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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2022

ECLI:EU:T:2022:640
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0717_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Impresa comune EuroHPC (causa T‑717/20) ( 1 ) «Appalti pubblici – Procedura di gara – Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione del supercomputer Leonardo per l’entità di hosting CINECA – Rigetto dell’offerta di un offerente – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione»

1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la parità di opportunità e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 160, § 1) (v. punti 28-32, 140)

2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046) (v. punti 64, 106, 124, 141)

3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso contro una decisione di rigetto di un’offerta nell’ambito dell’attribuzione di un appalto pubblico da parte di un’istituzione dell’Unione – Motivo vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dall’amministrazione aggiudicatrice – Onere della prova a carico del ricorrente (Art. 263 TFUE) (v. punto 65)

4. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punto 66)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Informazioni messe a disposizione del ricorrente dalle quali non risultano chiaramente le motivazioni del rigetto dell’offerta e che non chiariscono sufficientemente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivazione sufficiente [Art. 256 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, a), e allegato I] (v. punti 159, 160, 162, 164)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione (Art. 296 TFUE) (v. punti 161, 165) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 53 del 15.2.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0717_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Impresa comune EuroHPC (causa T‑717/20) ( 1 ) «Appalti pubblici – Procedura di gara – Acquisizione, consegna, installazione e manutenzione del supercomputer Leonardo per l’entità di hosting CINECA – Rigetto dell’offerta di un offerente – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione» 1. Appalti pubblici dell’Unione europea – Procedura di gara – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la parità di opportunità e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 160, § 1) (v. punti 28-32, 140) 2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046) (v. punti 64, 106, 124, 141) 3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso contro una decisione di rigetto di un’offerta nell’ambito dell’attribuzione di un appalto pubblico da parte di un’istituzione dell’Unione – Motivo vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dall’amministrazione aggiudicatrice – Onere della prova a carico del ricorrente (Art. 263 TFUE) (v. punto 65) 4. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punto 66) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Informazioni messe a disposizione del ricorrente dalle quali non risultano chiaramente le motivazioni del rigetto dell’offerta e che non chiariscono sufficientemente le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivazione sufficiente [Art. 256 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, a), e allegato I] (v. punti 159, 160, 162, 164) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione (Art. 296 TFUE) (v. punti 161, 165) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 53 del 15.2.2021 .