CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato nel preambolo Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato il provvedimento con cui il Tribunale, in data 6 luglio 2020, aveva sottoposto alla misura di prevenzione della confisca numerosi beni, immobili e non, nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA]. Più in dettaglio, ha revocato la confisca di un immobile ubicato a Milano nonché di una somma di denaro depositata sul conto corrente cointestato alla Ferraiuolo e a [OSCURATO:PERSONA], disponendone la restituzione agli aventi diritto, ed ha confermato la confisca degli ulteriori beni, ritenuti tutti nella disponibilità, diretta o indiretta, della Bonazzi, ritenuta persona socialmente pericolosa ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs., 6 novembre 2011, n. 159, tra cui un appartamento formalmente intestato alla figlia, ubicato in Sant'Ambrogio di Valpolicella. 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] destinataria della proposta sia la Ferraiuolo quale terza interessata. 3. Nel ricorso redatto nell'interesse della Bonazzi dai difensori di fiducia, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono sviluppati una pluralità di motivi. 2.1. Con il primo è dedotta l'inosservanza dell'art. 1, comma 1 lett. b) d.l.gs. n. 159 del 2011 nonché motivazione apparente in ordine al giudizio di pericolosità sociale al momento dell'acquisto dei beni confiscati. Sostiene la ricorrente che tale giudizio sarebbe fondato non su elementi di fatto ma su "generiche prospettazioni di realizzazione di illeciti", mai accertati nella loro componente oggettiva. Lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale, discostandosi dalle argomentazioni del provvedimento appellato, basate sugli elementi investigativi posti a fondamento dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, abbia continuato ad inquadrare la ricorrente nella categoria di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, quale persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose, nonostante la sentenza, sopravvenuta nel giudizio di merito di primo grado, abbia pronunciato condanna, sulla scorta delle prove dibattimentali, solo in relazione a tre dei numerosi episodi di usura ascrittile, assolvendola dagli altri. In tal modo, ha disatteso il principio, affermato da numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, analiticamente richiamate, in forza del quale il giudice della prevenzione non può ritenere in via autonoma rilevante quale elemento indiziante ai fii del giudizio di pericolosità il fatto coperto dal giudicato di assoluzione. Per di più, tutti i fatti di usura per i quali è intervenuta assoluzione non sono stati accertati, nelle componenti oggettive e soggettive, posto che il giudice della cognizione ha ritenuto sussistenti le condotte di elargizione di prestiti senza la pattuizione di interessi, dalle quali, pertanto, non può in alcun modo desumersi la provenienza illecita delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni confiscati. Alla stessa conclusione, favorevole alla prevenuta, deve pervenirsi con riferimento agli ulteriori reati di usura per i quali la sentenza ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione. Anche in questo caso, i fatti ascritti non sono stati delineati con sufficiente chiarezza e sono anch'essi leciti e, comunque, inidonei a generare illecito arricchimento. Aggiunge la ricorrente che la Corte distrettuale ha seguito un percorso motivazionale carente anche in ordine alla perimetrazione del periodo di pericolosità sociale.A fronte della consumazione delle usure tra il novembre 2007 e l'anno 2007 ha individuato l'epoca di inizio della pericolosità della Bonazzi a partire "dalla fine degli anni 901" attribuendo decisiva rilevanza alle testimonianze rese nel giudizio di cognizione dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza minimamente soffermarsi sui rilevi difensivi che avevano escluso la loro attendibilità riportandosi alle stesse argomentazioni già spese nella sentenza che aveva definito il procedimento in primo grado. La correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e la condotta illecita, in stridente contrasto coi principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, avrebbe dovuto essere circoscritta all'epoca in cui sono stati commessi i tre episodi accertati in sede penale, adeguatamente valorizzando il dato pacifico che i predetti reati hanno generato un profitto limitato, comunque inidoneo a costituire la provvista utilizzata per le successive acquisizioni patrimoniali. 3.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza di legge e assenza di motivazione in relazione presupposti applicativi della misura di prevenzione della sproporzione dei redditi rispetto agli acquisiti dei beni confiscati e della violazione delle regole sull'onere probatorio. La Corte di appello, senza attivare i poteri di integrazione probatoria di ufficio pur sollecitati dalla difesa con specifiche indicazioni (per esempio con riferimento alla polizza assicurativa Bussola), ha ritenuto dimostrata l'assenza di redditi leciti in capo alla Bonazzi e la sproporzione tra le risorse utilizzate dalla stessa per gli acquisti dei beni confiscati e i capitali leciti, nonostante sia stata dimostrata, nei termini previsti dal procedimento di prevenzione patrimoniale, quindi attraverso l'assolvimento di un onere di allegazione o giustificativo, lo svolgimento da parte della prevenuta di attività imprenditoriale, stirerie e lavanderie, e l'acquisizione di cespiti ereditari trasmessi dal padre. In quest'ottica, ha ritenuto non sufficienti le prove testimoniali assunte nel giudizio di merito e nel contraddittorio delle parti (analiticamente richiamate nelle pagine da 41 a 43 del ricorso) volte a ricostruire l'attività imprenditoriale, pur contraddittoriamente riconoscendo che non era possibile fornire la prova sul punto attraverso mezzi diversi, attingendo, per esempio, a banche dati informatizzate. Così opinando, ha finito per pretendere prove documentali risalenti a molti decenni addietro e non più conservate, come le scritture contabili delle imprese gestite dalla prevenuta ed il testamento olografo redatto dal padre. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione ai paragrafi 6.1. e 6.2 della Convenzione EDU La Corte di appello non ha preso in alcuna considerazione i rilievi sviluppati nell'atto di appello sulla violazione dei principi della presunzione di innocenza e della parità delle armi tra accusa e difesa, come interpretati dalle Corti sovrannazionali. Eppure è pacifco che la difesa non ha avuto le stesse facilitazioni dell'accusa nella prova degli elementi a discarico, non ha avuto accesso ai dai bancari più risalenti necessari per ricostruire la provvista impiegata nell'acquisto dei beni confiscati né ha potuto addurre testimonianze sui medesimi punti e non ha nemmeno avuto assicurato il rispetto della sentenza di assoluzione. 4. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola in un unico motivo più censure per violazione di legge, in relazione agli artt. 10, comma 2, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché per assenza di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, preso atto della sua assoluzione da tutti i reati ascrittile nel giudizio di merito strettamente collegato a quello di prevenzione e dalla conseguente impossibilità di qualificarla come soggetto pericoloso, abbia, comunque, confermato la confisca dell'immobile di cui la stessa è formale proprietaria, ubicato in Sant'Ambrogio di Valpolicella, ritenendolo nella disponibilità della madre, rispetto alla quale ha confermato il giudizio di pericolosità, senza una reale motivazione che desse conto, così come fatto in relazione ad immobile di sua proprietà ubicato a Milano, anche degli elementi rappresentati dalla difesa per dimostrare che il bene immobile era rimasto sempre nella sua esclusiva disponibilità. Evidenzia la ricorrente che, nonostante i limiti normativamente previsti in materia, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello non può resistere al sindacato di legittimità essendo meramente apparente, privo di coerenza, logicità ed esame critico degli elementi di fatto e di diritto dedotti dalla difesa, e comunque non in grado di spiegare le ragioni a fondamento della decisione. Il provvedimento impugnato ha considerato decisivi l'inserimento dell'unità immobiliare nel residence di proprietà di una delle società controllate dalla Bonazzi, la sua formale cessione da tale società alla ricorrente attraverso un'operazione, solo apoditticamente, definita priva di significato sul piano economico, ed il libero accesso della Bonazzi, anche dopo la dismissione della società, desunto dalla destinazione a reception dell'intera struttura di una delle stanze che lo compongono. La disponibilità di fatto in capo alla Bonazzi rilevante ai fini della confisca è stata desunta da elementi, oltre che equivoci, fondati su errori macroscopici, quale l'attribuzione alla società della Bonazzi di una porzione marginale dell'appartamento resa appositamente autonoma dagli altri locali. D'altra parte, che la ricorrente avesse mantenuto la disponibilità effettiva dell'appartamento è ampiamente dimostrato dagli atti allegati all'atto di appello:9.1 9°91i fotografie, dichiarazioni testimoniali, piante catastali, attestazione di pagamento di rate del mutuo. La Corte non ha nemmeno provveduto sulla richiesta subordinata della difesa di revoca del provvedimento ablativo limitatamente alla parte dell'immobile rimasta nella disponibilità della Ferraiuolo, pur trattandosi di bene suscettibile di utilizzazione separata e giuridicamente divisibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in premessa, ricordato che, ai sensi degli artt. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 il cui testo è oggi trasfuso rispettivamente nell'art. 10, comma 3, e nell'art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore». Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.. In subiecta materia, pertanto, con il ricorso per cassazione è possibile denunciare, oltre alla «mancanza assoluta» della motivazione, soltanto un difetto di coerenza, di completezza o di logicità della stessa, tale da farla di fatto ritenere «apparente» e inidonea a rappresentare le ragioni della decisione in violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Non può essere, invece, proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 2. Così circoscritti i limiti del sindacato esercitabile in questa sede, entrambi i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. 2.1. I motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono in larga parte non consentiti - laddove o denunciano vizi logici dell'apparato argomentativo relativo al giudizio di sproporzione e di pericolosità, tutt'altro che inesistente ma ampio ed approfondito, o sollecitano nuovi apprezzamenti 5 -ND sull'attendibilità, soggettiva ed oggettiva, dei testimoni. Quest'ultima, come è noto, è attività preclusa anche nei giudizi di legittimità dove può farsi valere il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. Nel resto sono manifestamente infondati perché deducono violazioni di legge insussistenti in tema di valutazione delle sentenze di assoluzione nel giudizio di prevenzione, di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di prevenzione patrimoniale e dei presupposti della confisca di prevenzione. Sostiene la ricorrente che il decreto impugnato, ai fini del giudizio di pericolosità sociale e della sua perimetrazione temporale nonché per accertare la provenienza illecita dei fondi utilizzati per formare la provvista destinata all'acquisto dei beni confiscati, ha attribuito rilievo decisivo alla consumazione di reati per i quali è intervenuta assoluzione irrevocabile nel parallelo giudizio di cognizione. L'assunto non tiene conto del reale contenuto dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato che ha fatto buon governo dei principi espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1.1. Con riferimento alla sussunzione del proposto in una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è stato condivisibilmente affermato che il giudice della prevenzione può fondare la sua valutazione incidentale su elementi dimostrativi diversi dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, ma non in via decisiva su esiti assolutori di eventuali procedimenti penali. Conseguentemente, in sede di verifica della pericolosità di soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b) d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, non possono ritenersi irrilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti illeciti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, atteso che la norma sopra richiamata richiede, quale presupposto applicativo della misura preventiva, la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito. L'unica ipotesi di possibile valutazione autonoma dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a condanna è rappresentata dalla sentenza di proscioglimento per prescrizione in cui il fatto sia delineato con sufficiente chiarezza (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264319 - 01; Sez. 5 n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01; contra, sia pure con riferimento soltanto alle sentenze di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022 , Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2 n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01).). Il decreto impugnato (soprattutto da pag. da 35 a 45 e 71) non ha travalicato tali limiti in quanto ha desunto la pericolosità sociale della Bonazzi e la sua durata nel tempo o da fatti - reato per i quali è intervenuta condanna (le usure continuate commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra novembre 2006 e luglio 2010) o dalle prove poste a sostegno del giudizio di colpevolezza (le dichiarazioni di Cavallari sull'inizio dell'attività illecita mediante la concessione di prestiti a tassi usurari e no) o da fatti - reato per i quali è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione (oltre ai tre reati di intestazione fittizia, i reati di abusiva attività finanziaria). Con specifico riferimento ai reati interessati all'assoluzione, si è limitata a costatare che l'accertamento che li riguarda, per quanto favorevole alla prevenuta, non elide né mette in crisi il giudizio di pericolosità sociale, posto che il giudice di cognizione, pur in assenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto cui all'art. 644 cod. pen. ed in particolare il tasso usurario, aveva comunque considerato adeguatamente provata la sistematica partecipazione della Bonazzi all'attività di concessione dei prestiti con pattuizione di interessi, ritenuta comunque illecita perché eseguita in violazione dell'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, al punto da disporre, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca dell'intero compendio patrimoniale nella sua disponibilità diretta o indiretta, per lo più accumulato a partire dall'anno 2002, considerato del tutto sproporzionato ai redditi leciti dell'intero nucleo familiare. Anche la delimitazione temporale della pericolosità è stata compiuta in stretta correlazione coi fatti accertati ai fini del giudizio di colpevolezza (pagg. da 42 a 44). [OSCURATO:PERSONA], infatti, a prescindere dagli episodi per i quali è stata assolta, è stata considerata pericolosa per avere partecipato attivamente, a cominciare dalla fine degli 90' secondo le dichiarazioni del testimone Cavallari, alle operazioni di abusiva intermediazione finanziaria, attività non solo illecita perché sanzionata da una specifica norma incriminatrice ma idonea a genare profitti se, come nel caso in esame, commessa con la concessione di prestiti di dietro pagamento di interessi a tasso di cui non è stato possibile verificare il carattere usurario. 2.1.2. Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, il "tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Spetta, quindi, alla parte pubblica che chiede l'applicazione della confisca di prevenzione l'onere di dimostrare, anche in base a presunzioni, la sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata ovvero la sussistenza di indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite; è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria e relativa alla legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Ne deriva che, al riguardo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (; Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 - 01; Sez. 5, n. 228 del 12/12/2007, dep. 2008, Campione, Rv. 238871). In considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", è onere del proposto giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché solo lui può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03). La sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche non può essere giustificata dal proposto adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale cui appartenga (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadijovic, Rv. 266312 - 01). La Corte distrettuale, rimanendo nell'alveo dei delineati principi, ha ritenuto provato, condividendo la disamina delle risultanze probatorie del decreto del Tribubale (pagg. da 9 a 25), che la Bonazzi, titolare di pensione al minimo e priva di redditi diversi da quelli da fabbricati, nel periodo di conclamata pericolosità non avesse a disposizione risorse economiche diverse da quelle provenienti dal compimento, già da qualche anno (9 fine anni '90), di attività delittuose capaci di produrre reddito, sufficienti e proporzionate alle acquisizioni patrimoniali compiute, direttamente o indirettamente attraverso gli schemi societari o le intestazioni ai familiari, a cominciare dal 2000 ed ha, per converso, considerato inconsistenti le allegazioni difensive sulla derivazione delle risorse utilizzate per gli acquisti da "floride attività di lavanderia" (pagg. 56 e seg.). Al riguardo, ha evidenziato che la tesi difensiva non è stata suffragata da adeguati riscontri. Dalla documentazione, assai limitata, prodotta dalla difesa così come dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite in sede di indagini difensive, risulta, infatti, che la Bonazzi ha esercitato, nel periodo di interesse, l'attività economica indicata come produttiva di rilevanti risorse finanziarie solo attraverso piccole imprese artigiane, per di più utilizzando sistematicamente lavoratori "settimanalmente pagati in nero ed in contanti", di cui buona parte scelti fra i suoi parenti. Ne segue che non tutti i profitti conseguiti, derivati da attività non particolarmente redditizia, potevano essere utilizzati per giustificare l'acquisto dei beni confiscati dovendosi decurtare le somme riconducibili all'evasione fiscale e contributiva.Nemmeno poteva essere valorizzata l'eredità paterna posto che, in disparte dall'assenza di qualunque documentazione successoria in grado di attestarne anche approssimativamente la consistenza, si trattava di somme e cespiti entrati a far parte del patrimonio più di venti anni prima all'inizio delle operazioni di acquisto dei beni confiscati. 2.1.3. Alla luce di tali precisazioni, non si rinviene alcuna lesione del diritto della prevenuta di esercitare il diritto alla controprova mediante allegazioni ed eccezioni, anche sollecitando i poteri istruttori di ufficio del decidente. Si consideri che il compendio utilizzato, è costituto quasi integralmente da prove, dichiarative e documentali, formatesi in dibattimento nel contraddittorio delle parti e poi trasferite nel giudizio di prevenzione e che le difficoltà di reperire la documentazione, amministrativa, fiscale e contabile, relativa alla formazione delle provviste utilizzate pe gli acquisti dei beni confiscati in anni molto risalenti non ha inciso in via decisiva sulla decisione di confisca. Il provvedimento impugnato ha opportunamente evidenziato, con il sostegno di argomenti logici non censurabili, che l'attività imprenditoriale asseritamente svolta dalla Bonazzi in epoca precedente e coeva al periodo di pericolosità, sulla base caratteristiche indicate nella prospettazione difensiva ed avvalorate dalle prove testimoniali, era inidonea a produrre redditi leciti tali da consentire l'accumulo di capitali compatibili con i successivi esborsi di somme assai ingenti destinate non solo agli incrementi del patrimonio, specie immobiliare, ma anche a finanziare i presiti elargiti con la pattuizione di interessi, usurari e no. 2.2. Le censure dedotte da [OSCURATO:PERSONA], per quanto formalmente denuncino violazione di legge e assenza di motivazione, nella sostanza contestano la logicità e coerenza dell'impianto motivazionale, nient'affatto apparente. La Corte di appello (pag. da 73 a 78) ha spiegato sia le ragioni per cui ha ritenuto l'immobile di Sant'Ambrogio di Valpolicella, pur di proprietà della Ferraiuolo, nella disponibilità della madre evidenziando che faceva parte di una struttura ricettiva acquistata e ristrutturata con fondi di provenienza illecita dalla Bottazzi utilizzando lo schermo della società [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente trasferita alla Ferraiuolo, già socia ed amminutarci di quest'ultima società, al solo fine di rendere più complessa la ricostruzione dell'origine del denaro utilizzato per l'intero investimento celandolo dietro un trasferimento immobiliare e l'accensione di un mutuo bancario. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era solita rimettere periodicamente in circolazione ingenti somme denaro facendole confluire nella casse della società anche grazie all'ausilio della figlia, socia della FC s.r.I.. Che l'intestazione dell'appartamento alla Ferraiuolo fosse soltanto formale è, d'altra parte, confermato, dalla destinazione di una sua parte a reception dell'itera struttura gestita dalla Bonazzi. In conclusione la Bonazzi, pur consentendo alla figlia di accedervi periodicamente, si comportava uti dominus rispetto all'intera unità immobiliare al pari delle altre inserite nella medesima struttura. E' tale circostanza esclude in radice ogni possibilità di procedere alla revoca parziale della confisca. 6. Alla inammissibilità del ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell'impugnazione, di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare,