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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25406/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23226-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CHIETI; - intimata - avverso la sentenza n. 54/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23226 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg .23226/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ri :enuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Abruzzo, che su impugnazione del contribuente avverso l'avviso di intimazione avente ad oggetto l'accertamento del reddito IRPEF per l'anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Francavilla al Mare, ha respinto l'appello dello stesso.

La (TR, nel rigettare l'appello, col quale il Pizzi rilevava un errore nella dichiarazione dei redditi del 2010, (nella quale avrebbe erroneamente incli,:ata una somma in eccedenza e l'omessa contabilizzazione di tre fatture), per la quale sarebbero decorsi i termini di decadenza per l'azione accertativa, ha ritenuto, in base alla documentazione prodotta, coiclusivamente corretto il recupero a tassazione della differenza fra i c)mpensi percepiti e quelli dichiarati.

L'Ufficio è rimasto intimato.

Il ricorrente deposita memoria adesiva.

Ce r siderato che:

1. Con il primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del art. 132, comma 1, n.4 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.:: in quanto la CTR immotivamente non ha reso in alcuna coisiderazione le deduzioni ed eccezioni forniti dall'esponente, limi.:andosi a rendere una motivazione apparente.

2. Si premette che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione non co3tituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi apo-opriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per ca ;:azione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. chi., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360 (Cass. 1370/2013).

3. In cssequio ai principi di questa Corte, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della co T missione tributaria regionale completamente carente dellillustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a dis attenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla se itenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta atInverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 28113 del 2013).

4. In sostanza, la sentenza di appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consente in alcun modo di ritinere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di .rfondatezza dei motivi (Cass. 7268/2006; Cass. 15483/2008; Cass.7347/2012; Cass. 25856/2016).

5. Nella specie, la CTR nella sentenza impugnata, dopo avere riportato i fatti di causa, dai quali emergeva la contestazione del contribuente quanto alla decadenza dell'Amministrazione in relazione all accertamento per l'anno 2010 e gli elementi comunque contenuti dela dichiarazione relativa al 2010 su somme dichiarate in eccedenza e omessa contabilizzazione di tre fatture, ha conclusivamente statuito che "a fronte di compensi percepiti per euro 39.863,48 il Pizzi ne aveva dichiarati 14.636, con conseguente corretto recupero a tassazione della differenza di euro 18.061,00".

Sussiste pertanto il vizio di motivazione dei Jnciato, evidenziandosi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando, come nella fattispecie, non vi sia una idonea motivazione, coerente con i motivi di appello dedotti, che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 3819/2020).

E. Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va cassata e rinviata alla CTR dell'Abruzzo anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23226-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CHIETI; - intimata - avverso la sentenza n. 54/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23226 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg .23226/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ri :enuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Abruzzo, che su impugnazione del contribuente avverso l'avviso di intimazione avente ad oggetto l'accertamento del reddito IRPEF per l'anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Francavilla al Mare, ha respinto l'appello dello stesso. La (TR, nel rigettare l'appello, col quale il Pizzi rilevava un errore nella dichiarazione dei redditi del 2010, (nella quale avrebbe erroneamente incli,:ata una somma in eccedenza e l'omessa contabilizzazione di tre fatture), per la quale sarebbero decorsi i termini di decadenza per l'azione accertativa, ha ritenuto, in base alla documentazione prodotta, coiclusivamente corretto il recupero a tassazione della differenza fra i c)mpensi percepiti e quelli dichiarati. L'Ufficio è rimasto intimato. Il ricorrente deposita memoria adesiva. Ce r siderato che: 1. Con il primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del art. 132, comma 1, n.4 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.p.:: in quanto la CTR immotivamente non ha reso in alcuna coisiderazione le deduzioni ed eccezioni forniti dall'esponente, limi.:andosi a rendere una motivazione apparente. 2. Si premette che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione non co3tituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi apo-opriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per ca ;:azione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. chi., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al numero 4 del citato art. 360 (Cass. 1370/2013). 3. In cssequio ai principi di questa Corte, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della co T missione tributaria regionale completamente carente dellillustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a dis attenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla se itenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta atInverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 28113 del 2013). 4. In sostanza, la sentenza di appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consente in alcun modo di ritinere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di .rfondatezza dei motivi (Cass. 7268/2006; Cass. 15483/2008; Cass.7347/2012; Cass. 25856/2016). 5. Nella specie, la CTR nella sentenza impugnata, dopo avere riportato i fatti di causa, dai quali emergeva la contestazione del contribuente quanto alla decadenza dell'Amministrazione in relazione all accertamento per l'anno 2010 e gli elementi comunque contenuti dela dichiarazione relativa al 2010 su somme dichiarate in eccedenza e omessa contabilizzazione di tre fatture, ha conclusivamente statuito che "a fronte di compensi percepiti per euro 39.863,48 il Pizzi ne aveva dichiarati 14.636, con conseguente corretto recupero a tassazione della differenza di euro 18.061,00". Sussiste pertanto il vizio di motivazione dei Jnciato, evidenziandosi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando, come nella fattispecie, non vi sia una idonea motivazione, coerente con i motivi di appello dedotti, che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 3819/2020). E. Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va cassata e rinviata alla CTR dell'Abruzzo anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla [OSCURATO:PERSONA]
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