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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2022

Cassazione n. 10494/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 280,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 624-bis e 625 n. 2 cod.pen. (furto, con violenza sulle cose, di alcuni beni mobili, tra cui 70 balle di fieno e vari elettrodomestici, collocati in un'abitazione rurale, tra il 16 ed il 18 dicembre 2011).

In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. ed il difetto di motivazione, non avendo il giudice dell'appello minimamente considerato la condotta dell'imputato, che ha riconosciuto come suo il mezzo in cui è stata rinvenuta la refurtiva (mezzo, peraltro, non riconosciuto dalla persona offesa), ma ha denunciato per furto il fratello nel cui fondo si trovava il mezzo, e si è, comunque, adoperato per il recupero della refurtiva; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa dell'imputato; 3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., nonostante l'imputato si sia adoperato per il recupero della refurtiva e la restituzione alla persona offesa.

Risulta depositata ulteriore memoria del ricorrente in data 3 gennaio 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] civile ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, presentando nota spese.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha sottolineato, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, la piena attendibilità della persona offesa, che ha reso una deposizione coerente con gli altri dati probatori, oltre che immune da cadute di consequenzialità logico-argomentativa, evidenziando anche l'inconsistenza e genericità delle doglianze difensive; ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi e i plurimi precedenti dell'imputato; ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. la non esiguità del danno subito dalla persona offesa, come conseguenza immediata e diretta del furto.

Per completezza deve sottolinearsi che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il giudice della sentenza impugnata si è anche soffermato sulla quantificazione della pena, che, stante la recidiva applicata, si attesta sul minimo edittale.

Peraltro, la sentenza impugnata deve essere integrata, trattandosi di doppia conforme, con quella di primo grado, da cui si evincono elementi probatori di segno opposto a quelli allegati nel ricorso (ad esempio, l'offerta di risarcimento del danno nei confronti della vittima formulata dall'imputato unitamente al fratello smentisce gli asseriti cattivi rapporti tra i germani) ed ulteriori elementi probatori a conferma della condanna (in particolare tutte le contraddizioni dell'imputato, che, ad esempio, solo in sede di interrogatorio ex art. 350 cod.proc.pen., si è dichiarato pronto a denunciare il furto del suo mezzo).

4. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

5. A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, peraltro, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come, nel caso di specie, l'esistenza di numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Per quanto concerne, invece, la configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla" persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922 - 01).

6. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente non deve, invece, essere condannato alla rifusione delle spese a favore della parte civile, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza, secondo cui nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01).

Sul punto deve, difatti, sottolinearsi che la parte civile s è limitata a formulare con memoria scritta le sue conclusioni, senza in alcun modo argomentare in ordine al rigetto o all'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 280,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 624-bis e 625 n. 2 cod.pen. (furto, con violenza sulle cose, di alcuni beni mobili, tra cui 70 balle di fieno e vari elettrodomestici, collocati in un'abitazione rurale, tra il 16 ed il 18 dicembre 2011). In particolare il ricorrente ha lamentato: 1) la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. ed il difetto di motivazione, non avendo il giudice dell'appello minimamente considerato la condotta dell'imputato, che ha riconosciuto come suo il mezzo in cui è stata rinvenuta la refurtiva (mezzo, peraltro, non riconosciuto dalla persona offesa), ma ha denunciato per furto il fratello nel cui fondo si trovava il mezzo, e si è, comunque, adoperato per il recupero della refurtiva; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa dell'imputato; 3) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., nonostante l'imputato si sia adoperato per il recupero della refurtiva e la restituzione alla persona offesa. Risulta depositata ulteriore memoria del ricorrente in data 3 gennaio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] civile ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, presentando nota spese. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha sottolineato, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, la piena attendibilità della persona offesa, che ha reso una deposizione coerente con gli altri dati probatori, oltre che immune da cadute di consequenzialità logico-argomentativa, evidenziando anche l'inconsistenza e genericità delle doglianze difensive; ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivi e i plurimi precedenti dell'imputato; ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. la non esiguità del danno subito dalla persona offesa, come conseguenza immediata e diretta del furto. Per completezza deve sottolinearsi che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il giudice della sentenza impugnata si è anche soffermato sulla quantificazione della pena, che, stante la recidiva applicata, si attesta sul minimo edittale. Peraltro, la sentenza impugnata deve essere integrata, trattandosi di doppia conforme, con quella di primo grado, da cui si evincono elementi probatori di segno opposto a quelli allegati nel ricorso (ad esempio, l'offerta di risarcimento del danno nei confronti della vittima formulata dall'imputato unitamente al fratello smentisce gli asseriti cattivi rapporti tra i germani) ed ulteriori elementi probatori a conferma della condanna (in particolare tutte le contraddizioni dell'imputato, che, ad esempio, solo in sede di interrogatorio ex art. 350 cod.proc.pen., si è dichiarato pronto a denunciare il furto del suo mezzo). 4. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 5. A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, peraltro, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come, nel caso di specie, l'esistenza di numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Per quanto concerne, invece, la configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla" persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922 - 01). 6. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente non deve, invece, essere condannato alla rifusione delle spese a favore della parte civile, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza, secondo cui nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01). Sul punto deve, difatti, sottolinearsi che la parte civile s è limitata a formulare con memoria scritta le sue conclusioni, senza in alcun modo argomentare in ordine al rigetto o all'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 genn
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