CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di tentata rapina), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, quantificata in misura sproporzionata e in violazione delle finalità rieducative, sancite dalla Costituzione. 2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio dell'imputata. La Corte territoriale è partita dal minimo edittale e ha affermato che la diminuzione per il tentativo non potesse essere effettuato nella massima estensione, "tenuto conto della pervicacia con cui l'imputata ha cercato, ed è riuscita, a sottrarsi alle persone (ben tre) che l'avevano sorpresa e avevano cercato di trattenerla in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine". Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta alla ricorrente, è stata determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 21 dicembre 2021 H Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]