Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2022
ECLI:EU:T:2022:640
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0717_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Impresa comune EuroHPC
(causa T‑717/20) (
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«Appalti pubblici – Procedura di gara – Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione del supercomputer Leonardo per l’entità di hosting CINECA – Rigetto dell’offerta di un offerente – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione»
1.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la parità di opportunità e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 160, § 1)
(v. punti 28-32, 140)
2.
Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046)
(v. punti 64, 106, 124, 141)
3.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso contro una decisione di rigetto di un’offerta nell’ambito dell’attribuzione di un appalto pubblico da parte di un’istituzione dell’Unione – Motivo vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dall’amministrazione aggiudicatrice – Onere della prova a carico del ricorrente
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 65)
4.
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punto 66)
5.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Informazioni messe a disposizione del ricorrente dalle quali non risultano chiaramente le motivazioni del rigetto dell’offerta e che non chiariscono sufficientemente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivazione sufficiente
[Art. 256 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, a), e allegato I]
(v. punti 159, 160, 162, 164)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 161, 165)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC).
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.
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GU C 53 del 15.2.2021
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