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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24086/2026

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tti Tiziana, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiancarlo Gentile unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Barin.2448/2017 depositata il 20/07/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 5977/2018Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 24086/2026Data pubblicazione 27/07/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 21/07/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti Tiziana, rappresentati e difesi dall'avvocatoGiancarlo Gentile unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Barin.2448/2017 depositata il 20/07/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 5977/2018Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 24086/2026Data pubblicazione 27/07/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 21/07/2026Andreina Giudicepietro
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