CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato difen ore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata,/ il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha, solo parzialmente, confermato la misura degli arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. di quello stesso Ufficio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di tentata estorsione ( capo 6) e concorrenza illecita ( capo 6 bis), aggravate dalla finalità di agevolare la cosca mafiosa dei Forastefano, insediata nel territorio di Cassano allo Jonio e nella zona della Sibaride. Ha, invece, annullato l'ordinanza genetica, con riguardo all'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, per cui non ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA] avevano subito, nell'estate del 2016, un tentativo di estorsione da parte del boss [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonimo clan, il quale aveva agito, dapprima, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], legato alla cosca concorrente degli Abbruzzese (detta "Degli zingari") di Cassano allo Ionio, e, in un secondo momento, insieme all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a tale ultimo segmento dell'azione, e per quanto qui di interesse, secondo quanto riferito sia dal Pulignano che dal cognato, il Forastefano, presentatosi unitamente all'Elia presso l'azienda delle persone offese, "[OSCURATO:PERSONA]", aveva intimato loro di subappaltare alla ditta di Elia i lavori che il Pulignano stava svolgendo per il Comune di Cassano allo Ionio. Al rifiuto espresso di questi, il Forastefano lo aveva invitato a recarsi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto intraneo alla cosca di Forastefano, come da condanna definitiva), dove era detenuto, dietro minaccia che, in caso negativo, appena libero questi sarebbe "andato a cercarlo". In quel medesimo contesto il Forastefano intimava altresì al Pulignano di farsi da parte, evitando di partecipare alle gare pubbliche, per dare spazio all'Elia. 1.2. Il Tribunale del Riesame - ritenuta la attendibilità delle predette fonti di prova, e richiamando anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], inserito nella "[OSCURATO:PERSONA]", quanto alla attività estorsiva attuata dal Forastefano e dal Bevilacqua - ha superato le eccezioni difensive - facenti leva sulla conflittualità tra il clan Forastefano e quello degli Abbruzzese, i cui esponenti mai si sarebbero alleati, come invece riferito dai denuncianti - ravvisando, altresì, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., sotto entrambi i profili in esso enunciati. 1.3. Quanto al profilo cautelare, il Tribunale di Catanzaro, dato atto della presunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria, ha escluso la sussistenza di elementi idonei a vincerla, non essendo emersi elementi significativi di rescissione dei rapporti dell'indagato con ambienti criminali, nonostante il tempo trascorso dai fatti, ed ha confermato la misura degli arresti domiciliari. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si sostiene l'intento calunniatorio delle persone offese che, non avendo sporto denuncia, solo in sede di sommarie informazioni hanno chiamato in causa l'Elia, ritenendolo un loro concorrente competitivo nell'assegnazione degli appalti comunali. L'inattendibilità delle loro dichiarazioni emerge anche dalla circostanza che la società dell'Elia, Evergreen, sarebbe stata costituita solo successivamente ai fatti narrati. 2.2. Analogo vizio è dedotto con il secondo motivo in relazione al profilo cautelare, denunciandosi il limite di una motivazione apodittica, che neppure ha adeguatamente scrutinato l'incidenza del fattore tempo, ai fini della attualità delle esigenze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. E' manifestamente infondato il primo motivo, con il quale si contesta il giudizio di attendibilità dei denuncianti, sostenendone l'intento calunniatorio, giacchè non tiene conto delle puntuali e specifiche osservazioni svolte dal Tribunale distrettuale, che, oltre ad avere esplicitato le ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese - segnalando le spiegazioni fornite proprio dai denuncianti, quanto all'intento di sottrarsi a fraintendimenti, anche investigativi, circa i rapporti con i Forastefano - ha affermato la totale infondatezza della tesi che vorrebbe accreditare l'attualità di contrasti tra quest'ultimo gruppo e quello degli Abbruzzese, ed ha valorizzato i riscontri provenienti dalle dichiarazioni, coerenti con quelle dei denuncianti, di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La versione che la Difesa tenta di veicolare risulta, infatti, smentita dai risultati di altre indagini, richiamate dall'ordinanza, che danno conto della pax mafiosa da tempo instauratasi tra i due gruppi, che sono giunti, nel tempo, ad attuare attività estorsive in cooperazione, come emerso anche nel presente procedimento, cosicchèx non può stupire, né fondare una contraddittorietà delle dichiarazioni dei denuncianti, che, in tale contesto relazionale, il Forastefano si sia presentato alle persone offese accompagnato, la prima volta, da un esponente della avversa consorteria. 2. E' infondato anche il secondo motivo, che attinge il profilo cautelare, in specie, quello della attualità delle esigenze. Ancora una volta, la Difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, giacchè il Tribunale distrettuale, nello scrutinare tale profilo, ha sottolineato come la società dell'Elia - a fronte di una ravvisata tendenza dell'imprenditore ricorrente a relazionarsi con figure di spicco inserite in contesti di criminalità organizzata, non essendo emersa una successiva rescissione dei rapporti con tali ambienti - "ha continuato negli anni a operare nel settore agricolo nello stesso ambito territoriale in cui sono avvenuti i fatti, e, soprattutto, dove la cosca Forastefano è risultata ancora attiva al momento dell'intervento cautelare". 3.4. E' noto che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, con riferimento, per quanto qui di interesse, ai reati aggravati ai sensi dell'art. 7 cit., può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione di elementi quali il tempo trascorso o la durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236).3.6. Si è altresì chiarito nella giurisprudenza di questa Corte che l'antinomia tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale; secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., nel senso che l' "attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari devono intendersi, salvo 'prova contraria', insite proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare formulato ex ante dal legislatore (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"). Pertanto, non può essere attribuito rilievo ad elementi neutri - quale il decorso del tempo - in assenza di dati concreti dai quali sia possibile desumere l'allontanamento dell'indagato dalle logiche criminali nell'ambito delle quali sono stati commessi i reati per i quali è stato adottato il titolo cautelare. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quelli aggravati dall'art. 7 I. 203/1991), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo 'prova contraria' (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. In tal senso, è stato affermato che la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. I, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 1/10/2015, dep. 2016, Calandrino); sicché, la presunzione relativa di pericolosità sociale in commento può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 5, n. 52303 de114/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Rv. 273631; Sez. 1 , Sez. 1 n. 23113 del 19/10/2018 Rv. 276316).5. Le suddette considerazioni dimostrano la correttezza del provvedimento impugnato e la sua conformità ai principi di diritto affermati nella materia cautelare, giacchè il Tribunale, con adeguato scrutinio, ha escluso che il ricorrente abbia dimostrato di avere compiuto scelte dissociative con riguardo alla pregressa adesione al contesti di criminalità organizzata. La valutazione del Tribunale distrettuale, congruamente esplicitata in motivazione, appare coerente con le premesse in fatto, sicchè non sono riscontrabili i dedotti vizi motivazionali. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom