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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20147/2026

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te di appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazionestradale, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensionecondizionale e non menzione, nonché alla sospensione della patente di guida peranni due.Secondo l'imputazione, il 17 gennaio 2015, alle ore 18:30 circa, l'imputato,alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] lungo via G. Impallomeni di Milazzo, in direzioneNord-Sud, investì con la parte anteriore destra del veicolo il pedone AlacquaGiuseppe, che decedette il 6 febbraio 2015 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Messinaper le lesioni riportate.Nel rigettare il primo motivo di appello, la Corte ha ritenuto attendibile laricostruzione già accolta in primo grado e ha reputato plausibile che la vittimastesse attraversando la carreggiata in senso ortogonale anche alla luce delledichiarazioni del teste Trimboli, che l'aveva vista poco prima nel centro anzianisituato sul lato opposto della strada rispetto alla direzione di marcia dell'imputato.Ha tuttavia osservato che, anche seguendo la diversa ricostruzione difensiva,secondo cui il pedone procedeva lungo la carreggiata in senso contrario al veicolo,la responsabilità del conducente non sarebbe stata esclusa, poiché una guida piùprudente avrebbe consentito l'avvistamento tempestivo del pedone e l'evitamentodell'investimento.

A sostegno di questa conclusione ha valorizzato l'assenza ditracce di frenata o di detriti, l'arresto del veicolo circa dodici metri oltre la tracciaematica rinvenuta in uno stallo di sosta sul lato destro della carreggiata, nonché ilrilievo del consulente della difesa secondo cui la percezione del pericolo avevasostanzialmente coinciso con l'impatto.La Corte distrettuale, quanto alla velocità, ha ritenuto non decisivo il suovalore in sé, osservando che, anche se contenuta entro il limite di cinquantachilometri orari, la condotta restava colposa per violazione dell'art. 141 cod.strada, avuto riguardo alle condizioni concrete del luogo, caratterizzato da scarsailluminazione, presenza di attraversamenti pedonali nelle vicinanze, segnaletica dipericolo, pavimentazione in lastre di pietra e assenza di ostacoli alla visuale.

Hainoltre escluso che la condotta della vittima, che camminava sulla carreggiata inviolazione dell'art. 190 cod. strada, integrasse causa sopravvenuta da solasufficiente a determinare l'evento, ravvisando al più una concausa non interruttivadel nesso eziologico, poiché, in ambito urbano, la presenza di un pedone sullacarreggiata, anche fuori dagli spazi a lui riservati, non costituisce evenienzaeccezionale.La Corte di appello ha infine respinto il secondo motivo di appello, relativoall'art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'esito letale del sinistro, e il terzo motivo,diretto a ottenere una riduzione della pena e ulteriori benefici, rilevando che lapena applicata coincideva con il minimo edittale, teneva già conto della condottacolposa della vittima attraverso il giudizio di equivalenza tra attenuanti generichee aggravante contestata e che i benefici di legge erano già stati concessi in primogrado.2.

Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 40, 41, 43 e 589cod.pen., nonché degli artt. 141 e 190 cod. strada, sostenendo che la Corte diappello avrebbe svuotato di contenuto i principi di causalità e colpevolezza,sulla carreggiata, di sera, fuori dagli attraversamenti pedonali e, secondo laprospettazione difensiva, in direzione contraria al veicolo.Il ricorrente assume che, in mancanza di indici concreti idonei a far prevederela presenza del pedone sulla traiettoria del mezzo, la condotta della persona offesadebba essere qualificata come fattore eccezionale e imprevedibile, estraneoall'area di rischio governata dalla regola cautelare.Contesta inoltre l'applicazione dell'art. 141 cod. strada, ritenendo che la Cortene abbia fatto una clausola di responsabilità oggettiva, senza svolgere il necessariogiudizio controfattuale sulla condotta alternativa doverosa e sulla sua efficaciacausale.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine allaricostruzione della dinamica, alla valutazione della condotta delle parti eall'apprezzamento delle prove tecniche.Lamenta, in particolare, che la tesi dell'attraversamento ortogonale sia statadesunta in modo illogico dalla deposizione del teste Trimboli; che le conclusionidei consulenti della difesa, i quali avevano prospettato una marcia longitudinaledel pedone in senso contrario al veicolo, siano state disattese con argomentazioneassertiva; che l'assenza di tracce di frenata sia stata interpretata come indice didistrazione, senza considerare l'ipotesi alternativa dell'improvvisa inevitabilitàdell'urto; e che siano stati omessi fatti decisivi, con particolare riguardo allatraiettoria del pedone e all'incidenza dell'angolo cieco determinato dal montanteanteriore destro del veicolo sull'avvistabilità.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Giova ricordare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudicedi legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito(cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482-01).Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamentodella decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampiarassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, poiché dà luogo a viziodella motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo adisarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto delladecisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, Rv.271227-01;Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).2.

Tanto premesso, infondato è il primo motivo, con il quale si deduce che lacondotta del pedone integrerebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente adeterminare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod.pen.In materia di circolazione stradale, l'interruzione del nesso eziologico puòconfigurarsi soltanto quando il comportamento della vittima presenti caratteri dieccezionalità tali da renderlo eccentrico rispetto all'area di rischio che la condottacolposa dell'agente è chiamata a governare; diversamente, la condotta dellapersona offesa può rilevare al più come concausa, eventualmente incidente sultrattamento sanzionatorio, ma non idonea di per sé ad elidere la responsabilità(Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223;Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013,Rv. 255288).Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione non manifestamenteillogica, hanno escluso che la condotta del pedone presentasse connotati diradicale anomalia tali da porsi come fattore interruttivo.Come emerge dalla decisione impugnata, la dinamica si è sviluppata in uncontesto urbano, in ora serale, in un tratto con segnaletica di pericolo e conpresenza di utenti vulnerabili — anche al di fuori degli spazi loro riservati — nonè, in sé, evenienza del tutto imprevedibile.In tale contesto, il principio di affidamento non opera in termini assoluti.In tal senso si è affermato che, in tema di responsabilità colposa da sinistristradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione allecaratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che ilconducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione,tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmenteprevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176 – 01, in cui la Corte haritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadinapoco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana,di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco"di apposito sottopassaggio)D’altro canto, l'utente della strada può certamente confidare, entro limitiragionevoli, che gli altri si conformino alle regole di prudenza e di circolazione;tuttavia questo affidamento presuppone, a sua volta, che egli tenga una condottadiligente e mantenga il controllo della situazione di guida.Ne consegue che il conducente il quale ometta un'adeguata vigilanza sullastrada non può invocare il principio per neutralizzare le conseguenze della propriadisattenzione, salvo che risulti accertato un comportamento della vittima del tuttoeccentrico e avulso dall'area di rischio governata dalla regola cautelare violata.Il ricorrente neppure deduce una condotta del pedone così anomala darendere l'evento imprevedibile in concreto.Per questa ragione, la sentenza impugnata non ha imposto al conducente undovere di prevedere l'imprevedibile.

Ha piuttosto ricondotto l'evento nell'area delrischio tipico che il conducente era tenuto a governare, alla luce di dati concreti:l'ora serale, l'illuminazione non ottimale, la segnaletica di pericolo, la prossimitàdi attraversamenti pedonali e la conformazione del tratto stradale.

Si tratta dielementi che, con motivazione non manifestamente illogica, sono stati ritenutiidonei a giustificare una guida più prudente e una più attenta sorveglianza dellacarreggiata.3.

Quanto alla dedotta trasformazione dell'art. 141 cod. strada in clausola diresponsabilità oggettiva, il rilievo non coglie nel segno.Occorre ricordare che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali,l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in ragione delle caratteristiche delveicolo e delle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deveessere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anchedi eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 9del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289099-01, con cui la Corte ha ritenuto immuneda censure l'affermazione di responsabilità per omicidio colposo del conducente diun'auto il cui parabrezza non assicurava una sufficiente visibilità perché sporcoche, procedendo a velocità non adeguata rispetto al tratto stradale privo diilluminazione, aveva investito un pedone che, in abiti scuri, camminava sulmargine della carreggiata;).D’altro canto, l’onere motivazionale risulta assolto nella sentenza impugnata,che ha valorizzato una pluralità di circostanze fattuali (illuminazione, segnaletica,prossimità di attraversamenti, condizioni della sede stradale) e ha correlato adesse l'esigibilità di una guida maggiormente prudente e attenta, tale da consentirel'avvistamento tempestivo del pedone e l'attivazione di manovre utili (riduzionedell'andatura e/o manovra di emergenza).In fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che lapresenza del pedone sulla carreggiata in ora serale non integra, di regola, unfattore eccentrico e che l'omesso tempestivo avvistamento, anche in assenza disuperamento dei limiti di velocità, può integrare violazione dell'art. 141 cod.strada, quando le condizioni ambientali impongano cautele ulteriori (Sez. 4, n.39618 del 09/10/2024, n.m.; Sez. 4, n. 11372 del 20/12/2023, dep. 2024, n.m.).4.

Le residue doglianze, rubricate come vizi motivazionali, non superano ilvaglio di ammissibilità.Le censure rivolte alla valutazione delle consulenze tecniche si muovono sulmedesimo piano, poiché non individuano un effettivo vizio della motivazione neilimiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen..La Corte di appello ha spiegato per quale ragione la diversa ipotesi ditraiettoria prospettata dalla difesa, sulla base dei rilievi della consulenza di parte,non fosse decisiva ai fini del giudizio sulla colpa, avendo comunque ricondottol'evento all'omesso tempestivo avvistamento del pedone in un contesto cheimponeva una guida più prudente.

Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorsonon si confronta con una motivazione manifestamente illogica, ma propone unaricostruzione alternativa del fatto.Lo stesso vale per la deduzione concernente l'assenza di tracce di frenata.

Lasentenza impugnata non ha attribuito a questo dato un significato univoco eautosufficiente, ma lo ha considerato insieme agli altri elementi valorizzati nelragionamento probatorio, traendone, senza incorrere in manifesta illogicità, unindice di percezione tardiva del pericolo.

La diversa spiegazione offerta dalricorrente attiene ancora una volta al merito della ricostruzione e non evidenziaun vizio rilevante nel giudizio di legittimità.Neppure è configurabile l'omesso esame di fatti decisivi in relazione allatraiettoria del pedone e all'incidenza del montante del veicolo sull'avvistabilità.Il primo profilo è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte diappello, che ne ha escluso la decisività con argomentazione non apparente,osservando che anche la ricostruzione difensiva non elideva comunque il doveredi adeguare la guida alle condizioni concrete del luogo e della visibilità.Quanto al secondo profilo, il ricorso è aspecifico perché non spiega le ragioniper cui la limitazione della visuale dovuta alla conformazione del veicoloesonerasse da colpa il conducente ( per un caso analogo, Sez. 4, n. 9 del12/12/2025, dep. 2026, cit.)5.

Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.

Alla declaratoria segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazionestradale, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensionecondizionale e non menzione, nonché alla sospensione della patente di guida peranni due.Secondo l'imputazione, il 17 gennaio 2015, alle ore 18:30 circa, l'imputato,alla guida di una [OSCURATO:PERSONA] lungo via G. Impallomeni di Milazzo, in direzioneNord-Sud, investì con la parte anteriore destra del veicolo il pedone AlacquaGiuseppe, che decedette il 6 febbraio 2015 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Messinaper le lesioni riportate.Nel rigettare il primo motivo di appello, la Corte ha ritenuto attendibile laricostruzione già accolta in primo grado e ha reputato plausibile che la vittimastesse attraversando la carreggiata in senso ortogonale anche alla luce delledichiarazioni del teste Trimboli, che l'aveva vista poco prima nel centro anzianisituato sul lato opposto della strada rispetto alla direzione di marcia dell'imputato.Ha tuttavia osservato che, anche seguendo la diversa ricostruzione difensiva,secondo cui il pedone procedeva lungo la carreggiata in senso contrario al veicolo,la responsabilità del conducente non sarebbe stata esclusa, poiché una guida piùprudente avrebbe consentito l'avvistamento tempestivo del pedone e l'evitamentodell'investimento. A sostegno di questa conclusione ha valorizzato l'assenza ditracce di frenata o di detriti, l'arresto del veicolo circa dodici metri oltre la tracciaematica rinvenuta in uno stallo di sosta sul lato destro della carreggiata, nonché ilrilievo del consulente della difesa secondo cui la percezione del pericolo avevasostanzialmente coinciso con l'impatto.La Corte distrettuale, quanto alla velocità, ha ritenuto non decisivo il suovalore in sé, osservando che, anche se contenuta entro il limite di cinquantachilometri orari, la condotta restava colposa per violazione dell'art. 141 cod.strada, avuto riguardo alle condizioni concrete del luogo, caratterizzato da scarsailluminazione, presenza di attraversamenti pedonali nelle vicinanze, segnaletica dipericolo, pavimentazione in lastre di pietra e assenza di ostacoli alla visuale. Hainoltre escluso che la condotta della vittima, che camminava sulla carreggiata inviolazione dell'art. 190 cod. strada, integrasse causa sopravvenuta da solasufficiente a determinare l'evento, ravvisando al più una concausa non interruttivadel nesso eziologico, poiché, in ambito urbano, la presenza di un pedone sullacarreggiata, anche fuori dagli spazi a lui riservati, non costituisce evenienzaeccezionale.La Corte di appello ha infine respinto il secondo motivo di appello, relativoall'art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'esito letale del sinistro, e il terzo motivo,diretto a ottenere una riduzione della pena e ulteriori benefici, rilevando che lapena applicata coincideva con il minimo edittale, teneva già conto della condottacolposa della vittima attraverso il giudizio di equivalenza tra attenuanti generichee aggravante contestata e che i benefici di legge erano già stati concessi in primogrado.2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 40, 41, 43 e 589cod.pen., nonché degli artt. 141 e 190 cod. strada, sostenendo che la Corte diappello avrebbe svuotato di contenuto i principi di causalità e colpevolezza,sulla carreggiata, di sera, fuori dagli attraversamenti pedonali e, secondo laprospettazione difensiva, in direzione contraria al veicolo.Il ricorrente assume che, in mancanza di indici concreti idonei a far prevederela presenza del pedone sulla traiettoria del mezzo, la condotta della persona offesadebba essere qualificata come fattore eccezionale e imprevedibile, estraneoall'area di rischio governata dalla regola cautelare.Contesta inoltre l'applicazione dell'art. 141 cod. strada, ritenendo che la Cortene abbia fatto una clausola di responsabilità oggettiva, senza svolgere il necessariogiudizio controfattuale sulla condotta alternativa doverosa e sulla sua efficaciacausale.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine allaricostruzione della dinamica, alla valutazione della condotta delle parti eall'apprezzamento delle prove tecniche.Lamenta, in particolare, che la tesi dell'attraversamento ortogonale sia statadesunta in modo illogico dalla deposizione del teste Trimboli; che le conclusionidei consulenti della difesa, i quali avevano prospettato una marcia longitudinaledel pedone in senso contrario al veicolo, siano state disattese con argomentazioneassertiva; che l'assenza di tracce di frenata sia stata interpretata come indice didistrazione, senza considerare l'ipotesi alternativa dell'improvvisa inevitabilitàdell'urto; e che siano stati omessi fatti decisivi, con particolare riguardo allatraiettoria del pedone e all'incidenza dell'angolo cieco determinato dal montanteanteriore destro del veicolo sull'avvistabilità.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Giova ricordare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudicedi legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito(cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482-01).Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamentodella decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampiarassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, poiché dà luogo a viziodella motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo adisarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto delladecisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, Rv.271227-01;Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).2. Tanto premesso, infondato è il primo motivo, con il quale si deduce che lacondotta del pedone integrerebbe causa sopravvenuta da sola sufficiente adeterminare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod.pen.In materia di circolazione stradale, l'interruzione del nesso eziologico puòconfigurarsi soltanto quando il comportamento della vittima presenti caratteri dieccezionalità tali da renderlo eccentrico rispetto all'area di rischio che la condottacolposa dell'agente è chiamata a governare; diversamente, la condotta dellapersona offesa può rilevare al più come concausa, eventualmente incidente sultrattamento sanzionatorio, ma non idonea di per sé ad elidere la responsabilità(Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Rv. 284093; Sez. 4, n. 24414 del06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223;Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013,Rv. 255288).Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione non manifestamenteillogica, hanno escluso che la condotta del pedone presentasse connotati diradicale anomalia tali da porsi come fattore interruttivo.Come emerge dalla decisione impugnata, la dinamica si è sviluppata in uncontesto urbano, in ora serale, in un tratto con segnaletica di pericolo e conpresenza di utenti vulnerabili — anche al di fuori degli spazi loro riservati — nonè, in sé, evenienza del tutto imprevedibile.In tale contesto, il principio di affidamento non opera in termini assoluti.In tal senso si è affermato che, in tema di responsabilità colposa da sinistristradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione allecaratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che ilconducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione,tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmenteprevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176 – 01, in cui la Corte haritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadinapoco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana,di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco"di apposito sottopassaggio)D’altro canto, l'utente della strada può certamente confidare, entro limitiragionevoli, che gli altri si conformino alle regole di prudenza e di circolazione;tuttavia questo affidamento presuppone, a sua volta, che egli tenga una condottadiligente e mantenga il controllo della situazione di guida.Ne consegue che il conducente il quale ometta un'adeguata vigilanza sullastrada non può invocare il principio per neutralizzare le conseguenze della propriadisattenzione, salvo che risulti accertato un comportamento della vittima del tuttoeccentrico e avulso dall'area di rischio governata dalla regola cautelare violata.Il ricorrente neppure deduce una condotta del pedone così anomala darendere l'evento imprevedibile in concreto.Per questa ragione, la sentenza impugnata non ha imposto al conducente undovere di prevedere l'imprevedibile. Ha piuttosto ricondotto l'evento nell'area delrischio tipico che il conducente era tenuto a governare, alla luce di dati concreti:l'ora serale, l'illuminazione non ottimale, la segnaletica di pericolo, la prossimitàdi attraversamenti pedonali e la conformazione del tratto stradale. Si tratta dielementi che, con motivazione non manifestamente illogica, sono stati ritenutiidonei a giustificare una guida più prudente e una più attenta sorveglianza dellacarreggiata.3. Quanto alla dedotta trasformazione dell'art. 141 cod. strada in clausola diresponsabilità oggettiva, il rilievo non coglie nel segno.Occorre ricordare che in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali,l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in ragione delle caratteristiche delveicolo e delle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deveessere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anchedi eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 9del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289099-01, con cui la Corte ha ritenuto immuneda censure l'affermazione di responsabilità per omicidio colposo del conducente diun'auto il cui parabrezza non assicurava una sufficiente visibilità perché sporcoche, procedendo a velocità non adeguata rispetto al tratto stradale privo diilluminazione, aveva investito un pedone che, in abiti scuri, camminava sulmargine della carreggiata;).D’altro canto, l’onere motivazionale risulta assolto nella sentenza impugnata,che ha valorizzato una pluralità di circostanze fattuali (illuminazione, segnaletica,prossimità di attraversamenti, condizioni della sede stradale) e ha correlato adesse l'esigibilità di una guida maggiormente prudente e attenta, tale da consentirel'avvistamento tempestivo del pedone e l'attivazione di manovre utili (riduzionedell'andatura e/o manovra di emergenza).In fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che lapresenza del pedone sulla carreggiata in ora serale non integra, di regola, unfattore eccentrico e che l'omesso tempestivo avvistamento, anche in assenza disuperamento dei limiti di velocità, può integrare violazione dell'art. 141 cod.strada, quando le condizioni ambientali impongano cautele ulteriori (Sez. 4, n.39618 del 09/10/2024, n.m.; Sez. 4, n. 11372 del 20/12/2023, dep. 2024, n.m.).4. Le residue doglianze, rubricate come vizi motivazionali, non superano ilvaglio di ammissibilità.Le censure rivolte alla valutazione delle consulenze tecniche si muovono sulmedesimo piano, poiché non individuano un effettivo vizio della motivazione neilimiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen..La Corte di appello ha spiegato per quale ragione la diversa ipotesi ditraiettoria prospettata dalla difesa, sulla base dei rilievi della consulenza di parte,non fosse decisiva ai fini del giudizio sulla colpa, avendo comunque ricondottol'evento all'omesso tempestivo avvistamento del pedone in un contesto cheimponeva una guida più prudente. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorsonon si confronta con una motivazione manifestamente illogica, ma propone unaricostruzione alternativa del fatto.Lo stesso vale per la deduzione concernente l'assenza di tracce di frenata. Lasentenza impugnata non ha attribuito a questo dato un significato univoco eautosufficiente, ma lo ha considerato insieme agli altri elementi valorizzati nelragionamento probatorio, traendone, senza incorrere in manifesta illogicità, unindice di percezione tardiva del pericolo. La diversa spiegazione offerta dalricorrente attiene ancora una volta al merito della ricostruzione e non evidenziaun vizio rilevante nel giudizio di legittimità.Neppure è configurabile l'omesso esame di fatti decisivi in relazione allatraiettoria del pedone e all'incidenza del montante del veicolo sull'avvistabilità.Il primo profilo è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte diappello, che ne ha escluso la decisività con argomentazione non apparente,osservando che anche la ricostruzione difensiva non elideva comunque il doveredi adeguare la guida alle condizioni concrete del luogo e della visibilità.Quanto al secondo profilo, il ricorso è aspecifico perché non spiega le ragioniper cui la limitazione della visuale dovuta alla conformazione del veicoloesonerasse da colpa il conducente ( per un caso analogo, Sez. 4, n. 9 del12/12/2025, dep. 2026, cit.)5. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. Alla declaratoria segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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