Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06437/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sigliere ORDINANZA sul ricorso 14625/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dalla quale è rappres. e di feso , per procura speciale i n atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona della procuratrice speciale, in qualità di successore a titolo particolare della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n.477/2020 della Corte d’appello di Bologna, pubblicatail 4.02.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. otteneva dal Tribunale di Ra venna un decreto ingiuntivo, in data 21.12.12, per la somma di euro 101.337,09 oltre interessi moratori, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in solido con [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore della prima, in virtù di contratto di fideiussione omnibus limitata del 10.9.2010.

Avverso tale decreto ingiuntivo il Raffaele proponeva opposizione eccependo che la suddetta fideiussione era stata rilasciata nel febbraio 2009, ed avrebbe dovuto avere la forma della “fideiussione specifica limitata” in quanto dedicata all’affare “[OSCURATO:PERSONA]”.

In particolare, l’opponente esponeva che: l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., titolare di conto c orrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , aveva chiesto di beneficiare di un anticipo su due contratti di fornitura del valore di euro 770.400,00 conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2008; l’affidamento fu concesso fino a euro 400.000,00 previa garanzia fideiussoria dello stesso opponente; di aver contestato l’abusivo riempimento del modulo sottoscritto in bianco a distanza di oltre un anno, in violazione dei patti intercorsi, inserendo un importo massimo della garanzia pari a euro 300.000,00, trasformando la stessa in garanzia generica su tutti i rapporti, con l’apposizione di timbri postali in data del 10.9.2010; di aver contestato il rapporto di conto corrente, circa i tassi d’interesse e le spese non pattuiteo comunque nulle.

La banca si costituiva eccependo che non vi era stato nessun abusivo riempimento dei moduli in bianco, in quanto la fideiussione era stata rilasciata volontariamente il 10.9.10, poiché in tale momento il saldo passivo della società ammontava a euro 101.363,94, come da estratto contoall’1.7.10.

Con sentenza del 2016 il Tribunale accoglieval’opposizione revocando il decreto opposto per mancata prova del credito, condannando l’opposta al pagamento della somma di euro 20.000,00ex art. 96, c.3, c.p.c.

Con sentenza del 4.2.2020 la Corte territoriale accoglieva l’appello della banca e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione, confermando integralmente il decreto opposto, e revocando la condanna ex art. 96 c.p.c.

Al riguardo, la Corte d’appelloosservava che: l’appello era ammissibile perché specifico; l’appellato non aveva disconosciuto le proprie firme apposte sul documento del 10.9.10 e su quello di sintesi allegato; la fideiussione limitata specifica e quella omnibus limitata costituivano due distinte tipologie di contratti di garanzia aventi contenuto e finalità diverse (con la prima il fideiussore garantiva la banca fino all’importo massimo stabilito in contratto in ordine alle obbligazioni specificatamente indicate come garantite e derivanti da operazioni bancarie; con la fideiussione limitata specifica, invece, la garanzia riguardava tutte le obbligazioni collegate alle operazioni effettuate sul conto c orrente ); nella fattispecie non era configurabile l’ipotesi dell’abusivo riempimento del foglio in bianco contra pacta di una fideiussione limitata specifica; al riguardo, l’appellato, pur senza disconoscere la firma apposta sul modulo del 2010, intendeva escludere ogni collegamento tra la citata fideiussione e la sua sottoscrizione, avendo invece affermato che l’unica fideiussione sottoscritta, del tipo in questione, era quella del 2009; tali rilievi inducevano a ritenere che la fattispecie non rientrasse nell’ipotesi dell’abusivo riempimento contra pacta,ma in quella sine pactis, atteso che l’appellato avrebbe dovuto proporre querela di falso per privare il documento della sua efficacia probatoria; era comunque da rilevare che l’abusivo riempimento non avrebbe potuto riguardare le parti prestampate dei moduli; in realtà, l’appellato aveva contestato la sottoscrizione di un modulo prestampato diverso da quello convenuto con la banca, anche perché il modulo e il documento di sintesi riguardavano la fideiussione omnibuslimitata, e posto che le parti che l’appellato asseriva compilate a mano non riguardavano la tipologia di fideiussione; pertanto, nella fattispecie emergeva la diversa ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione- absque pactis- con la conseguente necessità di proporre querela di falso; pertanto, era del tutto marginale la dichiarazione resa alla banca, nella memoria del 12.9.14, secondo la quale agli atti non sussisteva altra garanzia fideiussoria in esito alle ricerche d’archivio effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avendo il funzionario di quest’ultima affermato che quella acquisita in atti non era la fideiussione relativa all’affare con la “[OSCURATO:PERSONA]” del 2009, firmata nello stesso anno, per cui dato che l’Unipol aveva certificato che l’unica garanzia intercorsa era quella datata 10.9.10, era da dedurre che quella firmata nel 2009 non era quella in atti per la quale la banca aveva agito in via monitoria; pertanto, la fideiussione del 2010 era del tutto valida ed efficace in difetto di prova della sua falsità. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore a titolo particolare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in forza di atto di scissione parziale proporzionale del 16.1.18- resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2701, 2727, 2730, c.c., 115, 116, c.p.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che, sebbene il teste funzionario della banca avesse dichiarato di aver fatto firmare la fideiussione limitata specifica nel 2009, per l’affare con la “[OSCURATO:PERSONA]”, fosse marginale la dichiarazione di natura confessoria resa dalla banca secondo la quale agli atti sussisteva un unico documento relativo alla fideiussione firmata nel 2010, per dedurne che quella firmata nel 2009 non fosse quella acquisita in atti e per la quale la banca aveva agito in via monitoria.

Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appelloabbia affermato sia l’esistenza di una fideiussione firmata dallo stesso ricorrente nel 2009- relativa alla garanzia dell’affidamento avente ad ogget to il rapporto tra l’Astel e la “[OSCURATO:PERSONA]”, sia l’esistenza di altra fideiussione datata 10.9.10 per garantire un modesto scoperto di conto corrente(euro 48.8356,00), quando tale circostanza era stata esclusa dalla stessa banca con la suddetta dichiarazione.

In sostanza, il ricorrente assume di aver firmato una sola fideiussione nel 2009, mentre quella esibita dalla banca, datata 10.9.10, recava una sottoscrizione aggiunta con altra calligrafia, per cui l’unica fideiussione risultante esistente non poteva che essere quella del 2009, rilasciata in bianca e poi riempita nel 2010 per garantire il diverso importo di conto corrente, in violazione degli accordi con la banca.

Il secondo motivo, in via subordinata/alternativa, denunzia la violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2702, 2727, 2730, c.c., 115, 116, c.p.c., nonché falsa e contraddittoria motivazione, relativamente alla parte della sentenza impugnata nella quale, pur avendo la Corte territoriale ammesso che il teste Dentico non aveva chiarito le modalità della fideiussione firmata, era però certo di ricordare di aver fatto firmare nel 2009 la fideiussione limitata specifica per l’affare [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto marginale la dichiarazione resa dalla banca nella memoria del 12.9.14,secondo la quale agli atti della documentazione non sussisteva altra garanzia fideiussoria in esito alle ricerche d’archivio effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ossia diversa da quella recante la data del 10.9.2010, pervenendo incomprensibilmente alla conclusione che dall’istruttoria espletata era da dedurre che quella firmata nel 2009 non era quella acquisita agli atti e per la quale la banca aveva ottenuto il decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 1342, 1372, 1362, 1363, 1453, 2697, 2724, 2727, c.c., 115, 116, c.p.c., in ordine alla parte della sentenza nella quale la Corte d’appello aveva riportato i motivi dell’opposizione al decreto ingiuntivo , affermando che l’opponente aveva compilato il modulo in bianco, apponendovi sul retro solo i propri dati e la propria sottoscrizione, precisando che “.. ciò avvenne nel 2009 in occasione del rilascio dell’affidamento su contratto sottoscritto dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] srl con la nuova cliente [OSCURATO:PERSONA] srl..e che non ricorreva il caso di abusivo riempimento di modulo sottoscritto in bianco, ma l’ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione”.

Al riguardo, la ricorrente lamenta in particolare che la Corte d’appello abbia ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con querela di falso il modulo sottoscritto nel 2010 circa la fideiussione omnibus limitata, avendo erroneamente escluso l’ipotesi di abusivo riempimento di modulo in bianco, senza tener conto che era emerso che alla data del 10.9.2010 l’opponente si trovava altrove, presso il notaio Ravasi, per sottoscrivere un atto- prodotto in atti - e poi successivamente in azienda.

Il ricorrente assumeva altresì che nella specie non rilevava l’utilizzo del modulo prestampato relativo alla fideiussione omnibus limitata , in quanto la postilla apportata era del tutto compatibile con il contratto previsto dal formulario, rappresentandone una specificazione, conforme all’ipotesi di abusivo riempimento dello stesso modulo, anche alla luce del fatto che la sottoscrizione della garanzia limitata al rapporto di conto corrente, che presentava al settembre 2010 un saldo passivo di euro 48.835,00, non avrebbe avuto senso peraltro alla data del 10.9.10- non essendo stato concesso nessun nuovo affidamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - non sussistendo dunque alcun motivo per giustificare il rilascio di diversa fideiussione nel 2010, ed essendo, ancora, irrilevanti i due citati affidamenti in date 30.9.10 e 5.9.11, peraltro relativi solo ad affidamenti già concessi e alle eventuali modifiche.

Il quarto motivo, in via subordinata/alternativa, denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2727, c.c., 115, 116, c.p.c., nonché falsa e contraddittoria motivazione, relativamente alla parte della sentenza impugnata nella quale la Corte d’appello, riportando i motivi dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ha affermato che l’opponente aveva compilato il modulo in bianco apponendo sul retro solo i propri dati e la propria sottoscrizione precisando che “.. ciò avvenne nel 2009 in occasione del rilascio dell’affidamento su contratto sottoscritto dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] srl con la nuova cliente [OSCURATO:PERSONA] srl… e che non ricorreva il caso di abusivo riempimento di modulo sottoscritto in bianco, ma l’ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione”, emergendo una motivazione apparente e un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2727, c.c., 96, 115, 116, c.p.c., in ordine alla parte della sentenza relativa alla condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c.

I vari moti vi, esaminabili congiuntamente poiché t ra loro connessi, sono inammissibili.La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimentorisulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimentoabbia avuto luogo contra pacta; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta (Cass., n. 18234/23; n. 21587/19;n. 5417/14) Nella specie, il ricorrente assume che la banca abbia riempito abusivamente il modulo firmato in bianco, in ordine all’oggetto della fideiussione indicata come omnibus specifica limitata al rapporto di conto corrente, in violazione degli accordi che, invece, attenevano alla fideiussione specifica limitata all’affare “[OSCURATO:PERSONA]” (cioè all’affidamento concesso in ordine al rapporto negoziale con la predetta società).

Invero, i vari motivi tendono a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili.

Al riguardo, l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(v.

Cass., 32505/23; n. 9097/17).Nel caso concreto , in particolare, i vari motivi censurano l'e rrore nel quale sarebbe incorso la Corte d’appello, avendo quest’ultimaritenuto che l’unico modulo firmato fosse quello del 2010, sebbene il testimone funzionario della banca avesse invece fatto riferimento al modulo firmato nel 2009, con conseguente asserita impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre, oggetto di discussione nel giudizio, derivandone pertanto un erroredecisivo.

Tali censure tendono, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio, circa la non ricorrenzadell’abusivo riempimento di modulo sottoscritto in bianco, stante l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata riguardo al l’ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione.

Né emerge una motivazione apparente oun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché la motivazione sulle questioni oggetto dei motivi di ricorso è sufficientemente elaboratae chiara sulle ragioni della decisione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generale ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ORDINANZA sul ricorso 14625/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dalla quale è rappres. e di feso , per procura speciale i n atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona della procuratrice speciale, in qualità di successore a titolo particolare della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n.477/2020 della Corte d’appello di Bologna, pubblicatail 4.02.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. otteneva dal Tribunale di Ra venna un decreto ingiuntivo, in data 21.12.12, per la somma di euro 101.337,09 oltre interessi moratori, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in solido con [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore della prima, in virtù di contratto di fideiussione omnibus limitata del 10.9.2010. Avverso tale decreto ingiuntivo il Raffaele proponeva opposizione eccependo che la suddetta fideiussione era stata rilasciata nel febbraio 2009, ed avrebbe dovuto avere la forma della “fideiussione specifica limitata” in quanto dedicata all’affare “[OSCURATO:PERSONA]”. In particolare, l’opponente esponeva che: l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., titolare di conto c orrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , aveva chiesto di beneficiare di un anticipo su due contratti di fornitura del valore di euro 770.400,00 conclusi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2008; l’affidamento fu concesso fino a euro 400.000,00 previa garanzia fideiussoria dello stesso opponente; di aver contestato l’abusivo riempimento del modulo sottoscritto in bianco a distanza di oltre un anno, in violazione dei patti intercorsi, inserendo un importo massimo della garanzia pari a euro 300.000,00, trasformando la stessa in garanzia generica su tutti i rapporti, con l’apposizione di timbri postali in data del 10.9.2010; di aver contestato il rapporto di conto corrente, circa i tassi d’interesse e le spese non pattuiteo comunque nulle. La banca si costituiva eccependo che non vi era stato nessun abusivo riempimento dei moduli in bianco, in quanto la fideiussione era stata rilasciata volontariamente il 10.9.10, poiché in tale momento il saldo passivo della società ammontava a euro 101.363,94, come da estratto contoall’1.7.10. Con sentenza del 2016 il Tribunale accoglieval’opposizione revocando il decreto opposto per mancata prova del credito, condannando l’opposta al pagamento della somma di euro 20.000,00ex art. 96, c.3, c.p.c. Con sentenza del 4.2.2020 la Corte territoriale accoglieva l’appello della banca e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione, confermando integralmente il decreto opposto, e revocando la condanna ex art. 96 c.p.c. Al riguardo, la Corte d’appelloosservava che: l’appello era ammissibile perché specifico; l’appellato non aveva disconosciuto le proprie firme apposte sul documento del 10.9.10 e su quello di sintesi allegato; la fideiussione limitata specifica e quella omnibus limitata costituivano due distinte tipologie di contratti di garanzia aventi contenuto e finalità diverse (con la prima il fideiussore garantiva la banca fino all’importo massimo stabilito in contratto in ordine alle obbligazioni specificatamente indicate come garantite e derivanti da operazioni bancarie; con la fideiussione limitata specifica, invece, la garanzia riguardava tutte le obbligazioni collegate alle operazioni effettuate sul conto c orrente ); nella fattispecie non era configurabile l’ipotesi dell’abusivo riempimento del foglio in bianco contra pacta di una fideiussione limitata specifica; al riguardo, l’appellato, pur senza disconoscere la firma apposta sul modulo del 2010, intendeva escludere ogni collegamento tra la citata fideiussione e la sua sottoscrizione, avendo invece affermato che l’unica fideiussione sottoscritta, del tipo in questione, era quella del 2009; tali rilievi inducevano a ritenere che la fattispecie non rientrasse nell’ipotesi dell’abusivo riempimento contra pacta,ma in quella sine pactis, atteso che l’appellato avrebbe dovuto proporre querela di falso per privare il documento della sua efficacia probatoria; era comunque da rilevare che l’abusivo riempimento non avrebbe potuto riguardare le parti prestampate dei moduli; in realtà, l’appellato aveva contestato la sottoscrizione di un modulo prestampato diverso da quello convenuto con la banca, anche perché il modulo e il documento di sintesi riguardavano la fideiussione omnibuslimitata, e posto che le parti che l’appellato asseriva compilate a mano non riguardavano la tipologia di fideiussione; pertanto, nella fattispecie emergeva la diversa ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione- absque pactis- con la conseguente necessità di proporre querela di falso; pertanto, era del tutto marginale la dichiarazione resa alla banca, nella memoria del 12.9.14, secondo la quale agli atti non sussisteva altra garanzia fideiussoria in esito alle ricerche d’archivio effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avendo il funzionario di quest’ultima affermato che quella acquisita in atti non era la fideiussione relativa all’affare con la “[OSCURATO:PERSONA]” del 2009, firmata nello stesso anno, per cui dato che l’Unipol aveva certificato che l’unica garanzia intercorsa era quella datata 10.9.10, era da dedurre che quella firmata nel 2009 non era quella in atti per la quale la banca aveva agito in via monitoria; pertanto, la fideiussione del 2010 era del tutto valida ed efficace in difetto di prova della sua falsità. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore a titolo particolare dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in forza di atto di scissione parziale proporzionale del 16.1.18- resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2701, 2727, 2730, c.c., 115, 116, c.p.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che, sebbene il teste funzionario della banca avesse dichiarato di aver fatto firmare la fideiussione limitata specifica nel 2009, per l’affare con la “[OSCURATO:PERSONA]”, fosse marginale la dichiarazione di natura confessoria resa dalla banca secondo la quale agli atti sussisteva un unico documento relativo alla fideiussione firmata nel 2010, per dedurne che quella firmata nel 2009 non fosse quella acquisita in atti e per la quale la banca aveva agito in via monitoria. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appelloabbia affermato sia l’esistenza di una fideiussione firmata dallo stesso ricorrente nel 2009- relativa alla garanzia dell’affidamento avente ad ogget to il rapporto tra l’Astel e la “[OSCURATO:PERSONA]”, sia l’esistenza di altra fideiussione datata 10.9.10 per garantire un modesto scoperto di conto corrente(euro 48.8356,00), quando tale circostanza era stata esclusa dalla stessa banca con la suddetta dichiarazione. In sostanza, il ricorrente assume di aver firmato una sola fideiussione nel 2009, mentre quella esibita dalla banca, datata 10.9.10, recava una sottoscrizione aggiunta con altra calligrafia, per cui l’unica fideiussione risultante esistente non poteva che essere quella del 2009, rilasciata in bianca e poi riempita nel 2010 per garantire il diverso importo di conto corrente, in violazione degli accordi con la banca. Il secondo motivo, in via subordinata/alternativa, denunzia la violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2702, 2727, 2730, c.c., 115, 116, c.p.c., nonché falsa e contraddittoria motivazione, relativamente alla parte della sentenza impugnata nella quale, pur avendo la Corte territoriale ammesso che il teste Dentico non aveva chiarito le modalità della fideiussione firmata, era però certo di ricordare di aver fatto firmare nel 2009 la fideiussione limitata specifica per l’affare [OSCURATO:PERSONA], ritenendo del tutto marginale la dichiarazione resa dalla banca nella memoria del 12.9.14,secondo la quale agli atti della documentazione non sussisteva altra garanzia fideiussoria in esito alle ricerche d’archivio effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ossia diversa da quella recante la data del 10.9.2010, pervenendo incomprensibilmente alla conclusione che dall’istruttoria espletata era da dedurre che quella firmata nel 2009 non era quella acquisita agli atti e per la quale la banca aveva ottenuto il decreto ingiuntivo. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 1342, 1372, 1362, 1363, 1453, 2697, 2724, 2727, c.c., 115, 116, c.p.c., in ordine alla parte della sentenza nella quale la Corte d’appello aveva riportato i motivi dell’opposizione al decreto ingiuntivo , affermando che l’opponente aveva compilato il modulo in bianco, apponendovi sul retro solo i propri dati e la propria sottoscrizione, precisando che “.. ciò avvenne nel 2009 in occasione del rilascio dell’affidamento su contratto sottoscritto dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] srl con la nuova cliente [OSCURATO:PERSONA] srl..e che non ricorreva il caso di abusivo riempimento di modulo sottoscritto in bianco, ma l’ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione”. Al riguardo, la ricorrente lamenta in particolare che la Corte d’appello abbia ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con querela di falso il modulo sottoscritto nel 2010 circa la fideiussione omnibus limitata, avendo erroneamente escluso l’ipotesi di abusivo riempimento di modulo in bianco, senza tener conto che era emerso che alla data del 10.9.2010 l’opponente si trovava altrove, presso il notaio Ravasi, per sottoscrivere un atto- prodotto in atti - e poi successivamente in azienda. Il ricorrente assumeva altresì che nella specie non rilevava l’utilizzo del modulo prestampato relativo alla fideiussione omnibus limitata , in quanto la postilla apportata era del tutto compatibile con il contratto previsto dal formulario, rappresentandone una specificazione, conforme all’ipotesi di abusivo riempimento dello stesso modulo, anche alla luce del fatto che la sottoscrizione della garanzia limitata al rapporto di conto corrente, che presentava al settembre 2010 un saldo passivo di euro 48.835,00, non avrebbe avuto senso peraltro alla data del 10.9.10- non essendo stato concesso nessun nuovo affidamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - non sussistendo dunque alcun motivo per giustificare il rilascio di diversa fideiussione nel 2010, ed essendo, ancora, irrilevanti i due citati affidamenti in date 30.9.10 e 5.9.11, peraltro relativi solo ad affidamenti già concessi e alle eventuali modifiche. Il quarto motivo, in via subordinata/alternativa, denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2727, c.c., 115, 116, c.p.c., nonché falsa e contraddittoria motivazione, relativamente alla parte della sentenza impugnata nella quale la Corte d’appello, riportando i motivi dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ha affermato che l’opponente aveva compilato il modulo in bianco apponendo sul retro solo i propri dati e la propria sottoscrizione precisando che “.. ciò avvenne nel 2009 in occasione del rilascio dell’affidamento su contratto sottoscritto dalla debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] srl con la nuova cliente [OSCURATO:PERSONA] srl… e che non ricorreva il caso di abusivo riempimento di modulo sottoscritto in bianco, ma l’ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione”, emergendo una motivazione apparente e un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 2697, 2727, c.c., 96, 115, 116, c.p.c., in ordine alla parte della sentenza relativa alla condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c. I vari moti vi, esaminabili congiuntamente poiché t ra loro connessi, sono inammissibili.La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimentorisulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimentoabbia avuto luogo contra pacta; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta (Cass., n. 18234/23; n. 21587/19;n. 5417/14) Nella specie, il ricorrente assume che la banca abbia riempito abusivamente il modulo firmato in bianco, in ordine all’oggetto della fideiussione indicata come omnibus specifica limitata al rapporto di conto corrente, in violazione degli accordi che, invece, attenevano alla fideiussione specifica limitata all’affare “[OSCURATO:PERSONA]” (cioè all’affidamento concesso in ordine al rapporto negoziale con la predetta società). Invero, i vari motivi tendono a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili. Al riguardo, l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(v. Cass., 32505/23; n. 9097/17).Nel caso concreto , in particolare, i vari motivi censurano l'e rrore nel quale sarebbe incorso la Corte d’appello, avendo quest’ultimaritenuto che l’unico modulo firmato fosse quello del 2010, sebbene il testimone funzionario della banca avesse invece fatto riferimento al modulo firmato nel 2009, con conseguente asserita impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre, oggetto di discussione nel giudizio, derivandone pertanto un erroredecisivo. Tali censure tendono, in sostanza, a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio, circa la non ricorrenzadell’abusivo riempimento di modulo sottoscritto in bianco, stante l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata riguardo al l’ipotesi di totale difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione. Né emerge una motivazione apparente oun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché la motivazione sulle questioni oggetto dei motivi di ricorso è sufficientemente elaboratae chiara sulle ragioni della decisione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generale ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame
Decreto Cassazione n. 06437/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris