CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calceal controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-NonchéNumero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/2026Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente proData pubblicazione 28/07/2026tempore;-intimata-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 2383/06/2022 depositata in data 21 marzo 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe concui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appelloproposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.11652/15/2018 della Commissione tributaria provinciale di Catania che avevaaccolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella dipagamento emessa nei confronti di quest’ultima quale socia accomandante diAlbergo Proserpina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di due avvisi diaccertamento emessi nei confronti della società, ai fini Irap e Iva, per gli anni2002 e 2003, divenuti definitivi in forza delle sentenze passate in giudicato dellaCTP di Catania n. 434/06/2009 e n. 433/06/200 emesse nei giudizi proposti dallasocietà.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - nel confermare la sentenzadi primo grado che aveva annullato la impugnata cartella in considerazione deldisposto annullamento dei presupposti avvisi di accertamento emessi neiconfronti della società dalla CTP di Catania con le sentenze n. 761/09/2013 e n.762/06/2013 emesse nei giudizi proposti dalla contribuente - ha osservato che:1) andava disattesa la richiesta di riunione del giudizio in esame a quelli RG n.n.520/2015 e 527/2015 relativi agli appelli proposti dall’Ufficio avverso le sentenzen. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 emesse nei giudizi proposti dalla contribuenteavverso i presupposti avvisi atteso che non era opponibile a [OSCURATO:PERSONA] cartella emessa a seguito delle sentenze, passate in giudicato, della CTP diNumero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/2026Data pubblicazione 28/07/2026Catania n. 434/06/2009 e n. 433/06/200 emesse nei giudizi proposti dallasocietà, nei quali non era stato integrato il contraddittorio nei confronti dellacontribuente; ne conseguiva che alcuna influenza poteva avere la proposizionedegli appelli avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 da partedell’Ufficio che doveva attendere l’esito dei detti giudizi ai fini di una eventualeprocedura di riscossione nei confronti della contribuente.3. La contribuente resiste, con controricorso, illustrato da successiva memoria.4. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate-Riscossione.5. In data 16.6.2026, la controricorrente ha deposito ulteriore memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso peressere stato notificato, via pec, all’indirizzo di posta elettronica ([OSCURATO:EMAIL] catania.it) del difensore domiciliatario in primo grado(Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in luogo di quello del difensore domiciliatario insecondo grado (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]). Invero, come chiarito da questaCorte, a sezioni unite, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazioneè configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materialedell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva deglielementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabilecome notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legalenella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività ditrasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, dellapossibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenereesistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa insenso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debbacomunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltantoi casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosìda dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, inNumero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/2026definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Invero, nellaData pubblicazione 28/07/2026specie, la nullità della notifica del ricorso effettuata all’indirizzo di postaelettronica del difensore domiciliatario di primo grado (pur essendo statosostituito dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sede di gravame come si evincedallo stesso frontespizio della sentenza impugnata) risulta essere stata sanatadalla rituale costituzione della contribuente in giudizio con controricorso.2. Va, altresì, rilevata la tempestività della notifica del ricorso per cassazione inquanto a fronte della sentenza impugnata depositata il 21.3.2022 easseritamente notificata il 28.3.2022, l’Agenzia, pur non avendo prodotto larelata di notificazione, ha proposto il ricorso per cassazione (con la notifica viapec in data 10.5.2022 al difensore domiciliatario in primo grado) nel terminebreve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. di sessanta giorni dal deposito dellasentenza medesima. Invero, nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbiaallegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine"lungo" ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia,espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è statanotificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o delfascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e il ricorrenteha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità,unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita dellarelata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giornidalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.23982 del 27/08/2025).3.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma2, n. 4 c.p.c., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. sul giudicato esternodiretto relativo alla sentenza della CTR della Sicilia n. 3360/15/2021.Numero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/2026L’Ufficio denuncia, in primo luogo, la mancata estensione- richiesta con l’atto diData pubblicazione 28/07/2026appello- nel giudizio in esame da parte della CTR del giudicato esterno- conefficacia indiretta - favorevole all’Ufficio formatosi sulle sentenze della CTP diCatania n. 434/06/2009 (anno 2002) e n. 433/06/2009 (anno 2003) emesse neigiudizi proposti dalla società avverso gli avvisi di accertamento presupposti; ciòin contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella controversiarelativa all’accertamento del reddito da partecipazione societaria, nell’ipotesi incui la difesa del socio non si fosse fondata su eccezioni personali diverse daquelle dedotte dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo al redditodi questa ex art. 2909 c.c. copriva necessariamente il vizio di nullità per mancataintegrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizio (è richiamata Cass.n. 15460/17).L’ Agenzia lamenta, altresì, l’omessa motivazione della CTR sulla pendenza deigiudizi promossi dalla socia avverso i presupposti avvisi societari e la mancataapplicazione del giudicato esterno formatosi in forza della mancataimpugnazione della sentenza n. 3360/15/2021 della CTR della Sicilia con laquale, previa riunione, erano stati accolti parzialmente (con confermadell’accertamento da redditi di partecipazione e commisurazionedell’accertamento societario in capo alla socia accomandante alla quotaposseduta del 25%) gli appelli proposti dall’Ufficio avverso le sentenze n.761/09/2013 e n. 762/06/2013 emesse dalla CTP di Catania nei giudizi propostidalla contribuente avverso detti avvisi.5.In primo luogo i mezzi si espongono ad un profilo di inammissibilità per difettodi specificità in quanto sebbene rubricati distintamente vengono argomentati inmaniera cumulata ed indistinta dando luogo ad una sostanziale mescolanza esovrapposizione degli stessi e richiedendo, pertanto, un inesigibile interventodella Corte per individuare, all'interno dell'unica esposizione, i segmentiriconducibili alle distinte censure. In tal modo, impedendo un sicuro esercizionomofilattico non essendo «ricompreso nel compito di nomofilichia assegnato alGiudice di legittimità anche la individuazione del vizio in base al quale poiverificare la legittimità della sentenza impugnata, come emerge dal combinatoNumero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/2026disposto degli artt. 360 e 366 co. 1 n. 4 c.p.c. che riservano in via esclusiva taleData pubblicazione 28/07/2026compito alla parte interessata» (Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del09/12/2021). Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che il giudizio dicassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi diricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loroformulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codicedi rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere icaratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, dimodo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360cod. proc. civ. (Cass. 19959/14; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018).5.1.In ogni caso, infondato è il primo motivo con cui si denuncia la apparentee/o omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla censuraproposta dall’Ufficio in appello relativamente all’estensibilità del giudicatoesterno formatosi in favore di quest’ultimo sulle sentenze n. 434/06/2009 e433/06/2009 emesse dalla CTP di Catania nei giudizi proposti dalla societàavverso i presupposti avvisi societari nonché in ordine alla pendenza dei giudiziproposti dalla socia avverso i medesimi avvisi societari.Questa Corte ha precisato che «ricorre il vizio di omessa o apparentemotivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento»(Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018) e chel'obbligo di motivazione è violato soltanto qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea adassolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (peressere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppureperché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concretauna nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);Numero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/2026nella sentenza impugnata la CTR- con una motivazione congrua ed esente daData pubblicazione 28/07/2026vizi logici-giuridici- ha escluso l’efficacia (indiretta) del giudicato esternoformatosi con riguardo alle sentenze di annullamento dei presupposti avvisisocietari della CTP di Catania n. 434/06/2009 (anno 2002) e n. 433/06/2009(anno 2003) emesse nei giudizi proposti dalla società atteso che in quei giudizi“non era stato integrato il contraddittorio” nei confronti della contribuente, qualesocia per cui “a parte la nullità delle sentenze per violazione di legge sulcontraddittorio necessario” le dette sentenze non potevano essere opposte adun soggetto che non era stato parte nei processi”. Ciò, peraltro, nel rispetto delprincipio di diritto secondo cui nella controversia relativa all'accertamento delreddito da partecipazione societaria, quando la difesa del socio non si fondi sueccezioni personali diverse da quelle accampate dalla società, il giudicatoformatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente nonsolo il vizio di nullità (per mancata integrazione del contraddittorio) verificatosiin quel giudizio, ma anche l'identico vizio specularmente riscontrabile nel giudiziorelativo al socio, e manifesta la sua efficacia in quest'ultimo, nei limiti del"dictum" sull'unico accertamento (Cass. n. 13293/2017; Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 22942 del 10/11/2015; Cass. n. 3565 del 16/02/2010;Cass.SS.UU, n.14815 del 04/06/2008) atteso che, come si evince dallamedesima sentenza impugnata, la contribuente aveva fondato la propria difesanei giudizi proposti avverso gli avvisi societari come in quello in oggetto avversola cartella su ragioni personali (qualità di socia accomandante ed estraneità allasocietà medesima).Quanto alla pendenza dei giudizi proposti dalla contribuente avverso i medesimiavvisi societari, la CTR ha precisato che la circostanza che l’Ufficio avesseproposto appello avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 dellaCTP di Catania di annullamento degli avvisi presupposti (sulla cui base la CTP diCatania con la sentenza n. 11652/15/2018 aveva accolto il ricorso) non influivanel giudizio in esame atteso che l’Amministrazione avrebbe dovuto attenderel’esito del gravame ai fini di una procedura di riscossione nei confronti dellacontribuente non potendo valere nei confronti di quest’ultima le sentenze dellaCTP di Catania n. 434/06/2009 (anno 2002) e n. 433/06/2009 (anno 2003),Numero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/2026passate in giudicato, emesse nei giudizi proposti dalla società avverso i medesimiData pubblicazione 28/07/2026avvisi. Trattasi di una motivazione che è tale da attingere la soglia del c.d."minimo costituzionale".5.2. Inammissibile per difetto di specificità si profila il secondo motivo con ilquale si denuncia sostanzialmente la mancata applicazione del giudice di appellodel giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTR della Sicilia n.3360/15/2021 depositata il 12.4.2021 di accoglimento parziale degli appellidell’Ufficio avverso le sentenze n. 761/09/2013 e n. 762/06/2013 emesse dallaCTP di Catania nei giudizi proposti dalla contribuente avverso i presupposti avvisisocietari.E’ insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "Il ricorrente per cassazioneche intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da partedel giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicareesattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolodi parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto,trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire algiudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedereall'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. n. 743 del 2017; n. 26174/14,sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10); nella specie,l’Agenzia delle entrate si è limitata a riprodurne in ricorso un insufficiente stralciodella sentenza n. 3360/15/2021 che si assume passata in giudicato senzaallegarla ad esso. Invero, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'oneredi fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altroprocedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione,non potendosi ritenere che la mancata contestazione di contropartesull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, néche sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità dellasentenza (Cass. ord. n. 6868/22; n. 34905 del 2023).6.In conclusione, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 12415/2022Numero sezionale 5538/2026Numero di raccolta generale 24134/20267.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoData pubblicazione 28/07/2026liquidate come in dispositivo.8.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del29/01/2016, Rv. 638714); P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro7.700,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]