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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 08155/2024

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guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4110/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2.

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: usucapione INTIMATI avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 84/2022, pubblicata in data 22.2.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che con il primo motivo di ricorso vengono poste questioni processuali di potenziale rilievo nomofilattico che rendono opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, essendo eccepita esclusivamente l’estinzione del giudizio di appello per effetto della asserita invalidità - negata dalla Corte di merito - di due distinti atti di riassunzione, di cui uno di ess i indirizzata ad un erede della parte deceduta, con possibile lesione della regolarità del contraddittorio, non essendo invece posto in dubbio il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione; visto l’art. 375 cpc; P.Q.M. rimette la causa in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4110/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: usucapione INTIMATI avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 84/2022, pubblicata in data 22.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con il primo motivo di ricorso vengono poste questioni processuali di potenziale rilievo nomofilattico che rendono opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, essendo eccepita esclusivamente l’estinzione del giudizio di appello per effetto della asserita invalidità - negata dalla Corte di merito - di due distinti atti di riassunzione, di cui uno di ess i indirizzata ad un erede della parte deceduta, con possibile lesione della regolarità del contraddittorio, non essendo invece posto in dubbio il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione; visto l’art. 375 cpc; P.Q.M. rimette la causa in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazio
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