Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2021
ECLI:EU:T:2021:706
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0790_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑790/19)
«Misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia – Importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati – Modifica dei regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia – Principio di non discriminazione – Errore manifesto di valutazione»
1.
Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 30)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Istituzione di dazi antidumping – Combinazione con misure tariffarie di salvaguardia – Modifica dei dazi antidumping sulla base dell’esaurimento dei contingenti tariffari previsti nell’ambito delle misure di salvaguardia – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/477 e 2016/1036, art. 9, § 5; regolamento della Commissione 2019/1382)
(v. punti 46-54)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Istituzione di dazi antidumping – Combinazione con misure tariffarie di salvaguardia – Combinazione che provoca effetti più ingenti di quelli previsti con riferimento alla politica di difesa commerciale dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/477, art. 1, § 1; Regolamento della Commissione 2019/1382)
(v. punti 68-78, 86)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (
GU 2019, L 227, pag. 1
), nella parte in cui concerne la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] PAO è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.