CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14244/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi — con cui il ricorrente ha affermato che la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità per il reato di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente su elementi esclusivamente indizianti, sforniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non avrebbe inoltre valutato l'incidenza delle frasi offensive e minacciose, pronunciate dall'imputato nei confronti degli operanti, e la sussistenza dell'elemento psicologico del reato — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato che deponevano nel senso della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta: il dato ponderale, pari a grammi 11,64 lordi; la suddivisione della sostanza in 9 involucri di peso uguale; la detenzione di tali involucri sulla pubblica via; la detenzione presso l'abitazione di materiale per il confezionamento; la detenzione del bilancino di precisione e di una somma di denaro, possibile provento di spaccio, in prossimità del divano letto, dove dormiva l'imputato. La Corte territoriale ha rimarcato, inoltre, che le minacce erano state proferite nel momento in cui l'imputato aveva appreso dell'imminente perquisizione domiciliare e, successivamente, quando gli era stata comunicata la necessità di sequestrare la somma di denaro di euro 600); rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01), secondo cui la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in / favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle