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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 26626/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 22/06/2021 della Corte d'Appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe conferma, quanto all'accertamento della responsabilità, la pronuncia con cui il Tribunale di Ragusa, in data 9 dicembre 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] per lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale, irrogandogli una pena così determinata: la pena base, di mesi sei di reclusione per il reato più grave, cioè l'art. 583 cod. pen., era aumentata a mesi otto di reclusione per la circostanza aggravante più grave sub art. 576, n. 5-bis cod. pen., ulteriormente elevata a mesi nove di reclusione per la circostanza teleologica disciplinata dagli artt. 585, 576 e 61, n. 2 cod. pen., aumentata ancora ad anni uno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ridotta infine di un terzo in ragione del rito abbreviato, con cui è stato definito il processo.

La pena complessiva, di mesi otto di reclusione, veniva tuttavia riformata dal giudice di appello, che rilevava l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 -bis cod. pen., posto che, «se le lesioni sono aggravate dall'aver commesso il reato per eseguirne un altro, vale a dire la resistenza contro il pubblico ufficiale, la parte lesa non può che essere il pubblico ufficiale».

Tale pena era conseguentemente rideterminata come segue: la pena base, di mesi sei di reclusione per il reato più grave, e cioè le lesioni, era aumentata a mesi otto di reclusione per l'aggravante teleologica, ulteriormente aumentata a mesi undici per il reato di resistenza, ridotta infine, in ragione del rito, a complessivi mesi sette e giorni dieci.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso l'imputato, articolandolo in due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

Vero è che il giudice di appello ha ridotto la pena finale.

Egli avrebbe tuttavia errato applicando in continuazione per la pena teleologica una pena di due mesi, e cioè maggiore di quella determinata dal giudice di primo grado nella misura di un mese).

Il ricorrente cita in proposito Sez. 3, del 10/01/2017, n. 20225, Khelif, Rv. 232066, a mente della quale «quando il giudice di appello ritenga insussistente a beneficio dell'imputato appellante una circostanza aggravante ovvero ne escluda attraverso il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti l'incidenza nel calcolo della pena in concreto, non può modificare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro degli addendi del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata».

2.3. Il secondo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circcstanze attenuanti generiche, per aver la Corte d'Appello qualificato la richiesta, a suo tempo avanzata, come «generica [...] laddove vengono richiamate nor meglio specificate condizioni di vita, infondata laddove si evidenzia la risalenza nel tempo dei precedenti e sconfessata dai pregiudizi penali laddove sottolinea l'occasionalità della condotta».

In particolare, il ricorrente ritiene che la pronuncia impugnata contraddica la sentenza di primo grado che proprio sulla base della ritenuta «sostanziale occasionalità dei fatti» aveva escluso la recidiva e non spieghi d'altronde perché tale occasionalità non possa essere utilizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Invertendo l'ordine dei motivi, si muove dal secondo, che appare infondato e va dunque rigettato.

Ricordato come, per insegnamento di questa Corte, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non rappresenti un diritto dell'imputato e presupponga un atteggiamento collaborativo a livello endo- ed eso-processuale (Sez. 4, n. 20115 de/ 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Starace; Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, non si rileva contraddizione tra la sentenza di primo e la sentenza di secondo grado che, rispettivamente, hanno negato la recidiva e respinto la richiesta di applicare le circostanze generiche, escludendo ed affermando l'occasionalità delle condotte.

E' infatti ben plausibile che la medesima locuzione testuale - nella specie, "occasionalità della condotta" - assuma un significato differente a seconda del contesto gius-linguistico in cui è usata, nonché in ragione della diversità di ratio e di effetti applicativi delle categorie giuridiche in rapporto delle quali viene dal giudice, come nel caso di specie, richiamata.

2. Fondato appare invece il primo motivo di ricorso, in c:ui è stato lamentato l'erroneo computo della pena in rapporto all'aggravante teleologica da parte del giudice dell'appello, il quale si è discostato dalla determinazione del giudice di primo grado.

Il principio per cui il divieto di reformatío in peius vale per ogni singolo elemento che concorre a determinare la pena complessiva, esprime una elementare istanza di garanzia per l'imputato ed è stato affermato, sebbene a diverso fine, dalla giurisprudenza di questa Corte quantomeno a partire da Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], R\L 232066 (successivamente, si veda anche Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, dep. 2015, Tufano, Rv. 263193; Sez. 3, del 10/01/2017, n. 20225, Khelif, Rv. 232066, richiamata dal ricorrente).

La violazione di tale principio impone dunque l'annullamento della sentenza limitatamente all'aumento di pena per l'aggravante, che va riportato alla misura di cui alla condanna in primo grado.

Alla rideterminazione si può procedere in questa sede sulla base di una semplice operazione aritmetica senza necessità di alcuna valutazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in sei mesi e giorni dieci di reclusione.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 22/06/2021 della Corte d'Appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe conferma, quanto all'accertamento della responsabilità, la pronuncia con cui il Tribunale di Ragusa, in data 9 dicembre 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] per lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale, irrogandogli una pena così determinata: la pena base, di mesi sei di reclusione per il reato più grave, cioè l'art. 583 cod. pen., era aumentata a mesi otto di reclusione per la circostanza aggravante più grave sub art. 576, n. 5-bis cod. pen., ulteriormente elevata a mesi nove di reclusione per la circostanza teleologica disciplinata dagli artt. 585, 576 e 61, n. 2 cod. pen., aumentata ancora ad anni uno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ridotta infine di un terzo in ragione del rito abbreviato, con cui è stato definito il processo. La pena complessiva, di mesi otto di reclusione, veniva tuttavia riformata dal giudice di appello, che rilevava l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 -bis cod. pen., posto che, «se le lesioni sono aggravate dall'aver commesso il reato per eseguirne un altro, vale a dire la resistenza contro il pubblico ufficiale, la parte lesa non può che essere il pubblico ufficiale». Tale pena era conseguentemente rideterminata come segue: la pena base, di mesi sei di reclusione per il reato più grave, e cioè le lesioni, era aumentata a mesi otto di reclusione per l'aggravante teleologica, ulteriormente aumentata a mesi undici per il reato di resistenza, ridotta infine, in ragione del rito, a complessivi mesi sette e giorni dieci. 2. Contro la sentenza di appello propone ricorso l'imputato, articolandolo in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Vero è che il giudice di appello ha ridotto la pena finale. Egli avrebbe tuttavia errato applicando in continuazione per la pena teleologica una pena di due mesi, e cioè maggiore di quella determinata dal giudice di primo grado nella misura di un mese). Il ricorrente cita in proposito Sez. 3, del 10/01/2017, n. 20225, Khelif, Rv. 232066, a mente della quale «quando il giudice di appello ritenga insussistente a beneficio dell'imputato appellante una circostanza aggravante ovvero ne escluda attraverso il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti l'incidenza nel calcolo della pena in concreto, non può modificare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro degli addendi del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata». 2.3. Il secondo motivo censura la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circcstanze attenuanti generiche, per aver la Corte d'Appello qualificato la richiesta, a suo tempo avanzata, come «generica [...] laddove vengono richiamate nor meglio specificate condizioni di vita, infondata laddove si evidenzia la risalenza nel tempo dei precedenti e sconfessata dai pregiudizi penali laddove sottolinea l'occasionalità della condotta». In particolare, il ricorrente ritiene che la pronuncia impugnata contraddica la sentenza di primo grado che proprio sulla base della ritenuta «sostanziale occasionalità dei fatti» aveva escluso la recidiva e non spieghi d'altronde perché tale occasionalità non possa essere utilizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Invertendo l'ordine dei motivi, si muove dal secondo, che appare infondato e va dunque rigettato. Ricordato come, per insegnamento di questa Corte, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non rappresenti un diritto dell'imputato e presupponga un atteggiamento collaborativo a livello endo- ed eso-processuale (Sez. 4, n. 20115 de/ 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Starace; Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), al contrario di quanto lamentato dal ricorrente, non si rileva contraddizione tra la sentenza di primo e la sentenza di secondo grado che, rispettivamente, hanno negato la recidiva e respinto la richiesta di applicare le circostanze generiche, escludendo ed affermando l'occasionalità delle condotte. E' infatti ben plausibile che la medesima locuzione testuale - nella specie, "occasionalità della condotta" - assuma un significato differente a seconda del contesto gius-linguistico in cui è usata, nonché in ragione della diversità di ratio e di effetti applicativi delle categorie giuridiche in rapporto delle quali viene dal giudice, come nel caso di specie, richiamata. 2. Fondato appare invece il primo motivo di ricorso, in c:ui è stato lamentato l'erroneo computo della pena in rapporto all'aggravante teleologica da parte del giudice dell'appello, il quale si è discostato dalla determinazione del giudice di primo grado. Il principio per cui il divieto di reformatío in peius vale per ogni singolo elemento che concorre a determinare la pena complessiva, esprime una elementare istanza di garanzia per l'imputato ed è stato affermato, sebbene a diverso fine, dalla giurisprudenza di questa Corte quantomeno a partire da Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], R\L 232066 (successivamente, si veda anche Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, dep. 2015, Tufano, Rv. 263193; Sez. 3, del 10/01/2017, n. 20225, Khelif, Rv. 232066, richiamata dal ricorrente). La violazione di tale principio impone dunque l'annullamento della sentenza limitatamente all'aumento di pena per l'aggravante, che va riportato alla misura di cui alla condanna in primo grado. Alla rideterminazione si può procedere in questa sede sulla base di una semplice operazione aritmetica senza necessità di alcuna valutazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in sei mesi e giorni dieci di reclusione. R
Sentenza Cassazione n. 26626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris