CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 42786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui ali' art. 256, commi 1 e 3, d. 1gs. 152/2006 deduce genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo della prescrizione; Considerato che il motivo in parola è manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, trattandosi di contravvenzione consumata, secondo il capo d'imputazione, alla data del 21 febbraio 2018, allorquando era ancora in essere l'attività di gestione rifiuti non autorizzata, sicché, in considerazione del periodo di sospensione del corso della prescrizione pacificamente verificatosi in processo, la prescrizione sarebbe maturata in data 21.03.2023, ossia dopo la sentenza di appello, pronunciata in data 19.10.2022; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.