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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 37446/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 5.3.2021, aveva rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto [OSCURATO:PERSONA], formulata ai sensi dell'art. 297, c.p.p.

2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, posto che il giudice dell'impugnazione cautelare, violando il dictum della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione, nuovamente non si confronta con le articolate censure difensive, sostenendo che, al di là delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato acquisito nel procedimento "Rinascita" alcun dato di riscontro in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], laddove in tale procedimento erano, invece, confluiti gli esiti del procedimento "Conquista", alla luce dei quali si evince che l'omicidio del Belsito si inquadrava in una più ampia strategia di espansione criminale elaborata dalla famiglia Bonavota, che aveva condotto anche agli omicidi di Cracolici e IDi Leo, organizzazione nella quale militava il [OSCURATO:PERSONA], con compiti di supporto logistico nell'organizzazione degli omicidi, come dichiarato dal Mantella.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], valorizzate dal giudice dell'impugnazione cautelare, rileva il ricorrente che esse non possono considerarsi nuove e sopravvenute rispetto all'ordinanza del procedimento "Rinascita", in quanto antecedenti all'emissione del suddetto titolo cautelare e già ampiamente vagliate.

Senza tacere che tali dichiarazioni, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, non rappresentano l'unico elemento idoneo a disvelare la causale del delitto, da ricondurre all'astio provato dai Bonavota nei confronti del Belsito in ragione della relazione extraconiugale di quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], uomo dei Bonavota, evidenziata dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione nell'ambito del procedimento "Rinascita', che consentivano anche di individuare nei Bonavota i mandanti dell'omicidio.

Con requisitoria scritta del 14.3.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto.

4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati.

Giova premettere che "[OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto, il 19 dic:embre 2019, da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato, nell'ambito del procedimento c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]», del delitto di associazione mafiosa, quale esponente del clan Bonavota.

Successivamente, il 14 gennaio 2021, è stato raggiunto da un distinto titolo cautelare, relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2004.

Il giudizio di gravità indiziaria in ordine a tale episodio poggia, tra l'altro, sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], momenti attuativi del ruolo — di addetto agli adempimenti logistici connessi all'esecuzione dei delitti — assegnatogli in termini generali nell'ambito della cosca, che egli avrebbe svolto anche in occasione dell'uccisione di Belsito.

Le dichiarazioni di Mantella, indicate a riscontro delle dichiarazioni aliunde acquisite a carico di [OSCURATO:PERSONA] (specie nella parte in c:ui egli assume che «quando si trattava di compiere degli omicidi, i vertici del clan incaricavano [OSCURATO:PERSONA], anche se, nella fase logistica partecipava pure [OSCURATO:PERSONA] recuperando le macchine rubate e trasportando le armi da utilizzare»), sono state utilizzate, nel procedimento c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]», a fondamento dell'assunto della sua militanza nella compagine di `ndrangheta.

Mantella, d'altro canto, aveva parlato del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] già nei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione del maggio del 2016, specificando che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito il primo di una serie di delitti che Mantella e gli altri esecutori materiali avrebbero dovuto compiere su incarico del gruppo Bonavota.

A carico di [OSCURATO:PERSONA] si pongono, poi, in ordine all'addebito omicidiario e con specifico riferimento alla riconducibilità del grave fatto di sangue alla responsabilità dei Bonavota, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lui pure collaboratore di giustizia, e due intercettazioni, tutti elementi di prova già acquisiti nel procedimento c.d.

«[OSCURATO:PERSONA]".

Nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione il 13.4.2022, il Collegio decidente, fatta tale necessaria premessa, censurava, in quanto apodittica, la motivazione del giudice dell'impugnazione cautelare, che si era limitato ad affermare come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avessero consentito di ritenere "che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] valutata ai fini della seconda ordinanza era certamente diversa da quella valutata ai fini della prima ordinanza".

Tale lacuna è stata sanata dal giudice del rinvio, che ha riempito di contenuto l'affermazione, invero tautologica, del giudice del provvedimento annullato, evidenziando, con argomentazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, come l'Arena abbia "precisalo in modo specifico che alla base dell'omicidio vi fosse in primo luogo una relazione extra-coniugale che il Belsito aveva avviato con la sorella di [OSCURATO:PERSONA], uomo dei Bonavota", circostanza che aveva consentito ai Bonavota, comunque interessati a eliminare il Belsito nel quadro della strategia di dominio criminale da essi perseguita, di giustificare l'omicidio con il pretesto di un movente d'onore, unico modo per ottenere il consenso dell'organizzazione ‘ndranghetistica di riferimento, in considerazione della caratura criminale della vittima.

Del tutto condivisibile, pertanto, appare l'epilogo decisorio cui, sulla base di tali premesse, giunge il giudice di merito„ rilevando come "tali dichiarazioni confermano e precisano quelle del Mantella", aggiungendo a esse "un elemento di riscontro necessario al conseguimento della gravità indiziaria anche se non menzionano il [OSCURATO:PERSONA] e il suo ruolo precisato dal Mantella". (cfr. p. 3).

Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne ia valenza indiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione della congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovrà considerare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle imputazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo: cfr. Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391, nonché, nello stesso senso, Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Rv. 265437).

Principi ribaditi in un più recente arresto, in cui si è evidenziato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, come nel caso del Barberi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (cfr. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291; Sez. 3, n. 28197 del 4/6/2020).

Questo profilo era stato specificamente ed esaustivamente affrontato dai giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di retrodatazione ex art. 297, co. 3, c.p.p., il quale aveva evidenziato, tra l'altro, come "l'apprezzamento della sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato possibile solo attraverso la rielaborazicne dei dati disponibili, avvenuta con l'informativa depositata il 27 marzo 2020 - in epoca, quindi, successiva rispetto all'esecuzione dell'ordinanza cautelare riferita al reato associativo - che ha consentito di individuare, grazie all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], i mandanti nei fratelli Bonavota, circostanza che, come detto, refluisce anche sul vaglio della posizione di [OSCURATO:PERSONA]" .

Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza di annullamento con rinvio, ha osservato come, "in punto di diritto, l'impossibilità di discernere, nel mare magnum, delle informazioni presenti nel fascicolo c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]", quelle direttamente afferenti al gravissimo fatto di sangue, che solo la successiva informativa del marzo 2020 ha consentito di apprezzare, nella loro obiettiva consistenza, prima ancora che per la loro attitudine a integrare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente", sia conforme al menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. p. 3 e p. 6), concentrando le sue censure non su tale orientamento ermeneutico, ma sull'incidenza delle dichiarazioni dell'Arena sulla consistenza del quadro indiziario.

Profilo, come si è detto, affrontato e risolto esaurientemente dal giudice del provvedimento oggetto di ricorso, che ha„ al contempo, anche evidenziato l'inconsistenza del contenuto (generico) delle conversazioni oggetto di captazione a fungere da puntuale e apprezzabile elemento di riscontro alle dichiarazioni del Mantella.A fronte di tale complesso argomentativo, le censure difensive non colgono nel segno.

Il ricorrente non affronta specificamente il tema, invero decisivo in punto di diritto, della nozione di desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza coercitiva nei sensi indicati dal menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità, limitandosi, quarto alle dichiarazioni dell'Arena, ad affermarne l'anteriorità rispetto all'adozione dell'ordinanza resa nell'ambito del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]' e a sostenere che il narrato del suddetto collaboratore di giustizia sia "stato vagliato ampiamente nell'ambito della stessa".

Quanto alle conversazioni oggetto di captazione, che, secondo il ricorrente, fungerebbero da elementi di riscontro alle dichia-azioni accusatorie del Mantella, dimostrando l'esistenza di un astio da parte dei Bonavota nei confronti del Belsito, proprio in ragione della sua relazione extra-coniugale, e, per altro verso, la "notoria" riconducibilità ai Bonavota di una serie di delitti, tra cui quello in danno del Belsito, desunta dalla circostanza che i Belsito avevano "tolto il saluto" ai Bonavota, dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non può non rilevarsi come l'assunto difensivo non possa condividersi, in considerazione della estrema genericità di tali elementi, al pari di quelli indicati dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al procedimento "Conquista", rispetto al contributo ben più specifico fornito dall'Arena, nei termini chiariti dal giudice_ dell'impugnazione cautelare.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, A c,e3V-,i dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catanzaro, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 5.3.2021, aveva rigettato la richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto [OSCURATO:PERSONA], formulata ai sensi dell'art. 297, c.p.p. 2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, posto che il giudice dell'impugnazione cautelare, violando il dictum della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione, nuovamente non si confronta con le articolate censure difensive, sostenendo che, al di là delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato acquisito nel procedimento "Rinascita" alcun dato di riscontro in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], laddove in tale procedimento erano, invece, confluiti gli esiti del procedimento "Conquista", alla luce dei quali si evince che l'omicidio del Belsito si inquadrava in una più ampia strategia di espansione criminale elaborata dalla famiglia Bonavota, che aveva condotto anche agli omicidi di Cracolici e IDi Leo, organizzazione nella quale militava il [OSCURATO:PERSONA], con compiti di supporto logistico nell'organizzazione degli omicidi, come dichiarato dal Mantella. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], valorizzate dal giudice dell'impugnazione cautelare, rileva il ricorrente che esse non possono considerarsi nuove e sopravvenute rispetto all'ordinanza del procedimento "Rinascita", in quanto antecedenti all'emissione del suddetto titolo cautelare e già ampiamente vagliate. Senza tacere che tali dichiarazioni, a differenza di quanto affermato dai giudici di merito, non rappresentano l'unico elemento idoneo a disvelare la causale del delitto, da ricondurre all'astio provato dai Bonavota nei confronti del Belsito in ragione della relazione extraconiugale di quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], uomo dei Bonavota, evidenziata dal contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione nell'ambito del procedimento "Rinascita', che consentivano anche di individuare nei Bonavota i mandanti dell'omicidio. Con requisitoria scritta del 14.3.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati. Giova premettere che "[OSCURATO:PERSONA] è stato raggiunto, il 19 dic:embre 2019, da ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato, nell'ambito del procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]», del delitto di associazione mafiosa, quale esponente del clan Bonavota. Successivamente, il 14 gennaio 2021, è stato raggiunto da un distinto titolo cautelare, relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2004. Il giudizio di gravità indiziaria in ordine a tale episodio poggia, tra l'altro, sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], momenti attuativi del ruolo — di addetto agli adempimenti logistici connessi all'esecuzione dei delitti — assegnatogli in termini generali nell'ambito della cosca, che egli avrebbe svolto anche in occasione dell'uccisione di Belsito. Le dichiarazioni di Mantella, indicate a riscontro delle dichiarazioni aliunde acquisite a carico di [OSCURATO:PERSONA] (specie nella parte in c:ui egli assume che «quando si trattava di compiere degli omicidi, i vertici del clan incaricavano [OSCURATO:PERSONA], anche se, nella fase logistica partecipava pure [OSCURATO:PERSONA] recuperando le macchine rubate e trasportando le armi da utilizzare»), sono state utilizzate, nel procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]», a fondamento dell'assunto della sua militanza nella compagine di `ndrangheta. Mantella, d'altro canto, aveva parlato del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] già nei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione del maggio del 2016, specificando che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ha costituito il primo di una serie di delitti che Mantella e gli altri esecutori materiali avrebbero dovuto compiere su incarico del gruppo Bonavota. A carico di [OSCURATO:PERSONA] si pongono, poi, in ordine all'addebito omicidiario e con specifico riferimento alla riconducibilità del grave fatto di sangue alla responsabilità dei Bonavota, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lui pure collaboratore di giustizia, e due intercettazioni, tutti elementi di prova già acquisiti nel procedimento c.d. «[OSCURATO:PERSONA]". Nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione il 13.4.2022, il Collegio decidente, fatta tale necessaria premessa, censurava, in quanto apodittica, la motivazione del giudice dell'impugnazione cautelare, che si era limitato ad affermare come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avessero consentito di ritenere "che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] valutata ai fini della seconda ordinanza era certamente diversa da quella valutata ai fini della prima ordinanza". Tale lacuna è stata sanata dal giudice del rinvio, che ha riempito di contenuto l'affermazione, invero tautologica, del giudice del provvedimento annullato, evidenziando, con argomentazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, come l'Arena abbia "precisalo in modo specifico che alla base dell'omicidio vi fosse in primo luogo una relazione extra-coniugale che il Belsito aveva avviato con la sorella di [OSCURATO:PERSONA], uomo dei Bonavota", circostanza che aveva consentito ai Bonavota, comunque interessati a eliminare il Belsito nel quadro della strategia di dominio criminale da essi perseguita, di giustificare l'omicidio con il pretesto di un movente d'onore, unico modo per ottenere il consenso dell'organizzazione ‘ndranghetistica di riferimento, in considerazione della caratura criminale della vittima. Del tutto condivisibile, pertanto, appare l'epilogo decisorio cui, sulla base di tali premesse, giunge il giudice di merito„ rilevando come "tali dichiarazioni confermano e precisano quelle del Mantella", aggiungendo a esse "un elemento di riscontro necessario al conseguimento della gravità indiziaria anche se non menzionano il [OSCURATO:PERSONA] e il suo ruolo precisato dal Mantella". (cfr. p. 3). Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne ia valenza indiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione della congruità di tale lasso di tempo compete al giudice di merito, il quale dovrà considerare la complessità della regiudicanda, il numero degli imputati e delle imputazioni, la mole del materiale da esaminare ed ogni altro elemento di rilievo: cfr. Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Rv. 268391, nonché, nello stesso senso, Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Rv. 265437). Principi ribaditi in un più recente arresto, in cui si è evidenziato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, come nel caso del Barberi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (cfr. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291; Sez. 3, n. 28197 del 4/6/2020). Questo profilo era stato specificamente ed esaustivamente affrontato dai giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di retrodatazione ex art. 297, co. 3, c.p.p., il quale aveva evidenziato, tra l'altro, come "l'apprezzamento della sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è stato possibile solo attraverso la rielaborazicne dei dati disponibili, avvenuta con l'informativa depositata il 27 marzo 2020 - in epoca, quindi, successiva rispetto all'esecuzione dell'ordinanza cautelare riferita al reato associativo - che ha consentito di individuare, grazie all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], i mandanti nei fratelli Bonavota, circostanza che, come detto, refluisce anche sul vaglio della posizione di [OSCURATO:PERSONA]" . Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza di annullamento con rinvio, ha osservato come, "in punto di diritto, l'impossibilità di discernere, nel mare magnum, delle informazioni presenti nel fascicolo c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", quelle direttamente afferenti al gravissimo fatto di sangue, che solo la successiva informativa del marzo 2020 ha consentito di apprezzare, nella loro obiettiva consistenza, prima ancora che per la loro attitudine a integrare gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente", sia conforme al menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. p. 3 e p. 6), concentrando le sue censure non su tale orientamento ermeneutico, ma sull'incidenza delle dichiarazioni dell'Arena sulla consistenza del quadro indiziario. Profilo, come si è detto, affrontato e risolto esaurientemente dal giudice del provvedimento oggetto di ricorso, che ha„ al contempo, anche evidenziato l'inconsistenza del contenuto (generico) delle conversazioni oggetto di captazione a fungere da puntuale e apprezzabile elemento di riscontro alle dichiarazioni del Mantella.A fronte di tale complesso argomentativo, le censure difensive non colgono nel segno. Il ricorrente non affronta specificamente il tema, invero decisivo in punto di diritto, della nozione di desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza coercitiva nei sensi indicati dal menzionato orientamento della giurisprudenza di legittimità, limitandosi, quarto alle dichiarazioni dell'Arena, ad affermarne l'anteriorità rispetto all'adozione dell'ordinanza resa nell'ambito del procedimento "[OSCURATO:PERSONA]' e a sostenere che il narrato del suddetto collaboratore di giustizia sia "stato vagliato ampiamente nell'ambito della stessa". Quanto alle conversazioni oggetto di captazione, che, secondo il ricorrente, fungerebbero da elementi di riscontro alle dichia-azioni accusatorie del Mantella, dimostrando l'esistenza di un astio da parte dei Bonavota nei confronti del Belsito, proprio in ragione della sua relazione extra-coniugale, e, per altro verso, la "notoria" riconducibilità ai Bonavota di una serie di delitti, tra cui quello in danno del Belsito, desunta dalla circostanza che i Belsito avevano "tolto il saluto" ai Bonavota, dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non può non rilevarsi come l'assunto difensivo non possa condividersi, in considerazione della estrema genericità di tali elementi, al pari di quelli indicati dal [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al procedimento "Conquista", rispetto al contributo ben più specifico fornito dall'Arena, nei termini chiariti dal giudice_ dell'impugnazione cautelare. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, A c,e3V-,i dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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