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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27500/2026

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dnan [OSCURATO:PERSONA] C.u.i.

Olatwp8 nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.u.i. 06pfio8 nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, in accoglimento del primo motivo di ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, di conferma della sentenza emessa in abbreviato dal GUP presso il tribunale di Agrigento, di condanna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1135, secondo comma, cod. nav.

I ricorsi, congiunti, sono affidati a quattro motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti.

1. Il primo motivo di ricorso censura il punto 4.a della motivazione della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione agli artt. 143, 175 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'omessa traduzione della sentenza di primo grado e l'illegittima applicazione dell'istituto della remissione in termini.

Con essa i ricorrenti si dolgono della circostanza che la Corte territoriale, riconosciuta l'omessa traduzione della sentenza di primo grado, abbia ritenuto di sanare la mancata traduzione mediante il ricorso all'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con riconoscimento di un termine di quindici giorni per motivi aggiunti o nuovi, e che tale riconoscimento non abbia interamente rimediato al "vulnus difensivo" conseguente all'omessa traduzione della sentenza del GUP, posto che agli imputati era stata preclusa la possibilità di valutare la possibilità di accedere alla riduzione di pena conseguente alla mancata proposizione dell'appello (art. 442, comma 2- bis cod. proc. pen.).

Si evidenzia che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sez.

U., n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv.286456-01), in punto di necessaria rappresentazione, da parte degli imputati, di uno specifico interesse ad ottenere la traduzione, contrariamente a quanto di recente affermato, sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 38306 del 2025.

Si deduce, infine, che gli imputati non avevano richiesto la rimessione in termini, che erroneamente la Corte aveva ritenuto di argomentare in ordine alla carenza di allegazione di un concreto ed attuale pregiudizio derivante dalla omessa traduzione, si aggiunge che la difesa non ha depositato motivi nuovi.

2. Con il secondo motivo, la censura dei ricorrenti si incentra sul punto 4.1 della motivazione, pagina 3 della sentenza, impugnata unitamente all'ordinanza adottata dalla Corte di appello di Palermo all'udienza in data 1 ottobre 2025, deducendosi violazione di legge processuale con riferimento alla circostanza che, una volta disposta la traduzione della sentenza, sia stato concesso agli imputati un termine ad impugnare non conforme a quello legale, ovvero il termine di quindici giorni, anziché il termine previsto per le sentenze con termine di deposito 2"lungo", così prevedendosi un termine "atipico", senza specifica motivazione sul punto, violando il diritto di difesa.

3. Il terzo motivo di ricorso, sempre relativa al punto 4.1 della sentenza impugnata, deduce vizio della motivazione, in particolare manifesta illogicità della stessa nella parte in cui rileva la presenza di una richiesta di traduzione della sentenza di primo grado, in contrasto con le risultanze del verbale di udienza dal quale tale richiesta non risulta.

Ne discende che la richiesta di rimessione in termini sarebbe stata chiesta dalla Procura Generale senza l'indicazione di un termine decadenziale, così realizzandosi un uso distorto dell'istituto.

In sintesi, vi sarebbe un vizio della motivazione per mancata corrispondenza della stessa con gli atti del processo, evidenziandosi che gli imputati avevano insistito nella censura di nullità e non avevano chiesto né la traduzione né la rimessione in termini.

4. L'ultimo motivo di ricorso deduce vizio della sentenza impugnata, punti 4.b e 4.c, per manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del dolo, per omessa valutazione di prove decisive e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto al dolo, la Corte non avrebbe valutato le risultanze della nota della guardia di Finanza del 26 luglio 2023, dalla quale risulterebbe che il motopeschereccio sul quale viaggiavano gli imputati avrebbe segnalato alle 13:09 alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo la presenza di n. 2 imbarcazioni con migranti alla deriva e che il motopeschereccio veniva avvistato nelle vicinanze di barchini carichi di migranti alle successive 15:28 ore locali, allorché si avvicinava ad uno dei barchini e lo trainava.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, i ricorrenti deducono che il giudizio svolto in ordine al relativo mancato riconoscimento si sia fondato su presunte attività predatorie e sulla ritenuta volontà degli imputati di abbandonare i migranti, non corrispondenti alle evidenze probatorie sopra richiamate.

La Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, in accoglimento del primo motivo di ricorso.

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore ha trasmesso memoria a sostegno dei motivi di ricorso già articolati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono, entrambi, inammissibili. 1.1, 2.,

3. I primi tre motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti, possono essere affrontati congiuntamente, in quanto relativi alla medesima questione relativa alla natura del vizio della sentenza nell'ipotesi in cui non si sia proceduto alla relativa traduzione nei confronti di imputato alloglotta.

Come evidenziato dalladifesa dei ricorrenti, la materia risulta compiutamente ricostruita dalla recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01), peraltro emessa all'udienza del 29 maggio 2025 ma depositata il successivo 26 novembre, quindi in data di poco successiva alla sentenza impugnata dai ricorrenti (emessa dalla Corte territoriale il 13 novembre 2025, depositata 11 febbraio 2026).

Pregiudizialmente, si osserva che, risolvendo il contrasto pendente, la citata sentenza ha chiaramente affermato che il vizio della sentenza di primo grado non tradotta all'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione.

Come espressamente affermato in motivazione, (paragrafo 5.4), "Come in passato hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di sentenza priva della sottoscrizione del giudice, la nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 546 cod. proc. pen. non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo e comporta l'annullamento della "sentenza-documento" e la restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della "sentenza-documento" che deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini dì impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 - 01).

Il principio della distinzione fra "sentenza-decisione" e "sentenza-documento" è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricusazione (Sez. 6, n. 8962 del 26/01/2023, Mancuso, Rv. 284254 - 01), di capacità del giudice (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408 - 01) e anche significativamente nel caso di mancata traduzione della sentenza, ai sensi dell'art. 109 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1400 del 06/10/1998, dep. 1999, Pahor, Rv. 213326 - 01).

Analogamente deve ritenersi che la mancata traduzione della sentenza non travolga l'atto in sé (e quindi la decisione assunta, che si perfeziona con la lettura del dispositivo), ma attenga al momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza.".

La prima considerazione rilevante ai fini della valutazione dei dedotti motivi di ricorso, attiene, quindi, alla circostanza che nel caso di specie la traduzione sia stata disposta dalla stessa Corte di appello, in esito alla deduzione della mancata traduzione della sentenza di primo grado da parte del Procuratore Generale.

Posto, quindi, che la traduzione è poi stata eseguita (sebbene dalla Corte di appello e non 4dal giudice di primo grado), i ricorrenti, si evidenzia, nel ricorso si dolgono non già di non aver potuto formalizzare appello, né di aver depositato ulteriore atto di appello nel termine astrattamente decorrente dalla traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato e che tale atto sia stato dichiarato tardivo, piuttosto dolendosi in primo luogo del fatto che la traduzione sia stata disposta nonostante non fosse stata richiesta dagli imputati, che astrattamente agli stessi sarebbe stato precluso di valutare di non proporre appello, al fine di accedere all'istituto premiale di cui all'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen., e che il termine a difesa concesso per motivi aggiunti non fosse pari al termine ordinario per impugnare.

Ebbene, le deduzioni operate con i primi tre motivi di ricorso, a ben vedere, non si confrontano con il dato fondamentale dell'avvenuta traduzione della sentenza di primo grado e con la effettività dell'interesse ai motivi di ricorso correlati alle modalità della traduzione disposta: a far data da tale traduzione, adempimento sanante la nullità generale a regime intermedio della sentenza documento, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 38306/2025, i ricorrenti non hanno inteso né dedurre motivi nuovi di impugnazione (come espressamente affermato in ricorso), né hanno dimostrato di aver comunque inteso dichiarare di volere accedere all'istituto di cui all'art. 442 comma 2 -bis cod. proc. pen., né hanno inteso formalizzare un'ulteriore atto di appello, nel termine (ordinario) decorrente dalla traduzione della sentenza documento: tale complessiva scelta processuale, a fronte della avvenuta traduzione della sentenza, ove anche, come ritenuto dalla Corte nella pronuncia richiamata ed evidenziato in ricorso, non sia necessario dedurre uno specifico interesse alla traduzione, incide sulla valutazione del concreto interesse dei ricorrenti alla proposizione di un ulteriore gravame e, in questa sede, incide sulla valutazione dell'interesse attuale e concreto alla proposizione dei relativi motivi di ricorso sul punto.

Analoghe considerazioni si ritiene di svolgere anche con riferimento alla deduzione svolta dai ricorrenti (terzo motivo di ricorso) per la quale vi sarebbe un vizio della motivazione per mancata corrispondenza della stessa con gli atti del processo, evidenziandosi che gli imputati avevano insistito nella censura di nullità e non avevano chiesto né la traduzione né la rimessione in termini: sul punto, soccorre la stessa sentenza delle sezioni unite più volte richiamate, che espressamente prevede che la nullità conseguente alla omessa traduzione della sentenza documento possa essere eccepita dalle parti o rilevata, anche "ex officio", con ciò quindi affermandosi che il comportamento sanante (ovvero la traduzione) non sia subordinato alla richiesta della parte.

Quanto alla rimessione in termini ed alla concessione, da parte della Corte territoriale, di un termine di quindici giorni 5per la proposizione di motivi aggiunti, si osserva che le sezioni Unite della Corte sul punto, sempre nella sentenza citata n. 38306 del 2025, ha chiaramente affermato (paragrafo 5.9) che "... l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale.

Qualora in particolare l'esecuzione della traduzione non abbia rispettato il «termine congruo», previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi; se sopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni).

".

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riconosciuto il termine ulteriore per la deduzione di motivi nuovi o aggiunti, sicché non si ravvisano lesioni delle prerogative difensive, peraltro non emergenti neppure dalle concrete scelte difensive.

Conclusivamente, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso sono inammissibili.

4. Il quarto motivo di ricorso è generico, non confrontandosi con la compiuta motivazione svolta sul punto sia dalla Corte territoriale (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) che dal giudice di primo grado (pagina 20 e ss. della sentenza del Tribunale di Agrigento): entrambe le sentenze, conformi anche sul punto, hanno compiutamente richiamato, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascritto agli imputati, le dichiarazioni dei migranti rese nell'immediatezza dei fa le riprese video, report e altri accertamenti della guardia di Finanza, il verbaledi perquisizione e sequestro del 19 luglio 2023 relativo a n. 5 cellulari, uno dei quali riconosciuto come proprio da uno dei migranti, l'identificazione fotografica, e, elemento oggetto di specifico argomento motivatorio ad opera del Tribunale, l'esito dell'ispezione eseguita a bordo della imbarcazione "[OSCURATO:PERSONA]" -bianca e verde - dalla quale emergeva l'assenza di pescato, la circostanza che le attrezzature da pesca fossero pulite e asciutte, la circostanza che la licenza di pesca fosse relativa alle sole acque tunisine, il rinvenimento di due motori fuoribordo incompatibili con l'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] ed invece compatibili con le imbarcazioni dei migranti, il rinvenimento di una chiave idonea ad aprire il lucchetto che teneva ancorato il motore al terzo barchino di migranti).

Con la c() motivazione svolta in punto di sussistenza anche del dolo richiesto dalla norma ,penale incriminatrice, il ricorso omette ogni confronto limitandosi a prospettare una versione alternativa, più favorevole ai ricorrenti, già valutata dai giudici di merito (pagina 23 e ss. della sentenza di primo grado) sia in ordine alle ragioni della presenza dei ricorrenti e della relativa imbarcazione in prossimità dell'imbarcazione dei migranti, in acque internazionali, sia con riferimento allo svolgimento da parte dei predetti di una vera e propria attività non occasionale "...frutto ...di una preordinata intenzione di recarsi in acque internazionali - e precisamente lungo la rotta battuta dai barchini dei migranti - al fine di compiere gli atti predatori già descritti...", sia con riferimento alla dedotta prospettazione alternativa circa il fatto che telefoni e motori fossero delle "regalie" dei migranti, trattandosi di versione non ragionevole attesa l'essenzialità di tali beni, nelle circostanze di tempo e luogo, per la prosecuzione del viaggio verso Lampedusa e quindi per la loro sopravvivenza.

Generico il quarto motivo, anche con riferimento al vizio dedotto in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi in questa sede ulteriormente richiamare la motivazione svolta dal Giudice di primo grado (pagina 24 della sentenza del Tribunale di Agrigento), oggetto di espresso richiamo ad opera della Corte territoriale, quanto alla mancanza di segni di resipiscenza da parte degli imputati, ed alla ritenuta non concludenza, allo scopo, della circostanza che dall'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] fosse poi partita una richiesta di soccorso alla [OSCURATO:PERSONA] radio [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, atteso che la stessa sarebbe stata comunque successiva agli atti di depredazione posti in essere ai danni di migranti.

Analogamente, sul punto, la Corte di appello, in risposta a specifico motivo di gravame, dopo aver confermato il giudizio di penale responsabilità a carico dei ricorrenti per le ragioni sopra esposte, ha confermato il diniego di applicazione delle circostanza attenuanti generiche, argomentando, da un lato, in ragione dell'assenza di elementi positivi allo scopo valutabili, valutando come insufficiente allo scopo la sola condizione di incensuratezza a fronte anche di indici negativi desumibili sia dalla gravità del fatto commesso che dalla personalità degli imputati, sempre correlata all'assenza di segni di resipiscenza.

Deve in questa sede ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 79

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dnan [OSCURATO:PERSONA] C.u.i. Olatwp8 nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] C.u.i. 06pfio8 nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, in accoglimento del primo motivo di ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, di conferma della sentenza emessa in abbreviato dal GUP presso il tribunale di Agrigento, di condanna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1135, secondo comma, cod. nav. I ricorsi, congiunti, sono affidati a quattro motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti. 1. Il primo motivo di ricorso censura il punto 4.a della motivazione della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione agli artt. 143, 175 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'omessa traduzione della sentenza di primo grado e l'illegittima applicazione dell'istituto della remissione in termini. Con essa i ricorrenti si dolgono della circostanza che la Corte territoriale, riconosciuta l'omessa traduzione della sentenza di primo grado, abbia ritenuto di sanare la mancata traduzione mediante il ricorso all'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con riconoscimento di un termine di quindici giorni per motivi aggiunti o nuovi, e che tale riconoscimento non abbia interamente rimediato al "vulnus difensivo" conseguente all'omessa traduzione della sentenza del GUP, posto che agli imputati era stata preclusa la possibilità di valutare la possibilità di accedere alla riduzione di pena conseguente alla mancata proposizione dell'appello (art. 442, comma 2- bis cod. proc. pen.). Si evidenzia che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (sez. U., n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv.286456-01), in punto di necessaria rappresentazione, da parte degli imputati, di uno specifico interesse ad ottenere la traduzione, contrariamente a quanto di recente affermato, sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 38306 del 2025. Si deduce, infine, che gli imputati non avevano richiesto la rimessione in termini, che erroneamente la Corte aveva ritenuto di argomentare in ordine alla carenza di allegazione di un concreto ed attuale pregiudizio derivante dalla omessa traduzione, si aggiunge che la difesa non ha depositato motivi nuovi. 2. Con il secondo motivo, la censura dei ricorrenti si incentra sul punto 4.1 della motivazione, pagina 3 della sentenza, impugnata unitamente all'ordinanza adottata dalla Corte di appello di Palermo all'udienza in data 1 ottobre 2025, deducendosi violazione di legge processuale con riferimento alla circostanza che, una volta disposta la traduzione della sentenza, sia stato concesso agli imputati un termine ad impugnare non conforme a quello legale, ovvero il termine di quindici giorni, anziché il termine previsto per le sentenze con termine di deposito 2"lungo", così prevedendosi un termine "atipico", senza specifica motivazione sul punto, violando il diritto di difesa. 3. Il terzo motivo di ricorso, sempre relativa al punto 4.1 della sentenza impugnata, deduce vizio della motivazione, in particolare manifesta illogicità della stessa nella parte in cui rileva la presenza di una richiesta di traduzione della sentenza di primo grado, in contrasto con le risultanze del verbale di udienza dal quale tale richiesta non risulta. Ne discende che la richiesta di rimessione in termini sarebbe stata chiesta dalla Procura Generale senza l'indicazione di un termine decadenziale, così realizzandosi un uso distorto dell'istituto. In sintesi, vi sarebbe un vizio della motivazione per mancata corrispondenza della stessa con gli atti del processo, evidenziandosi che gli imputati avevano insistito nella censura di nullità e non avevano chiesto né la traduzione né la rimessione in termini. 4. L'ultimo motivo di ricorso deduce vizio della sentenza impugnata, punti 4.b e 4.c, per manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del dolo, per omessa valutazione di prove decisive e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al dolo, la Corte non avrebbe valutato le risultanze della nota della guardia di Finanza del 26 luglio 2023, dalla quale risulterebbe che il motopeschereccio sul quale viaggiavano gli imputati avrebbe segnalato alle 13:09 alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo la presenza di n. 2 imbarcazioni con migranti alla deriva e che il motopeschereccio veniva avvistato nelle vicinanze di barchini carichi di migranti alle successive 15:28 ore locali, allorché si avvicinava ad uno dei barchini e lo trainava. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, i ricorrenti deducono che il giudizio svolto in ordine al relativo mancato riconoscimento si sia fondato su presunte attività predatorie e sulla ritenuta volontà degli imputati di abbandonare i migranti, non corrispondenti alle evidenze probatorie sopra richiamate. La Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, in accoglimento del primo motivo di ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore ha trasmesso memoria a sostegno dei motivi di ricorso già articolati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono, entrambi, inammissibili. 1.1, 2., 3. I primi tre motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti, possono essere affrontati congiuntamente, in quanto relativi alla medesima questione relativa alla natura del vizio della sentenza nell'ipotesi in cui non si sia proceduto alla relativa traduzione nei confronti di imputato alloglotta. Come evidenziato dalladifesa dei ricorrenti, la materia risulta compiutamente ricostruita dalla recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01), peraltro emessa all'udienza del 29 maggio 2025 ma depositata il successivo 26 novembre, quindi in data di poco successiva alla sentenza impugnata dai ricorrenti (emessa dalla Corte territoriale il 13 novembre 2025, depositata 11 febbraio 2026). Pregiudizialmente, si osserva che, risolvendo il contrasto pendente, la citata sentenza ha chiaramente affermato che il vizio della sentenza di primo grado non tradotta all'imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. Come espressamente affermato in motivazione, (paragrafo 5.4), "Come in passato hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, nel caso di sentenza priva della sottoscrizione del giudice, la nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 546 cod. proc. pen. non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo e comporta l'annullamento della "sentenza-documento" e la restituzione degli atti al giudice a quo, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della "sentenza-documento" che deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini dì impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 - 01). Il principio della distinzione fra "sentenza-decisione" e "sentenza-documento" è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricusazione (Sez. 6, n. 8962 del 26/01/2023, Mancuso, Rv. 284254 - 01), di capacità del giudice (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408 - 01) e anche significativamente nel caso di mancata traduzione della sentenza, ai sensi dell'art. 109 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1400 del 06/10/1998, dep. 1999, Pahor, Rv. 213326 - 01). Analogamente deve ritenersi che la mancata traduzione della sentenza non travolga l'atto in sé (e quindi la decisione assunta, che si perfeziona con la lettura del dispositivo), ma attenga al momento procedimentale successivo alla deliberazione, ovvero alla fase del procedimento in cui avviene il deposito della sentenza.". La prima considerazione rilevante ai fini della valutazione dei dedotti motivi di ricorso, attiene, quindi, alla circostanza che nel caso di specie la traduzione sia stata disposta dalla stessa Corte di appello, in esito alla deduzione della mancata traduzione della sentenza di primo grado da parte del Procuratore Generale. Posto, quindi, che la traduzione è poi stata eseguita (sebbene dalla Corte di appello e non 4dal giudice di primo grado), i ricorrenti, si evidenzia, nel ricorso si dolgono non già di non aver potuto formalizzare appello, né di aver depositato ulteriore atto di appello nel termine astrattamente decorrente dalla traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato e che tale atto sia stato dichiarato tardivo, piuttosto dolendosi in primo luogo del fatto che la traduzione sia stata disposta nonostante non fosse stata richiesta dagli imputati, che astrattamente agli stessi sarebbe stato precluso di valutare di non proporre appello, al fine di accedere all'istituto premiale di cui all'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen., e che il termine a difesa concesso per motivi aggiunti non fosse pari al termine ordinario per impugnare. Ebbene, le deduzioni operate con i primi tre motivi di ricorso, a ben vedere, non si confrontano con il dato fondamentale dell'avvenuta traduzione della sentenza di primo grado e con la effettività dell'interesse ai motivi di ricorso correlati alle modalità della traduzione disposta: a far data da tale traduzione, adempimento sanante la nullità generale a regime intermedio della sentenza documento, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 38306/2025, i ricorrenti non hanno inteso né dedurre motivi nuovi di impugnazione (come espressamente affermato in ricorso), né hanno dimostrato di aver comunque inteso dichiarare di volere accedere all'istituto di cui all'art. 442 comma 2 -bis cod. proc. pen., né hanno inteso formalizzare un'ulteriore atto di appello, nel termine (ordinario) decorrente dalla traduzione della sentenza documento: tale complessiva scelta processuale, a fronte della avvenuta traduzione della sentenza, ove anche, come ritenuto dalla Corte nella pronuncia richiamata ed evidenziato in ricorso, non sia necessario dedurre uno specifico interesse alla traduzione, incide sulla valutazione del concreto interesse dei ricorrenti alla proposizione di un ulteriore gravame e, in questa sede, incide sulla valutazione dell'interesse attuale e concreto alla proposizione dei relativi motivi di ricorso sul punto. Analoghe considerazioni si ritiene di svolgere anche con riferimento alla deduzione svolta dai ricorrenti (terzo motivo di ricorso) per la quale vi sarebbe un vizio della motivazione per mancata corrispondenza della stessa con gli atti del processo, evidenziandosi che gli imputati avevano insistito nella censura di nullità e non avevano chiesto né la traduzione né la rimessione in termini: sul punto, soccorre la stessa sentenza delle sezioni unite più volte richiamate, che espressamente prevede che la nullità conseguente alla omessa traduzione della sentenza documento possa essere eccepita dalle parti o rilevata, anche "ex officio", con ciò quindi affermandosi che il comportamento sanante (ovvero la traduzione) non sia subordinato alla richiesta della parte. Quanto alla rimessione in termini ed alla concessione, da parte della Corte territoriale, di un termine di quindici giorni 5per la proposizione di motivi aggiunti, si osserva che le sezioni Unite della Corte sul punto, sempre nella sentenza citata n. 38306 del 2025, ha chiaramente affermato (paragrafo 5.9) che "... l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale. Qualora in particolare l'esecuzione della traduzione non abbia rispettato il «termine congruo», previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. (ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termine per la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge prima dello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento del termine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi; se sopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogative difensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiunti e/o conclusioni). ". Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riconosciuto il termine ulteriore per la deduzione di motivi nuovi o aggiunti, sicché non si ravvisano lesioni delle prerogative difensive, peraltro non emergenti neppure dalle concrete scelte difensive. Conclusivamente, i motivi primo, secondo e terzo del ricorso sono inammissibili. 4. Il quarto motivo di ricorso è generico, non confrontandosi con la compiuta motivazione svolta sul punto sia dalla Corte territoriale (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) che dal giudice di primo grado (pagina 20 e ss. della sentenza del Tribunale di Agrigento): entrambe le sentenze, conformi anche sul punto, hanno compiutamente richiamato, in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascritto agli imputati, le dichiarazioni dei migranti rese nell'immediatezza dei fa le riprese video, report e altri accertamenti della guardia di Finanza, il verbaledi perquisizione e sequestro del 19 luglio 2023 relativo a n. 5 cellulari, uno dei quali riconosciuto come proprio da uno dei migranti, l'identificazione fotografica, e, elemento oggetto di specifico argomento motivatorio ad opera del Tribunale, l'esito dell'ispezione eseguita a bordo della imbarcazione "[OSCURATO:PERSONA]" -bianca e verde - dalla quale emergeva l'assenza di pescato, la circostanza che le attrezzature da pesca fossero pulite e asciutte, la circostanza che la licenza di pesca fosse relativa alle sole acque tunisine, il rinvenimento di due motori fuoribordo incompatibili con l'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] ed invece compatibili con le imbarcazioni dei migranti, il rinvenimento di una chiave idonea ad aprire il lucchetto che teneva ancorato il motore al terzo barchino di migranti). Con la c() motivazione svolta in punto di sussistenza anche del dolo richiesto dalla norma ,penale incriminatrice, il ricorso omette ogni confronto limitandosi a prospettare una versione alternativa, più favorevole ai ricorrenti, già valutata dai giudici di merito (pagina 23 e ss. della sentenza di primo grado) sia in ordine alle ragioni della presenza dei ricorrenti e della relativa imbarcazione in prossimità dell'imbarcazione dei migranti, in acque internazionali, sia con riferimento allo svolgimento da parte dei predetti di una vera e propria attività non occasionale "...frutto ...di una preordinata intenzione di recarsi in acque internazionali - e precisamente lungo la rotta battuta dai barchini dei migranti - al fine di compiere gli atti predatori già descritti...", sia con riferimento alla dedotta prospettazione alternativa circa il fatto che telefoni e motori fossero delle "regalie" dei migranti, trattandosi di versione non ragionevole attesa l'essenzialità di tali beni, nelle circostanze di tempo e luogo, per la prosecuzione del viaggio verso Lampedusa e quindi per la loro sopravvivenza. Generico il quarto motivo, anche con riferimento al vizio dedotto in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi in questa sede ulteriormente richiamare la motivazione svolta dal Giudice di primo grado (pagina 24 della sentenza del Tribunale di Agrigento), oggetto di espresso richiamo ad opera della Corte territoriale, quanto alla mancanza di segni di resipiscenza da parte degli imputati, ed alla ritenuta non concludenza, allo scopo, della circostanza che dall'imbarcazione [OSCURATO:PERSONA] fosse poi partita una richiesta di soccorso alla [OSCURATO:PERSONA] radio [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, atteso che la stessa sarebbe stata comunque successiva agli atti di depredazione posti in essere ai danni di migranti. Analogamente, sul punto, la Corte di appello, in risposta a specifico motivo di gravame, dopo aver confermato il giudizio di penale responsabilità a carico dei ricorrenti per le ragioni sopra esposte, ha confermato il diniego di applicazione delle circostanza attenuanti generiche, argomentando, da un lato, in ragione dell'assenza di elementi positivi allo scopo valutabili, valutando come insufficiente allo scopo la sola condizione di incensuratezza a fronte anche di indici negativi desumibili sia dalla gravità del fatto commesso che dalla personalità degli imputati, sempre correlata all'assenza di segni di resipiscenza. Deve in questa sede ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato nel caso in esame in assenza di qualsiasi arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 79 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M