Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01048/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZAta [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, di condanna alla pena di giustizia nei confronti - per quanto ora di interesse - dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] da Gennaio 2007 a Gennaio 2010 e successivamente amministratore di fatto per il delitto di bancarotta documentale per sottrazione/occultamento delle scritture contabili e bancarotta impropria da operazioni dolose per aver reiteratamente omesso il pagamento di tributi e contributi previdenziali.

Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta.

Sentenza di fallimento di Maggio 2013.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi. 1.Col primo motivo, si è lamentata l'omessa assunzione di prova decisiva, poiché la Corte aveva respinto l'istanza di ascoltare il teste Iannone senza considerare che lo stesso, ritenuto mero prestanome dell'imputato, avrebbe potuto chiarire quale era stato il suo effettivo ruolo all'interno della società poi fallita.

2. Tramite il secondo motivo, è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta bancarotta impropria per operazioni dolose, in quanto i Giudici del merito si erano fondati sugli accertanti condotti dal consulente del PM, che a sua volta aveva stimato il valore dei debiti verso l'Erario, pari a oltre 1500mila euro, avvalendosi di studi di settore.

Sostiene la difesa che i dati provenienti dai predetti studi sono solo elementi indiziari non in grado di supportare da soli un accertamento induttivo, né possono fondare una presunzione di reddito ex art 2727 cc, non rivestendo carattere di fatto notorio.

3. Nel terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 217 LF comma secondo, poiché le scritture contabili, che esistevano, erano andate distrutte nell'anno 2009 e l'unico elemento certo ricavabile dal processo è quello che l'imputato nei tre anni antecedenti alla sentenza di fallimento non era amministratore della società.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso e' inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso, riguardante la doglianza di mancata assunzione della prova testimoniale di Iannone, ultimo amministratore formale della fallita,qualificato in definitiva come testa di legno nel corso del giudizio di merito, è genericamente formulato e manifestamente infondato in diritto.

La difesa si è limitata a dedurre che questi non era un mero prestanome e, ferme restando le argomentazioni della Corte di Appello, ben si poteva chiedere al teste il suo ruolo nella fallita.

La genericità della deduzione destina il motivo all'inammissibilità, dovendosi solo aggiungere sul tema che la Corte meneghina ha fornito ampia e corretta giustificazione alla opzione adottata.Iinfatti, premesse le ragioni per le quali non dubitava della qualità di semplice prestanome di Iannone e ribadito che costui aveva reso al curatore una dichiarazione, scritta in italiano stentato, di carattere accusatorio nei confronti dell'imputato, ha chiarito che l'accertamento circa la documentazione contabile che questi avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] era superfluo, in quanto detta documentazione era riferibile ad un periodo, antecedente al 2009, non di rilievo nel processo.

Invero, oggetto di discussione era la documentazione successiva a quella data e riguardante gli anni dal 2009 al 2012, che l'imputato avrebbe dovuto mantenere, sia pure in veste di amministratore di fatto, e della quale non vi era traccia.

2. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'addebito di bancarotta impropria da operazioni dolose per omesso versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute, conseguendone - secondo l'impostazione accusatoria accolta dai Giudici della fase di merito - l'accumulo di un debito verso l'Erario per oltre 1.500mila euro, è manifestamente infondato.

Sul tema la corte meneghina ha congruamente annotato in fatto che l'omissione del versamento dei contributi nella sua entità non era stata definita solo in base ad accertamenti induttivi - come lamenta la difesa anche con la presente impugnazione - ma anche dall'esame della documentazione contabile sequestrata dagli operanti nel 2009; per il periodo successivo si è rilevato che l'accertamento si fondò sulla ponderazione dei Mod 770, che la fallita aveva continuato a presentare nel 2009,2010, 2011 e 2012, evenienza dalla quale si è logicamente ricavato che la società continuava a pagare i dipendenti, essendo operativa e producendo reddito fino ad epoca prossima alla dichiarazione di fallimento. 2.1 La decisione dei Giudici territoriali è in tal modo coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 3 , Sentenza n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019) Rv. 277581. - 01

2.2. Per altro verso la pronunzia impugnata, avendo annotato che l'omissione contributiva era stata protratta per otto anni con due diversi amministratori, dei quali l'attuale ricorrente era stato per più tempo in carica, ed ammontava alla imponente somma complessiva di oltre 1.500mila euro, essendo, quindi, ascrivibile ad una opzione strategica nella gestione societaria, è in armonia con la lezione di questa Corte regolatrice.

Più volte si è, infatti, affermato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali.

Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Ud. (dep. 01/06/2018 )Rv. 273337;Sez 5, Sentenza n. 17355 del 12/03/2015 Ud. (dep. 24/04/2015 ) Rv. 264080.

Massime precedenti Conformi: N. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, N. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, N. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, N. 15281 del 2017 Rv. 270046.2.3 D'altra parte, per rispondere in pieno alla doglianze della difesa va ricordato, in diritto, che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270877. 3.11 terzo motivo di ricorso, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, è parimenti inammissibile in quanto del tutto genericamente formulato attraverso la reiterazione della tesi della derubricazione del fatto- reato nella fattispecie di bancarotta semplice,tesi imperniata sulla distruzione casuale delle scritture a causa dell'allagamento avvenuto nei locali, già ampiamente e correttamente disattesa nei due giudizi di merito.

Sul punto si è, infatti, annotato - alla pagina sei della sentenza in discussione - che dopo dieci mesi dall'allagamento, ad Ottobre 2019, la Guardia di Finanza procedette a verifica fiscale e reperì la documentazione contabile; il non secondario passaggio motivazionale non è specificamente contestato dalla difesa, che si è limitata ad affermare che la documentazione restituita dalla finanza al ricorrente non sarebbe la reale documentazione contabile,consistendo in ricevute fiscali.

D'altra parte i Giudici meneghini hanno dato atto che nei motivi di appello si era rappresentato come gli investigatori avessero restituito i documenti contabili all'imputato ad Aprile 2011, con deduzione logicamente incompatibile con quella in questa sede proposta, che ne resta, quindi, smentita.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 4.10.2021 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZAta [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, di condanna alla pena di giustizia nei confronti - per quanto ora di interesse - dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA] da Gennaio 2007 a Gennaio 2010 e successivamente amministratore di fatto per il delitto di bancarotta documentale per sottrazione/occultamento delle scritture contabili e bancarotta impropria da operazioni dolose per aver reiteratamente omesso il pagamento di tributi e contributi previdenziali. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta. Sentenza di fallimento di Maggio 2013. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi. 1.Col primo motivo, si è lamentata l'omessa assunzione di prova decisiva, poiché la Corte aveva respinto l'istanza di ascoltare il teste Iannone senza considerare che lo stesso, ritenuto mero prestanome dell'imputato, avrebbe potuto chiarire quale era stato il suo effettivo ruolo all'interno della società poi fallita. 2. Tramite il secondo motivo, è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta bancarotta impropria per operazioni dolose, in quanto i Giudici del merito si erano fondati sugli accertanti condotti dal consulente del PM, che a sua volta aveva stimato il valore dei debiti verso l'Erario, pari a oltre 1500mila euro, avvalendosi di studi di settore. Sostiene la difesa che i dati provenienti dai predetti studi sono solo elementi indiziari non in grado di supportare da soli un accertamento induttivo, né possono fondare una presunzione di reddito ex art 2727 cc, non rivestendo carattere di fatto notorio. 3. Nel terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 217 LF comma secondo, poiché le scritture contabili, che esistevano, erano andate distrutte nell'anno 2009 e l'unico elemento certo ricavabile dal processo è quello che l'imputato nei tre anni antecedenti alla sentenza di fallimento non era amministratore della società. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso e' inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso, riguardante la doglianza di mancata assunzione della prova testimoniale di Iannone, ultimo amministratore formale della fallita,qualificato in definitiva come testa di legno nel corso del giudizio di merito, è genericamente formulato e manifestamente infondato in diritto. La difesa si è limitata a dedurre che questi non era un mero prestanome e, ferme restando le argomentazioni della Corte di Appello, ben si poteva chiedere al teste il suo ruolo nella fallita. La genericità della deduzione destina il motivo all'inammissibilità, dovendosi solo aggiungere sul tema che la Corte meneghina ha fornito ampia e corretta giustificazione alla opzione adottata.Iinfatti, premesse le ragioni per le quali non dubitava della qualità di semplice prestanome di Iannone e ribadito che costui aveva reso al curatore una dichiarazione, scritta in italiano stentato, di carattere accusatorio nei confronti dell'imputato, ha chiarito che l'accertamento circa la documentazione contabile che questi avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] era superfluo, in quanto detta documentazione era riferibile ad un periodo, antecedente al 2009, non di rilievo nel processo. Invero, oggetto di discussione era la documentazione successiva a quella data e riguardante gli anni dal 2009 al 2012, che l'imputato avrebbe dovuto mantenere, sia pure in veste di amministratore di fatto, e della quale non vi era traccia. 2. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'addebito di bancarotta impropria da operazioni dolose per omesso versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute, conseguendone - secondo l'impostazione accusatoria accolta dai Giudici della fase di merito - l'accumulo di un debito verso l'Erario per oltre 1.500mila euro, è manifestamente infondato. Sul tema la corte meneghina ha congruamente annotato in fatto che l'omissione del versamento dei contributi nella sua entità non era stata definita solo in base ad accertamenti induttivi - come lamenta la difesa anche con la presente impugnazione - ma anche dall'esame della documentazione contabile sequestrata dagli operanti nel 2009; per il periodo successivo si è rilevato che l'accertamento si fondò sulla ponderazione dei Mod 770, che la fallita aveva continuato a presentare nel 2009,2010, 2011 e 2012, evenienza dalla quale si è logicamente ricavato che la società continuava a pagare i dipendenti, essendo operativa e producendo reddito fino ad epoca prossima alla dichiarazione di fallimento. 2.1 La decisione dei Giudici territoriali è in tal modo coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 3 , Sentenza n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019) Rv. 277581. - 01 2.2. Per altro verso la pronunzia impugnata, avendo annotato che l'omissione contributiva era stata protratta per otto anni con due diversi amministratori, dei quali l'attuale ricorrente era stato per più tempo in carica, ed ammontava alla imponente somma complessiva di oltre 1.500mila euro, essendo, quindi, ascrivibile ad una opzione strategica nella gestione societaria, è in armonia con la lezione di questa Corte regolatrice. Più volte si è, infatti, affermato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali. Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Ud. (dep. 01/06/2018 )Rv. 273337;Sez 5, Sentenza n. 17355 del 12/03/2015 Ud. (dep. 24/04/2015 ) Rv. 264080. Massime precedenti Conformi: N. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, N. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, N. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, N. 15281 del 2017 Rv. 270046.2.3 D'altra parte, per rispondere in pieno alla doglianze della difesa va ricordato, in diritto, che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270877. 3.11 terzo motivo di ricorso, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture contabili, è parimenti inammissibile in quanto del tutto genericamente formulato attraverso la reiterazione della tesi della derubricazione del fatto- reato nella fattispecie di bancarotta semplice,tesi imperniata sulla distruzione casuale delle scritture a causa dell'allagamento avvenuto nei locali, già ampiamente e correttamente disattesa nei due giudizi di merito. Sul punto si è, infatti, annotato - alla pagina sei della sentenza in discussione - che dopo dieci mesi dall'allagamento, ad Ottobre 2019, la Guardia di Finanza procedette a verifica fiscale e reperì la documentazione contabile; il non secondario passaggio motivazionale non è specificamente contestato dalla difesa, che si è limitata ad affermare che la documentazione restituita dalla finanza al ricorrente non sarebbe la reale documentazione contabile,consistendo in ricevute fiscali. D'altra parte i Giudici meneghini hanno dato atto che nei motivi di appello si era rappresentato come gli investigatori avessero restituito i documenti contabili all'imputato ad Aprile 2011, con deduzione logicamente incompatibile con quella in questa sede proposta, che ne resta, quindi, smentita. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.10.2021 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 01048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris