CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16225/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni della parte civile; Ritenuto che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla mancata riqualificazione nel delitto di minacce e nella conseguente improcedibilità per mancanza di querela, risultano, oltre che generici, altresì riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito là dove si da atto di come le minacce poste in essere dal ricorrente fossero dirette ad ostacolare l'attività del pubblico ufficiale( integrando così il reato contestato (v. in particolare p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso