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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16477/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 25/10/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 2/12/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti.

2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n, 110, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Rileva che non vi è alcun collegamento del Cena con i due coltellini rinvenuti all'interno dell'autovettura di proprietà della coimputata, uno all'interno della tasca portaoggetti e l'altro nel' bagagliaio; che non sono all'uopo sufficienti i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato; che, quanto alla ricettazione, si tratta di oggetti di modestissimo valore, riposti all'interno della borsetta della Rivra e, dunque, non occultati; che non vi è prova che si tratti di beni di provenienza furtiva; che in ogni caso il fatto può essere inquadrato nella ipotesi di particolare tenuità di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. 2.1 Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Osserva in proposito il difensore che la motivazione fonda il diniego sulla valutazione in ordine alla natura pericolosamente offensiva dello strumento, che,peraltro fnon presenta tali caratteristiche; che il fatto che i coltelli erano due non può essere circostanza di per sé idonea ad escludere il riconoscimento della causa di non punibilità. 2.2 Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia la difesa che il valore dei beni è esiguo; che l'esperto nominato in fase di indagini non si è espresso sul punto, per cui non si comprende come i giudici di merito abbiano potuto riconoscere un "intrinseco valore" a tali beni, costituiti da oggetti spaiati. 2.3 Con il quarto motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenziano che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha comportato l'irrogazione di una pena decisamente severa per il Cena con riferimento al reato ascrittogli e per la Riviera con riferimento all'aumento per la continuazione; che la motivazione sul punto non è adeguata, posto che non pare sufficiente l'espressione "numero e natura armi", trattandosi solo di due piccoli coltellini. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo motivo non è consentito, sotto entrambi i profili esposti, sia pure per ragioni diverse. 1.1.1 Quanto al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n, 110, la questione prospettata, relativa alla attribuibilità dei due coltelli di cui al capo a) al Cena, postula una valutazione fattuale che non è stata devoluta al giudice di appello, che è stato invece investito specificamente della questione relativa alla necessità che il porto dei coltelli fosse funzionale alla commissione di reati e della mancata spiegazione del loro possesso dovuto alla concitazione generata dal controllo.

In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01).

Nel caso di specie, come si è accennato, risulta che, con l'appello, la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa alla riferibilità dei coltelli di cui al capo a) al Cena, per cui detto tema non poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Ed invero, in questo caso viene in evidenza il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito.

In buona sostanza, il tema della riferibilità anche al Cena dei due coltelli, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. 1.1.2 In relazione al secondo profilo, quello relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen., il motivo è aspecifico perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha valorizzato la circostanza per cui la Riviera non fornì alcuna giustificazione in ordine al possesso dei monili, che questi ultimi fossero numerosi e che fossero portati tutti insieme senza alcuna ragione, che avessero un valore non modesto, descrivendoli puntualmente a pagina 5, unitamente al contesto in cui vennero ritrovati; circostanze-queste-per le quali è stata esclusa la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono parimenti inammissibili.Anche in questo caso si tratta di motivi non consentiti, atteso che sono costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa dei dati probatori, estranee al sindacato di legittimità.

Peraltro, la sentenza impugnata - anche in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche - costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Deve esser evidenziato, inoltre, che tutti e tre i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di cui al capo a), la pluralità di armi sequestrate ed i precedenti penali da cui entrambi i ricorrenti risultano gravati, in relazione alla ricettazione ascritta alla Riviera, il numero e la natura dei beni, il loro valore ed il contesto in cui furono rinvenuti (insieme ad un altro coltello ed a un rilevatore di metalli all'interno della borsetta, tenuto altresì conto che all'interno dell'autovettura ove fu sorpresa l'imputata vi erano una serie di oggetti idonei a travisare i lineamenti di chi li indossa); quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui arartt.62 n. 4 e 62 -bis cod. pen., il valore dei beni ricettati non modesto ed il contesto del ritrovamento, i plurimi precedenti penali e l'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza; quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena per la ricettazione è stata individuata nel minimo edittale e che quella per la contravvenzione trova ragione nella pluralità delle armi portate e nei precedenti penali da cui gli odierni ricorrenti risultano gravati.

Trattasi di motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 25/10/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 2/12/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n, 110, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che non vi è alcun collegamento del Cena con i due coltellini rinvenuti all'interno dell'autovettura di proprietà della coimputata, uno all'interno della tasca portaoggetti e l'altro nel' bagagliaio; che non sono all'uopo sufficienti i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato; che, quanto alla ricettazione, si tratta di oggetti di modestissimo valore, riposti all'interno della borsetta della Rivra e, dunque, non occultati; che non vi è prova che si tratti di beni di provenienza furtiva; che in ogni caso il fatto può essere inquadrato nella ipotesi di particolare tenuità di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. 2.1 Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva in proposito il difensore che la motivazione fonda il diniego sulla valutazione in ordine alla natura pericolosamente offensiva dello strumento, che,peraltro fnon presenta tali caratteristiche; che il fatto che i coltelli erano due non può essere circostanza di per sé idonea ad escludere il riconoscimento della causa di non punibilità. 2.2 Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia la difesa che il valore dei beni è esiguo; che l'esperto nominato in fase di indagini non si è espresso sul punto, per cui non si comprende come i giudici di merito abbiano potuto riconoscere un "intrinseco valore" a tali beni, costituiti da oggetti spaiati. 2.3 Con il quarto motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenziano che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha comportato l'irrogazione di una pena decisamente severa per il Cena con riferimento al reato ascrittogli e per la Riviera con riferimento all'aumento per la continuazione; che la motivazione sul punto non è adeguata, posto che non pare sufficiente l'espressione "numero e natura armi", trattandosi solo di due piccoli coltellini. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo motivo non è consentito, sotto entrambi i profili esposti, sia pure per ragioni diverse. 1.1.1 Quanto al reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n, 110, la questione prospettata, relativa alla attribuibilità dei due coltelli di cui al capo a) al Cena, postula una valutazione fattuale che non è stata devoluta al giudice di appello, che è stato invece investito specificamente della questione relativa alla necessità che il porto dei coltelli fosse funzionale alla commissione di reati e della mancata spiegazione del loro possesso dovuto alla concitazione generata dal controllo. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, come si è accennato, risulta che, con l'appello, la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa alla riferibilità dei coltelli di cui al capo a) al Cena, per cui detto tema non poteva essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in evidenza il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema della riferibilità anche al Cena dei due coltelli, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. 1.1.2 In relazione al secondo profilo, quello relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 648 cod. pen., il motivo è aspecifico perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha valorizzato la circostanza per cui la Riviera non fornì alcuna giustificazione in ordine al possesso dei monili, che questi ultimi fossero numerosi e che fossero portati tutti insieme senza alcuna ragione, che avessero un valore non modesto, descrivendoli puntualmente a pagina 5, unitamente al contesto in cui vennero ritrovati; circostanze-queste-per le quali è stata esclusa la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al comma quarto dell'art. 648 cod. pen. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono parimenti inammissibili.Anche in questo caso si tratta di motivi non consentiti, atteso che sono costituiti da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa dei dati probatori, estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, la sentenza impugnata - anche in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche - costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Deve esser evidenziato, inoltre, che tutti e tre i motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di cui al capo a), la pluralità di armi sequestrate ed i precedenti penali da cui entrambi i ricorrenti risultano gravati, in relazione alla ricettazione ascritta alla Riviera, il numero e la natura dei beni, il loro valore ed il contesto in cui furono rinvenuti (insieme ad un altro coltello ed a un rilevatore di metalli all'interno della borsetta, tenuto altresì conto che all'interno dell'autovettura ove fu sorpresa l'imputata vi erano una serie di oggetti idonei a travisare i lineamenti di chi li indossa); quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui arartt.62 n. 4 e 62 -bis cod. pen., il valore dei beni ricettati non modesto ed il contesto del ritrovamento, i plurimi precedenti penali e l'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza; quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena per la ricettazione è stata individuata nel minimo edittale e che quella per la contravvenzione trova ragione nella pluralità delle armi portate e nei precedenti penali da cui gli odierni ricorrenti risultano gravati. Trattasi di motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur