CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5144 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5144del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51D52 I754E) rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40L30 D636Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48S21 I754U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricola in liquida- zione (P.I.: 00845030899), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71R29 I754S) -controricorrente- nonché VENTURA Ettore(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63S15 I754O) -intimato- per la cassazione della ordinanza della Corte Suprema di Cas- sazionen. 33451/2019, pubblicata in data 17 dicembre 2019 ; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 379/2018 della Corte di Appello di Catania, Ric. n. 5144/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 depositata in data 20 febbraio 2018, con la quale (in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Si- racusa) erano state rigettate le domande risarcitorie che aveva avanzato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricola in liquidazione. Il ricorso è stato rigettato da questa Corte, con ordinanza n. 33451, pubblicata in data 17 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] chiede – con il presente ricorso – che, dichiarata nulla o giuridicamente inesistente tale ultima ordinanza, si pro- ceda alla rinnovazione del giudizio dilegittimità per la decisione del suo ricorso avverso la indicata sentenza n. 379/2018 della Corte di Appello di Catania. Resiste con controricorso laCasmene [OSCURATO:SOCIETA] agricola in liquidazione. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.La trattazione è stata peraltro rinviata per due volte, in seguito alla dichiarazione di astensione di alcuni dei consiglieri della Corte. La ricorrente ha depositato memorie difensiveai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso specificamente diretto a con- testare l’ordinanza n. 33451/2019 di questa Corte, sidenunzia «Nullità inesistenza dell ’ordinanza n. 33451/2019 per viola- zionedell’art. 276 c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c. ». La ricorrente chiede che, accertata e dichiarata la nullità/inesi- stenza dell’ordinanza n. 33451/2019 di questa Corte, venga Ric. n. 5144/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 deciso nuovamente il suo ricorso (iscritto al n. 12406 dell’anno 2018 del R.G.) avversola sentenza n. 379/2018 della Corte di Appello di Catania, fondato su due motivi, così formulati: «vio- lazione e falsa applicazione dell’ art. 2052 c.c. (motivo ex art. 360 comma In. 3 c.p.c.) »; « carenza , illogicità e contradditto- rietà della motivazione con riferimento alle risultanze probato- rie per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (motivo ex art. 360 comma In. 5 c.p.c.)». 2.Secondo la ricorrente, l’ordinanza n. 33451/2019 di questa Corte sarebbe nulla o giuridicamente inesistente in quanto sa- rebbe stata pubblicata una minuta della decisione differente da quella approvata dal Collegio. Ciò emergerebbe da una successiva proposta di correzione di errore materiale relativa a tale ordinanza, formulata dal giudice relatore/estensore della stessa (nella quale si legge che « per errore materiale, è stata pubblicata, con la firma del Presidente barrata, una minuta differente da quella che era stata appro- vata dal Collegio»). A taleproposta di correzione, per altro, que- sta stessa Corte non ha ritenuto di poter dare seguito, dispo- nendo, con ordinanza n. 18060 in data 31 agosto 2020, come segue: «il Collegio ritiene non possa procedersi alla proposta di correzione di errore materiale; esula, infatti, dal perimetro della correzione di errore materiale la possibilità di emendare in via integralmente sostitutiva l’intero contenuto del provvedimento pubblicato e, per quel che appare, sottoscritto dal Presidente». La ricorrente sostiene, peraltro, che la pubblicazione di unami- nuta di ordinanza diversa da quella approvata dal Collegio rien- trerebbe «nelle ipotesi di nullità radicale-inesistenza della deci- sioneperché sul ricorso n. 12406/2018 la Corte non si è pro- nunciata». 3.Il ricorso è inammissibile. Ric. n. 5144/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 Si premette che l’originario ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] renzeavverso la sentenza n. 379/2018 della Corte di Appello di Catania ed iscritto al n. 12406 dell’anno 2018 del R.G. di questa Corte, è stato oggetto di formale decisione di rigetto di questa stessa Corte, contenuta nell’ordinanza n. 33451/2019 del 17 dicembre 2019. Tale ordinanza risulta sottoscritta dal Presidente del Collegio e dallo stesso trasmessa alla Cancelleria per la pubblicazione, re- golarmente avvenuta nella data indicata. 3.1Dal contenuto della motivazione del provvedimento emerge in modo chiaro e certo il decisume la ratio decidendi della sta- tuizione adottata dalla Corte in merito al ricorso proposto dalle parti, onde non può dubitarsi dell’avvenuta formazione del giu- dicato sul rapporto controverso (a differenza di quanto avviene nell’ipotesi, già considerata da questa Corte, ma non ricorrente nella fattispecie, di provvedimento giurisdizionale avente con- tenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa con- cernente altri soggetti, nel qual caso può effettivamente affer- marsi l’inesistenza giuridica o la nullità radicale del provvedi- mento stesso, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, con possibilità di procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 30067 del 29/12/2011, Rv. 620998 – 01; Sez. 6 - L, Ordi- nanza n. 6162del 17/03/2014, Rv. 630464 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 16497del 19/06/2019, Rv. 654652 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 40883del 20/12/2021, Rv. 663472 – 01) . 3.2La sottoscrizione del Presidente è presente sull’originale del provvedimento: deve pertanto certamente altresì escludersi che ricorra, nel caso di specie, l’ipotesi di difetto di sottoscri- zione di cui all’art. 161, comma 2, c.p.c., che consente la con- testazione di un provvedimento giudiziario al di fuori del si- stema degli ordinari mezzi di impugnazione. Ciò, del resto, Ric. n. 5144/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 risulta già rilevato nella stessa ordinanza n. 18060 del 31 ago- sto 2020 di questa stessa Corte, in cui si dà atto della presenza della sottoscrizione presidenziale in calce al provvedimento e in cui, d’altronde, nell’escludere la possibilità della correzione pro- posta dal relatore in relazione a quel provvedimento, è stato almeno implicitamente escluso altresì che la predetta ordinanza potesse ritenersi insanabilmente nulla e, quindi, giuridicamente inesistente ai sensi della disposizione richiamata. Né può ritenersi che possa integrare il difetto di sottoscrizione la circostanza che, secondo quanto assume la ricorrente (la quale lo desume, tra l’altro, dalla successiva proposta di corre- zione di errore materiale formulata dal relatore, proposta cui peraltro non può riconoscersi alcun valore vincolante, nella pre- sente sede), tale sottoscrizione risulterebbe “barrata”: la sot- toscrizione risulta infatti correttamente apposta dal Presidente in calce al provvedimento e, a giudizio del Collegio, non vi sono elementi grafici nel provvedimento stesso idonei ad indurre a ritenere con certezza che tale sottoscrizione sia stata oggetto di intenzionale cancellazione da parte dello stesso. D’altra parte, avendo il Presidente trasmesso l’indicato provvedimento alla Cancelleria per la pubblicazione, deve senz’altro escludersi, anche in fatto, che egli avesse inteso operare una siffatta can- cellazione. 3.3Tanto premesso, è da ritenersi destituito di giuridico fon- damento l’assunto della ricorrente secondo cui l’ordinanza n. 33451/2019 di questa Corte dovrebbe ritenersi radicalmente nulla/inesistente, il che giustificherebbe la dichiarazione di as- soluta inefficacia della stessa e, di conseguenza, renderebbe ammissibile la richiesta di una nuova decisione del suo ricorso iscritto al n. 12406 dell’anno 2018 del R.G. di questa Corte,in quanto sarebbe stata pubblicata una minuta diversa da quella approvata dal Collegio (secondo quel che emergerebbe, ancora, Ric. n. 5144/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 dalla successiva proposta di correzione di errore materiale for- mulata dal relatore/estensore). Una volta escluso, per le ragioni appena esposte, che possa ri- tenersi priva di sottoscrizione del Presidente ovvero radical- mente nulla, o giuridicamente inesistente,per incompiuto eser- cizio della giurisdizione, l’ordinanza n. 33451/2019 di questa Corte, è agevole osservare che la fattispecie allegata dalla ri- corrente non rientra affatto nella previsione di cui all’art. 161, comma 2, c.p.c. e, comunque, che non è ammissibile la richie- sta di dichiarazione della sua nullità radicale e/o inesistenza giuridica, al di fuori del sistema dei mezzi di impugnazione, nella specie ovviamente a loro volta non ammissibili, trattan- dosi di sentenza di legittimità in relazione alla quale deve rite- nersi correttamente formato il giudicato. 3.4Le considerazioni che precedono sarebbero di per sé assor- benti, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso. In ogni caso, è opportuno, altresì, rilevare che non sussiste al- cun elemento di prova, anche solo meramente indiziario, che possa indurre a ritenere che l’eventuale pretesa difformità tra il testo della minuta che avrebbe approvato il Collegio e quello pubblicato avrebbe avuto incidenza sul dispositivo della deci- sione. Al contrario, la stessa circostanza che sia stata proposta dal relatore/estensore la correzione di un mero errore materiale contenuto nella “minuta” del provvedimento, cioè nella parte motiva, di cui allo stesso estensore spetta la redazione (non certo nel suo dispositivo finale, che del resto non è di compe- tenza dell’estensore), induce, con certezza, ad escludere che quella proposta dal relatore/estensore potesse consistere in una correzione incidente sul dispositivo della pronuncia e, quindi, sull’esito del ricorso proposto dalla Firenze, potendo al più trattarsi di una correzione incidente sul solo contenuto Ric. n. 5144/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 letterale della motivazione redatta dall’estensore, ferma la de- cisione finale. Non essendo in discussione l’esito della decisione, ne consegue che, se anche –per mera ipotesi – fosse astrattamente possi- bile contestare la validità del provvedimento nella presente sede (il che è invece da escludere, per quanto più sopra chia- rito),la ricorrente non avrebbe alcun interesse giuridicamente rilevante a dedurre il vizio indicato, non essendo in concreto effettivamente pregiudicata dallo stesso, né potendo ottenere alcun vantaggio da una eventuale modifica del contenuto lette- rale della motivazione del provvedimento contestato, non inci- dente sulla decisione finale (decisione peraltro non impugna- bile, in quanto emessa da giudice di ultimo grado). 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendomotivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’oggettiva incertezza ingenerata dalla richiesta di correzione di errore materiale infondatamente attivata di ufficio in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 33451/2019 del 17 dicembre 2019. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Ric. n. 5144/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’