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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 21300/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] già imputata davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) codice della strada, impugna l'ordinanza emessa dallo stesso tribunale, sezione Gip quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale veniva rigettata l'istanza di rimessione in termini per l'opposizione al decreto penale n. 3353/12.

In particolare, la richiesta di "restitutio in integrum" riguardava la conoscenza dell'esistenza del decreto penale emesso nei confronti della ricorrente di cui la stessa veniva a conoscenza soltanto in data 21/01/2020 quando ad opera della Questura di [OSCURATO:PERSONA] le veniva notificata l'ordinanza di libertà controllata emessa dal magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].

2. Emergeva in particolare che alla ricorrente era stato nominato quale difensore d'ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla quale non veniva mai notificato alcun decreto penale.

In data 17/12/2012 veniva designato altro difensore d'ufficio nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai fini della notifica del decreto penale di condanna l'ufficiale giudiziario si recava presso la residenza della [OSCURATO:PERSONA] e ne dichiarava l'assenza sulla relata di notifica così inviando alla stessa una raccomandata che però veniva restituita al mittente, atteso che l'agente postale dichiarava che la destinataria era irreperibile in quanto trasferita.

In data 18/09/2014 il decreto penale veniva così notificato al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Veniva successivamente individuato altro difensore di ufficio nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva finalmente notificato il decreto penale.

Attesa l'assenza di contatto tra il professionista e l'imputata il decreto diveniva esecutivo in mancanza di opposizione, non risultando peraltro alcuna comunicazione tra quest'ultimo difensore e l'imputata stessa.

La copia conforme dell'atto non era stata consegnata nelle mani dell'imputata né ad essa notificata secondo le forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e non v'è traccia di una documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle ulteriori attività di ricerca previste dal codice di rito necessaria per la notifica nei confronti dell'imputato irreperibile.

3. In relazione a tale assoluta assenza di qualsiasi prova di una conoscenza legale ed effettiva del provvedimento di condanna in capo alla ricorrente, con istanza depositata il 17/02/2020, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al giudice dell'esecuzione la remissione in termini al fine di poter proporre rituale atto di opposizione.

4. Il tribunale in sede di esecuzione rigettava tale richiesta rilevando la correttezza delle notifiche effettuate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] la quale avendo eletto domicilio presso la propria abitazione non ha provveduto a comunicare il cambio di domicilio e pertanto ritenendo corretta l'effettuazione della notifica presso il difensore nominato di ufficio a seguito della morte del difensore di fiducia.

5. In ordine alla regolarità della notifica di tale atto la difesa ricorre innanzitutto per lamentare l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 175, comma 2, 157 e 159 cod. proc. pen. con particolare riferimento al principio della conoscenza effettiva degli atti in materia penale.

Il ricorso evidenzia che la conoscibilità effettiva dell'atto nel caso concreto è mancata e che non può essere presunta semplicemente e genericamente dalla mera regolarità formale della notifica del decreto penale di condanna.

6. Sotto altro profilo ma nello stesso motivo di ricorso, la ricorrente evidenzia la violazione degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., in particolare perché in mancanza della conoscenza effettiva dell'atto in capo all'imputata il Gip, in funzione di giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto attenzionare la condizione di irreperibilità e di mancata effettiva notifica nelle forme di rito.

7. Con un secondo motivo di ricorso la ricorrente rileva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al travisamento delle prove offerte dalla difesa a conforto della mancanza di conoscenza effettiva del decreto penale da parte dell'imputata per aver supposto erroneamente la nomina del difensore di fiducia al quale il provvedimento di rigetto ora impugnato fa erroneamente riferimento nell'ultimo rigo della motivazione.

Tale circostanza a parere della difesa sarebbe rilevante perché l'eventuale nomina del difensore di fiducia avrebbe dato contezza della conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] quanl:o meno del procedimento per decreto, circostanza in effetti mai realizzata come risulta provato documentalmente.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe quindi errato considerando effettiva una nomina di un difensore di fiducia che invece nel frattempo era deceduto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il primo motivo di ricorso merita accoglimento in quanto evidenzia la lesione del principio della conoscenza effettiva degli atti in materia penale.

Nel caso concreto deve rilevarsi innanzitutto l'incolpevole mancanza da parte della destinataria dell'atto dell'effettiva conoscenza del processo e in particolare del decreto penale di condanna.

2. Il principio dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale penale come coniato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 2000 e in base al combinato disposto degli artt. 111 cost. e 6, comma 3, CEDU (vedi ex plurimis, Sez. 4, 18/7/2018, n. 33458, Biagi, Rv. 273427) porta ad affermare che proprio in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d'ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10443, Nguia, Rv. 276124), e che il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione del termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, del 4/10/17, n. 3882, Murgia, Rv. 271944).

3. Tale principio a maggior ragione deve essere considerato assoluto nel caso di elezione di domicilio non presso il difensore ma nel proprio luogo di residenza perché si tratta di un luogo in cui l'imputata ragionevolmente confidava di ricevere le notifiche degli atti che la riguardano e in presenza, invece, di un atto effettivamente consegnato ad un soggetto legittimato a ricevere ma diverso dall'imputato.

Tale considerazione, deve essere posta in linea non solo con il citato principio, consolidatosi in giurisprudenza (vedi Sez. 4, 19/09/2019, n. 43140, Sez. 4, 18/07/2018 n. 33458, Biagi, Rv. 273427) ma soprattutto con il principio costituzionale di riferimento del giusto processo il quale essendo strettamente connesso al contraddittorio e al valore dell'oralità del confronto processuale, deve essere applicato con particolare attenzione e rigore per il procedimento monitorio penale laddove non sussiste un contraddittorio e si posticipano e condizionano le garanzie processuali all'eventuale opposizione e quindi alla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato destinatario dell'ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria.

4. Ciò è evidente in modo specifico nel caso concreto dove la copia conforme dell'atto non era stata consegnata nelle mani dell'imputata né ad essa notificata secondo le forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e non v'è traccia di una documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle ulteriori attività di ricerca previste dal codice di rito necessarie per la notifica nei confronti dell'imputato irreperibile.

5. Alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto è seguita incolpevolmente da parte dell'imputata, la mancata opposizione e di conseguenza la definitività di una condanna della stessa che, in definitiva, ha portato all'emanazione di un provvedimento di applicazione della libertà controllata n. 6649 del 2019 emesso dal magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].

È evidente che nel caso concreto lo sviluppo di tutto il procedimento monitorio penale, in assenza di un'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputata, e in presenza di una successione di difensori di ufficio che non hanno portato l'atto a conoscenza dell'imputata, ha condotto in definitiva ad un vuoto di garanzie che, a maggior ragione perché va a incidere su una limitazione della libertà personale, non è compatibile con i citati principi costituzionali ex art. 111 cost. e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, va accolto.

6. Ne consegue, in definitiva, tenuto conto che gli altri motivi di ricorso costituiscono meri corollari del primo e principale motivo di ricorso esaminato, considerato che l'accoglimento di quest'ultimo assorbe sostanzialmente tutti gli altri motivi di ricorso sebbene argomentati sotto profili che vorrebbero differenziare la critica del provvedimento impugnato, il Collegio in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento impugnato con rinvio al gip del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame dell'istanza di rimessione in termini.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .[I pr dente Salvator ibovere .......

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] già imputata davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) codice della strada, impugna l'ordinanza emessa dallo stesso tribunale, sezione Gip quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale veniva rigettata l'istanza di rimessione in termini per l'opposizione al decreto penale n. 3353/12. In particolare, la richiesta di "restitutio in integrum" riguardava la conoscenza dell'esistenza del decreto penale emesso nei confronti della ricorrente di cui la stessa veniva a conoscenza soltanto in data 21/01/2020 quando ad opera della Questura di [OSCURATO:PERSONA] le veniva notificata l'ordinanza di libertà controllata emessa dal magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Emergeva in particolare che alla ricorrente era stato nominato quale difensore d'ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla quale non veniva mai notificato alcun decreto penale. In data 17/12/2012 veniva designato altro difensore d'ufficio nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai fini della notifica del decreto penale di condanna l'ufficiale giudiziario si recava presso la residenza della [OSCURATO:PERSONA] e ne dichiarava l'assenza sulla relata di notifica così inviando alla stessa una raccomandata che però veniva restituita al mittente, atteso che l'agente postale dichiarava che la destinataria era irreperibile in quanto trasferita. In data 18/09/2014 il decreto penale veniva così notificato al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Veniva successivamente individuato altro difensore di ufficio nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] al quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva finalmente notificato il decreto penale. Attesa l'assenza di contatto tra il professionista e l'imputata il decreto diveniva esecutivo in mancanza di opposizione, non risultando peraltro alcuna comunicazione tra quest'ultimo difensore e l'imputata stessa. La copia conforme dell'atto non era stata consegnata nelle mani dell'imputata né ad essa notificata secondo le forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e non v'è traccia di una documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle ulteriori attività di ricerca previste dal codice di rito necessaria per la notifica nei confronti dell'imputato irreperibile. 3. In relazione a tale assoluta assenza di qualsiasi prova di una conoscenza legale ed effettiva del provvedimento di condanna in capo alla ricorrente, con istanza depositata il 17/02/2020, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al giudice dell'esecuzione la remissione in termini al fine di poter proporre rituale atto di opposizione. 4. Il tribunale in sede di esecuzione rigettava tale richiesta rilevando la correttezza delle notifiche effettuate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] la quale avendo eletto domicilio presso la propria abitazione non ha provveduto a comunicare il cambio di domicilio e pertanto ritenendo corretta l'effettuazione della notifica presso il difensore nominato di ufficio a seguito della morte del difensore di fiducia. 5. In ordine alla regolarità della notifica di tale atto la difesa ricorre innanzitutto per lamentare l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 175, comma 2, 157 e 159 cod. proc. pen. con particolare riferimento al principio della conoscenza effettiva degli atti in materia penale. Il ricorso evidenzia che la conoscibilità effettiva dell'atto nel caso concreto è mancata e che non può essere presunta semplicemente e genericamente dalla mera regolarità formale della notifica del decreto penale di condanna. 6. Sotto altro profilo ma nello stesso motivo di ricorso, la ricorrente evidenzia la violazione degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., in particolare perché in mancanza della conoscenza effettiva dell'atto in capo all'imputata il Gip, in funzione di giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto attenzionare la condizione di irreperibilità e di mancata effettiva notifica nelle forme di rito. 7. Con un secondo motivo di ricorso la ricorrente rileva la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al travisamento delle prove offerte dalla difesa a conforto della mancanza di conoscenza effettiva del decreto penale da parte dell'imputata per aver supposto erroneamente la nomina del difensore di fiducia al quale il provvedimento di rigetto ora impugnato fa erroneamente riferimento nell'ultimo rigo della motivazione. Tale circostanza a parere della difesa sarebbe rilevante perché l'eventuale nomina del difensore di fiducia avrebbe dato contezza della conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] quanl:o meno del procedimento per decreto, circostanza in effetti mai realizzata come risulta provato documentalmente. Il giudice dell'esecuzione avrebbe quindi errato considerando effettiva una nomina di un difensore di fiducia che invece nel frattempo era deceduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il primo motivo di ricorso merita accoglimento in quanto evidenzia la lesione del principio della conoscenza effettiva degli atti in materia penale. Nel caso concreto deve rilevarsi innanzitutto l'incolpevole mancanza da parte della destinataria dell'atto dell'effettiva conoscenza del processo e in particolare del decreto penale di condanna. 2. Il principio dell'effettiva conoscenza dell'atto processuale penale come coniato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 2000 e in base al combinato disposto degli artt. 111 cost. e 6, comma 3, CEDU (vedi ex plurimis, Sez. 4, 18/7/2018, n. 33458, Biagi, Rv. 273427) porta ad affermare che proprio in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d'ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare secondo una interpretazione costituzionalmente orientata la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10443, Nguia, Rv. 276124), e che il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione del termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, del 4/10/17, n. 3882, Murgia, Rv. 271944). 3. Tale principio a maggior ragione deve essere considerato assoluto nel caso di elezione di domicilio non presso il difensore ma nel proprio luogo di residenza perché si tratta di un luogo in cui l'imputata ragionevolmente confidava di ricevere le notifiche degli atti che la riguardano e in presenza, invece, di un atto effettivamente consegnato ad un soggetto legittimato a ricevere ma diverso dall'imputato. Tale considerazione, deve essere posta in linea non solo con il citato principio, consolidatosi in giurisprudenza (vedi Sez. 4, 19/09/2019, n. 43140, Sez. 4, 18/07/2018 n. 33458, Biagi, Rv. 273427) ma soprattutto con il principio costituzionale di riferimento del giusto processo il quale essendo strettamente connesso al contraddittorio e al valore dell'oralità del confronto processuale, deve essere applicato con particolare attenzione e rigore per il procedimento monitorio penale laddove non sussiste un contraddittorio e si posticipano e condizionano le garanzie processuali all'eventuale opposizione e quindi alla conoscenza dell'atto da parte dell'imputato destinatario dell'ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria. 4. Ciò è evidente in modo specifico nel caso concreto dove la copia conforme dell'atto non era stata consegnata nelle mani dell'imputata né ad essa notificata secondo le forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e non v'è traccia di una documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle ulteriori attività di ricerca previste dal codice di rito necessarie per la notifica nei confronti dell'imputato irreperibile. 5. Alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto è seguita incolpevolmente da parte dell'imputata, la mancata opposizione e di conseguenza la definitività di una condanna della stessa che, in definitiva, ha portato all'emanazione di un provvedimento di applicazione della libertà controllata n. 6649 del 2019 emesso dal magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. È evidente che nel caso concreto lo sviluppo di tutto il procedimento monitorio penale, in assenza di un'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputata, e in presenza di una successione di difensori di ufficio che non hanno portato l'atto a conoscenza dell'imputata, ha condotto in definitiva ad un vuoto di garanzie che, a maggior ragione perché va a incidere su una limitazione della libertà personale, non è compatibile con i citati principi costituzionali ex art. 111 cost. e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il primo motivo di ricorso, pertanto, va accolto. 6. Ne consegue, in definitiva, tenuto conto che gli altri motivi di ricorso costituiscono meri corollari del primo e principale motivo di ricorso esaminato, considerato che l'accoglimento di quest'ultimo assorbe sostanzialmente tutti gli altri motivi di ricorso sebbene argomentati sotto profili che vorrebbero differenziare la critica del provvedimento impugnato, il Collegio in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento impugnato con rinvio al gip del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame dell'istanza di rimessione in termini. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo esame. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .[I pr dente Salvator ibovere .......
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