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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37172/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svola dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 28/1/2020, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere coltivato presso la sua abitazione n. 6 piante di cannabis dell'altezza di circa 2 metri con infiorescenze e per avere detenuto grammi 17 circa di marijuana e 12 rami con foglie e infiorescenze essiccati di canna bis.

2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge e vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen.; travisamento della prova.

La Corte d'appello ha dato atto che l'accertamento sulla sostanza caduta in sequestro ha riguardato solo il dato qualitativo, non essendo stato possibile accertare la quantità di principio attivo presente nella sostanza caduta in sequestro per la natura disomogenea dei reperti.

Premesso che la detenzione descritta nel capo d'imputazione deve ritenersi assorbita nella condotta di coltivazione, la Corte d'appello erra laddove afferma che l'attività di coltivazione debba essere sempre considerata illecita.

Alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite "Caruso" (n. 12348/20) vi sarebbe spazio per una pronuncia liberatoria nel caso di una coltivazione concretamente inoffensiva ove si accerti che la sostanza ricavabile dalla coltivazione sia inidonea a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma.

I giudici di merito non hanno considerato la mancanza di potere drogante della sostanza ricavata dall'imputato dalla coltivazione.

Risulta assente nella sentenza impugnata il necessario apprezzamento sulla offensività/inoffensività della condotta, essendo ovvio che la punibilità per la condotta di coltivazione vada esclusa ove si accerti la inoffensività di essa.

Non può desumersi l'offensività della condotta dall'acclarata pregressa cessione di stupefacente emergente dagli atti d'indagine: si pretende di ricavare il dato mancante (capacità drogante della sostanza) dalla destinazione del prodotto ceduto.

La Corte di merito incorrerebbe in un travisamento della prova nella parte in cui non considera la condizione di consumatore abituale dell'imputato.II) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e dell'art. 131-bis cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., lamentando la carenza e l'illogicità della motivazione espressa dalla Corte territoriale sull'argomento.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente" (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624 - 02).

La pronuncia richiamata trae impulso dall'ordinanza dell'Il giugno 2019, con cui la Sezione Terza, registrando contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità, aveva posto il seguente quesito:"Se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato." Il tema centrale affrontato dalle Sezioni Unite è quello dell'offensività del reato di coltivazione non autorizzata di stupefacenti.

Esaminate le pronunce della Corte Costituzionale in tema di offensività (in particolare la sentenza n. 109 del 2016 ) ed il risalente precedente delle Sezioni Unite in materia di coltivazione (Sez.

U., n. 28605 del 24/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920), il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato «che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore» (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).

Nell'articolata motivazione, dove è contenuta approfondita analisi delle questioni che concernono il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti in relazione al ciclo vegetativo della pianta, alle modalità della condotta di coltivazione ed al momento dell'accertamento, sono richiamate le categorie concettuali della tipicità e dell'offensività del reato, in astratto ed in concreto.

Per questa via si giunge a ritenere che la coltivazione domestica finalizzata all'uso personale sia connotata da mancanza di tipicità, escludendosi, come talvolta si era sostenuto in passato, un'assimilazione di tale ipotesi a quella della detenzione ad uso personale. 2.1 Venendo al caso in esame, in relazione all'attività di coltivazione risulta irrilevante che non sia stato accertato il principio attivo ricavabile dalle piante cadute in sequestro, essendo sufficiente, come si è detto sopra, la corrispondenza delle piante al tipo botanico (profilo neppure contestato dal ricorrente) e l'attitudine di queste a produrre sostanza stupefacente (circostanza desumibile dal grado di sviluppo delle piante, alte circa due metri, e dalla presenza delle infiorescenze).

Quanto alla possibilità che la coltivazione domestica fosse destinata al solo consumo personale dell'imputato, la circostanza è stata esclusa con motivazione logica: alla stregua di quanto risulta argomentato nelle sentenze di merito, sulla base delle risultanze investigative richiamate, il ricorrente era dedito ad un'attività continuativa di cessione di sostanza stupefacente del tipo cannabis e marijuana.

3. Parimenti da rigettare sono le doglianze che riguardano la prospettata inoffensività della condotta avente ad oggetto la sostanza detenuta a parte dal ricorrente (grammi 17 di hashish e rami con foglie e infiorescenze essiccate di cannabis).

Sul punto la corte di merito ha sottolineato che gli accertamenti tecnici disposti hanno rivelato come fosse presente nella sostanza il principio attivo, pur non essendo stato esso quantificato in ragione della "disomogeneità" dei reperti.

La presenza del principio attivo rivela evidentemente l'efficacia drogante della sostanza, escludendo la lamentata inoffensività della condotta.

La destinazioni a terzi di tale sostanza o di parte di essa è stata desunta dagli acclarati rapporti intrattenuti con taluni acquirenti, alla cui individuazione, si legge in motivazione, gli operanti erano addivenuti consultando i contatti telefonici del ricorrente.

I consumatori avevano confermato di avere acquistato dal ricorrente sostanza stupefacente del tipo marjuana e cannabis.La circostanza riguardante le pregresse continuative cessioni di sostanze del tipo di quelle possedute dal ricorrente è idonea a supportare la prova logica a cui ricorre il giudice per ritenere acclarata la destinazione al commercio dello stupefacente in sequestro.

Nel ragionamento così svolto non si individuano i vizi lamentati dal ricorrente, essendo la decisione supportata da una giustificazione logica e coerente, sebbene succinta.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante l'invocata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si individua il difetto motivazionale lamentato dalla difesa.

La Corte di merito correttamente osserva che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non sono sovrapponibili.

L'affermazione risponde ai criteri stabiliti in questa sede, in cui si è evidenziato come tali fattispecie siano strutturalmente e teleologicamente non coincidenti [cfr. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572:"In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)"].

E' utile ricordare come l'art. 131-bis cod. pen. preveda, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. (Sez.

U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 dei 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). 5 h Ebbene, la Corte di merito, riconoscendo nel corpo della motivazione il carattere continuativo dell'attività di cessione di stupefacenti a cui era dedito il Grena, ha implicitamente risposto alla richiesta della difesa, escludendo la particolare tenuità del fatto.

Secondo condivisibile orientamento di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

La difesa si limita a dolersi del difetto di motivazione della sentenza impugnata, trascurando di considerare le argomentazioni contrarie al riconoscimento dell'istituto contenute nella sua trama giustificativa, rispetto alle quali manca un reale confronto.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i! ricorso; udita la relazione svola dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28/1/2020, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere coltivato presso la sua abitazione n. 6 piante di cannabis dell'altezza di circa 2 metri con infiorescenze e per avere detenuto grammi 17 circa di marijuana e 12 rami con foglie e infiorescenze essiccati di canna bis. 2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge e vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen.; travisamento della prova. La Corte d'appello ha dato atto che l'accertamento sulla sostanza caduta in sequestro ha riguardato solo il dato qualitativo, non essendo stato possibile accertare la quantità di principio attivo presente nella sostanza caduta in sequestro per la natura disomogenea dei reperti. Premesso che la detenzione descritta nel capo d'imputazione deve ritenersi assorbita nella condotta di coltivazione, la Corte d'appello erra laddove afferma che l'attività di coltivazione debba essere sempre considerata illecita. Alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite "Caruso" (n. 12348/20) vi sarebbe spazio per una pronuncia liberatoria nel caso di una coltivazione concretamente inoffensiva ove si accerti che la sostanza ricavabile dalla coltivazione sia inidonea a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma. I giudici di merito non hanno considerato la mancanza di potere drogante della sostanza ricavata dall'imputato dalla coltivazione. Risulta assente nella sentenza impugnata il necessario apprezzamento sulla offensività/inoffensività della condotta, essendo ovvio che la punibilità per la condotta di coltivazione vada esclusa ove si accerti la inoffensività di essa. Non può desumersi l'offensività della condotta dall'acclarata pregressa cessione di stupefacente emergente dagli atti d'indagine: si pretende di ricavare il dato mancante (capacità drogante della sostanza) dalla destinazione del prodotto ceduto. La Corte di merito incorrerebbe in un travisamento della prova nella parte in cui non considera la condizione di consumatore abituale dell'imputato.II) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e dell'art. 131-bis cod. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., lamentando la carenza e l'illogicità della motivazione espressa dalla Corte territoriale sull'argomento. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente" (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624 - 02). La pronuncia richiamata trae impulso dall'ordinanza dell'Il giugno 2019, con cui la Sezione Terza, registrando contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità, aveva posto il seguente quesito:"Se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato." Il tema centrale affrontato dalle Sezioni Unite è quello dell'offensività del reato di coltivazione non autorizzata di stupefacenti. Esaminate le pronunce della Corte Costituzionale in tema di offensività (in particolare la sentenza n. 109 del 2016 ) ed il risalente precedente delle Sezioni Unite in materia di coltivazione (Sez. U., n. 28605 del 24/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920), il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato «che devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore» (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). Nell'articolata motivazione, dove è contenuta approfondita analisi delle questioni che concernono il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti in relazione al ciclo vegetativo della pianta, alle modalità della condotta di coltivazione ed al momento dell'accertamento, sono richiamate le categorie concettuali della tipicità e dell'offensività del reato, in astratto ed in concreto. Per questa via si giunge a ritenere che la coltivazione domestica finalizzata all'uso personale sia connotata da mancanza di tipicità, escludendosi, come talvolta si era sostenuto in passato, un'assimilazione di tale ipotesi a quella della detenzione ad uso personale. 2.1 Venendo al caso in esame, in relazione all'attività di coltivazione risulta irrilevante che non sia stato accertato il principio attivo ricavabile dalle piante cadute in sequestro, essendo sufficiente, come si è detto sopra, la corrispondenza delle piante al tipo botanico (profilo neppure contestato dal ricorrente) e l'attitudine di queste a produrre sostanza stupefacente (circostanza desumibile dal grado di sviluppo delle piante, alte circa due metri, e dalla presenza delle infiorescenze). Quanto alla possibilità che la coltivazione domestica fosse destinata al solo consumo personale dell'imputato, la circostanza è stata esclusa con motivazione logica: alla stregua di quanto risulta argomentato nelle sentenze di merito, sulla base delle risultanze investigative richiamate, il ricorrente era dedito ad un'attività continuativa di cessione di sostanza stupefacente del tipo cannabis e marijuana. 3. Parimenti da rigettare sono le doglianze che riguardano la prospettata inoffensività della condotta avente ad oggetto la sostanza detenuta a parte dal ricorrente (grammi 17 di hashish e rami con foglie e infiorescenze essiccate di cannabis). Sul punto la corte di merito ha sottolineato che gli accertamenti tecnici disposti hanno rivelato come fosse presente nella sostanza il principio attivo, pur non essendo stato esso quantificato in ragione della "disomogeneità" dei reperti. La presenza del principio attivo rivela evidentemente l'efficacia drogante della sostanza, escludendo la lamentata inoffensività della condotta. La destinazioni a terzi di tale sostanza o di parte di essa è stata desunta dagli acclarati rapporti intrattenuti con taluni acquirenti, alla cui individuazione, si legge in motivazione, gli operanti erano addivenuti consultando i contatti telefonici del ricorrente. I consumatori avevano confermato di avere acquistato dal ricorrente sostanza stupefacente del tipo marjuana e cannabis.La circostanza riguardante le pregresse continuative cessioni di sostanze del tipo di quelle possedute dal ricorrente è idonea a supportare la prova logica a cui ricorre il giudice per ritenere acclarata la destinazione al commercio dello stupefacente in sequestro. Nel ragionamento così svolto non si individuano i vizi lamentati dal ricorrente, essendo la decisione supportata da una giustificazione logica e coerente, sebbene succinta. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante l'invocata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si individua il difetto motivazionale lamentato dalla difesa. La Corte di merito correttamente osserva che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non sono sovrapponibili. L'affermazione risponde ai criteri stabiliti in questa sede, in cui si è evidenziato come tali fattispecie siano strutturalmente e teleologicamente non coincidenti [cfr. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572:"In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.)"]. E' utile ricordare come l'art. 131-bis cod. pen. preveda, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 dei 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). 5 h Ebbene, la Corte di merito, riconoscendo nel corpo della motivazione il carattere continuativo dell'attività di cessione di stupefacenti a cui era dedito il Grena, ha implicitamente risposto alla richiesta della difesa, escludendo la particolare tenuità del fatto. Secondo condivisibile orientamento di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). La difesa si limita a dolersi del difetto di motivazione della sentenza impugnata, trascurando di considerare le argomentazioni contrarie al riconoscimento dell'istituto contenute nella sua trama giustificativa, rispetto alle quali manca un reale confronto. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c