Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1968

Cassazione n. 00981/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1968 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna di detto imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che richiede espressamente alla Corte di cassazione di "riesaminare la vicenda e procedere a una diversa valutazione di fatti e di situazioni"— esula dal novero dei vizi deducibili, poiché mira ad ottenere dal giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione del fatto; mentre la c.d. doppia conforme di condanna è immune da censure, in quanto sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado sul tema del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1968 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna di detto imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che richiede espressamente alla Corte di cassazione di "riesaminare la vicenda e procedere a una diversa valutazione di fatti e di situazioni"— esula dal novero dei vizi deducibili, poiché mira ad ottenere dal giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione del fatto; mentre la c.d. doppia conforme di condanna è immune da censure, in quanto sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado sul tema del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 00981/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris