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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09781/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’ammissione dello stesso alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 47 ter Ord. pen., 3 e 27 Cost. per essere stata affermata l’automatica ostatività della mancanza di un domicilio in Italia per l’ammissione alle misure richieste, con conseguente travisamento della funzione delle misure alternative.

L’avere motivato il diniego sulla scorta della sola circostanza che il ricorrente vive negli [OSCURATO:PERSONA] e non dispone di un domicilio in Italia integra una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena, oltre che con le disposizioni che disciplinano le misure alternative.

Il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia disposto più rinvii per consentire il reperimento di una struttura disponibile ad accogliere il condannato dimostra come l’organo giudicante fosse consapevole delle difficoltà derivanti dalla condizione di straniero che non può, tuttavia, andare a detrimento della sua posizione esecutiva.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per difetto di motivazione su punti decisivi quali, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il ricorrente si trovava in una condizione di sostanziale irreperibilità di fatto; circostanza che non trova riscontro negli atti e che non è stata adeguatamente illustrata.

Inoltre, il Tribunale ha omesso di prendere in esame la risalenza dei fatti commessi e la positiva evoluzione della personalità del condannato, così come l’impegno dello stesso a reperire una struttura idonea.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse in punto di disponibilità di un domicilio in Italia ai fini dell’ammissione alle misure alternative da parte di soggetto che, pacificamente, non dispone di un valido permesso di soggiorno che ne permetta la permanenza lecita sul territorio nazionale.

Benché il procedimento di sorveglianza sia stato differito per ben cinque udienze (anche questa è circostanza non contestata) il ricorrente non ha allegato la disponibilità di un domicilio effettivo in Italia.

In termini ineccepibili, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha tratto la conclusione che si verte in tema di soggetto che versa in una condizione di irreperibilità di fatto.

Si tratta di situazione non sconosciuta alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, sul punto, ha affermato il principio per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità in capo al condannato di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento» (Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 - 01).

Il ricorso è calibrato su censure generiche sganciate dal contenuto effettivo della decisione, sostanziandosi nella invocazione dei principi di rieducazione, non discriminazione e completezza delle verifiche spettanti al Tribunale di sorveglianza che, se pure, astrattamente condivisibili, non colgono effettive lacune motivazionali o concrete violazioni di legge da parte dei giudici di merito.

Vi è che la mancata indicazione di un domicilio in Italia preclude, in assoluto, oltre alla possibilità di esecuzione della misura della detenzione domiciliare, anche quella dell’affidamento in prova non essendovi alcuna possibilità di operare i dovuti controlli e le verifiche necessarie affinché il percorso del condannato che abbia avviato la revisione critica (della quale, nel caso di specie, non vi è neppure l’allegazione) possa essere seguito proficuamente grazie alla pronta reperibilità dell’interessato.

3. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’ammissione dello stesso alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 47 e 47 ter Ord. pen., 3 e 27 Cost. per essere stata affermata l’automatica ostatività della mancanza di un domicilio in Italia per l’ammissione alle misure richieste, con conseguente travisamento della funzione delle misure alternative. L’avere motivato il diniego sulla scorta della sola circostanza che il ricorrente vive negli [OSCURATO:PERSONA] e non dispone di un domicilio in Italia integra una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena, oltre che con le disposizioni che disciplinano le misure alternative. Il fatto che il Tribunale di sorveglianza abbia disposto più rinvii per consentire il reperimento di una struttura disponibile ad accogliere il condannato dimostra come l’organo giudicante fosse consapevole delle difficoltà derivanti dalla condizione di straniero che non può, tuttavia, andare a detrimento della sua posizione esecutiva. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per difetto di motivazione su punti decisivi quali, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il ricorrente si trovava in una condizione di sostanziale irreperibilità di fatto; circostanza che non trova riscontro negli atti e che non è stata adeguatamente illustrata. Inoltre, il Tribunale ha omesso di prendere in esame la risalenza dei fatti commessi e la positiva evoluzione della personalità del condannato, così come l’impegno dello stesso a reperire una struttura idonea. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse in punto di disponibilità di un domicilio in Italia ai fini dell’ammissione alle misure alternative da parte di soggetto che, pacificamente, non dispone di un valido permesso di soggiorno che ne permetta la permanenza lecita sul territorio nazionale. Benché il procedimento di sorveglianza sia stato differito per ben cinque udienze (anche questa è circostanza non contestata) il ricorrente non ha allegato la disponibilità di un domicilio effettivo in Italia. In termini ineccepibili, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha tratto la conclusione che si verte in tema di soggetto che versa in una condizione di irreperibilità di fatto. Si tratta di situazione non sconosciuta alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, sul punto, ha affermato il principio per cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità in capo al condannato di un domicilio idoneo allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento» (Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 - 01). Il ricorso è calibrato su censure generiche sganciate dal contenuto effettivo della decisione, sostanziandosi nella invocazione dei principi di rieducazione, non discriminazione e completezza delle verifiche spettanti al Tribunale di sorveglianza che, se pure, astrattamente condivisibili, non colgono effettive lacune motivazionali o concrete violazioni di legge da parte dei giudici di merito. Vi è che la mancata indicazione di un domicilio in Italia preclude, in assoluto, oltre alla possibilità di esecuzione della misura della detenzione domiciliare, anche quella dell’affidamento in prova non essendovi alcuna possibilità di operare i dovuti controlli e le verifiche necessarie affinché il percorso del condannato che abbia avviato la revisione critica (della quale, nel caso di specie, non vi è neppure l’allegazione) possa essere seguito proficuamente grazie alla pronta reperibilità dell’interessato. 3. Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricor
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