di omologa-zione, omessa verifica sul funzionamento dell’apparecchio prima dell’accertamentoeseguito sul ricorrente, assenza dei files di log, anomalie nelle variazioni della co-stante di calibrazione K) il corretto funzionamento dell’etilometro, sono generici.Le doglianze risultano, invero, meramente riproduttive di profili di censura giàvagliati e disattesi con argomenti logici dai giudici di merito, senza un reale con-fronto critico.4.1. In linea di principio, giova ribadire che, secondo il consolidato orienta-mento di questa Corte, la prova etilometrica a mezzo di alcoltest è dotata di vali-dità scientifica fondata sulla metabolizzazione dell'etanolo e sulla sua reperibilitànell'aria alveolare, misurabile attraverso il prodotto dell'espirazione. L'esito dellaverifica, dunque, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e cioè abbia lecaratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 196 del 1990 e non presentidifetti di funzionamento, ha valore di evidenza del tasso alcolemico.La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg.esec. cod. strada, determina, infatti, un dato di natura tecnica, il cui significatoscientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suouso siano difettosi o erronei. L'eccezione di omessa omologazione o di malfunzio-namento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettua-zione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (Sez. 4, n. 30793 del15/02/2022, Bertello, non mass.; Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015,Bosso, Rv. 261777 - 01; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117- 01) che deve prospettarla in modo specifico, essendo siffatto metodo posto aservizio dell'accertamento dello stato di ebbrezza, al fine di fornire elementi nonsoggettivi di valutazione.Si è anche precisato che il regolare funzionamento del misuratore non puòessere messo in discussione sulla base di meri rilievi formali, quali quello che dalladata della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta ca-denza annuale, trattandosi di assunto estraneo a ogni previsione normativa e alleelementari regole logiche, posto che l'attestazione dell'avvenuta taratura dell'ap-parecchio è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cuiè stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (sul puntosi veda, in termini, Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 01;Sez. 7, n. 24424 del 08/06/2021, Enas, non mass.).4.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di cui in-nanzi in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha con-siderato dirimente, ai fini dell’attendibilità dei risultati forniti, il dato che l'apparec-chio strumentale utilizzato dalla pattuglia intervenuta per l'accertamento risultavaomologato e correttamente revisionato sette mesi prima dell'accertamento neiconfronti dell'odierno imputato, osservando come gli esiti dell’etilometro fosserodel tutto coerenti con i sintomi rilevati dai Carabinieri (alito vinoso e linguaggioimpastato). In tale contesto, i giudici di appello hanno, tutt’altro che illogicamente,osservato che le manomissioni o alterazioni di dati tecnici paventate dal consulentedella difesa non trovavano riscontro in atti, non potendo attribuirsi efficacia pro-bante a fogli bianchi verosimilmente riguardanti le riparazioni, a fronte della rego-lare annotazione delle visite metrologiche periodiche, e che non fossero, quindi,idonee a dimostrare un malfunzionamento dell’apparecchio al momento dell’ac-certamento in disamina.La Corte, peraltro, si è soffermata anche sulla infondatezza di taluni dei profiliformali evidenziati, richiamando correttamente, quanto alla regolarità del rilasciodell’omologazione e della verifica annuale effettuata nel 2019, il contenuto delRegolamento di organizzazione del Ministero dei Trasporti che attribuisce alC.S.R.P.A.D. le competenze per l'omologazione degli apparecchi, a nulla rilevandoche, all'epoca di costruzione dell'apparecchio predetto (secondo le deduzioni delricorrente) a tale organismo incombesse solo l'analisi tecnica inerente alla funzio-nalità dell'etilometro. Correttamente, inoltre, si è affermato, in ordine al dedottocontrollo eseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] prova autoveicoli anziché presso il C.S.R.P.A.D.,ente preposto alle verifiche e ai controlli, che la circolare n. 87 del 6 giugno 1991del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della Sanità, prevede chepossano effettuare le prove non solo il C.S.R.P.A.D. ([OSCURATO:PERSONA] superiore ricerche eprove autoveicoli e dispositivi) di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg.esec. cod. strada e dall'art. 3 d.m. n. 196 del 1990, ma anche i C.P.A. (Centriprova autoveicoli) della Motorizzazione civile. Né risulta che detta circolare siastata modificata o abrogata, non essendo incompatibile con l'articolo 9 del d.m. n.346 del 2014, ben potendo il compito di verifica delle apparecchiature per la mi-surazione del tasso alcolemico, assegnato su base nazionale al C.S.R.P.A.D., es-sere delegato, a livello locale, ai C.P.A.5. Il decimo motivo, riguardante l’omesso espletamento di una perizia, èaspecifico.5.1. Va richiamato, sul punto, l'orientamento consolidato di questa Corte (exmultis, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01; Sez. 4, n. 9455 del09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734 – 01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo,Rv. 268815 – 01), secondo il quale la perizia non rientra nella categoria della provadecisiva ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio difatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione. Siè, inoltre, affermato in sede di legittimità (Sez. 3, n. 55301 del 22/09/2016, H.,Rv. 268532 – 01; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226 -01; Sez. 4, n. 20593 del 12/04/2005, Rv. 232096 - 01) che spetta al giudice dimerito la valutazione delle risultanze processuali per apprezzare, con giudizio in-sindacabile, se sorretto da adeguata motivazione, la meritevolezza di una richiestadi perizia.Questa Corte da tempo ha, altresì, sottolineato che la rinnovazione di cuiall'art. 603 cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta unpassaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio diappello. Più in particolare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previstadall'art. 603 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'in-dagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione delgiudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso allavalutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, Costabile, nonmass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, Cavallaro, non mass.; Sez. 1, n. 11168del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 – 02; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015,Leoni, Rv. 262620 - 01).5.2. Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte territoriale, con ar-gomentazioni congrue e prive di aporie logiche, non censurabili in questa sede,ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, stimando legit-timo anche il rigetto di una perizia da parte del primo giudice, valutando la com-pletezza della piattaforma probatoria acquisita quanto al corretto funzionamentodell’etilometro, su cui si era già a lungo soffermata alle pag. 4 – 6, nel disattenderei rilievi del consulente della difesa.6. L’undicesimo motivo, riguardante la compatibilità dei risultati degli accer-tamenti svolti con la cd. curva di Widmark, è manifestamente infondato.La Corte territoriale, con motivazione logica e conforme ai principi dettati daquesta Corte in materia, ha osservato che le tempistiche di assorbimento e smal-timento non sono determinabili in astratto, ma variano da soggetto a soggetto inbase a numerosi fattori individuali (peso, metabolismo, assunzione di cibo, ecc.),sicché la mera invocazione della curva di Widmark non è di per sé sufficiente aconfutare l'accertamento strumentale (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, D., Rv.271532 - 01).7. Il dodicesimo motivo, con cui si contesta il giudizio di inattendibilità formu-lato dai giudici di merito in ordine alla deposizione testimoniale della mogliedell’imputato, contiene censure non consentite in sede di legittimità, sollecitando,a fronte di un apparato motivazionale congruo e privo di illogicità, che valorizzaprincipalmente il suo legame con l’imputato, la genericità delle sue valutazioni inordine al malfunzionamento dell’etilometro, il contrasto con le circostanze cadutesotto la diretta percezione degli operanti, una diversa valutazione in fatto.8. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-suali.Così deciso, il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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