CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8587/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE n.1648/2016 depositata i l 28/09/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il presente giudizio trae origine dal ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA](hinc: la contribuente) contro l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010, con il quale era stata contestata la detraibilità dell’IVA ex art. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione a fatture per operazioni inesistenti, riscontrate dall’amministrazione finanziaria a seguito di un controllo sulla fornitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successivamente al fallimento di quest’ultima in data 21/05/2008. Proprio a seguito della notifica di un questionario al curatore era emerso che l’attività liquidatoria relativa ai beni inventariati era stata esaurita nell’ottobre 2008 e che non erano state eseguite altre cessioni di beni dopo il 13/10/2008. Inoltre, era emerso che le fatture indicate nel questionario –pur riportando il nome e la partita IVA di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –non erano state emesse dalla curatela e l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] non risultava neppure tra gli acquirenti o aggiudicatari dei beni inventariati. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana ( hinc: CTR) – accogliendo l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 605/2015, con cui la Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento – ha ritenuto , con la sentenza n. 1648/2016 depositata in data 28/09/2016, che i costi non riferibili ad attività costituenti reato siano deducibili e che, secondo la giurisprudenza di legittimità e quella unionale, il contribuente abbia diritto alla detrazione dell’IVA ogni volta che sia estraneo all’evasione. 3.Il giudice d’appello ha poi evidenziato che l’amministrazione finanziaria non aveva denunciato la frode, né aveva fatto indagini, limitandosi a recepire le dichiarazioni della curatela. La tesi dell’Agenzia delle Entrate non era supportata neppure da documentazione idonea, mancando le fatture di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era stato, inoltre, indicato né chiesto al curatore quando avessevenduto la merce e neppure quando la partita IVA del fallimento fosse stata cancellata. Inoltre, a fronte della dichiarazione della curatela che non erano state eseguite vendite successivamente al 21/05/2008 non era chiaro perché il fallimento fosse stato chiuso (solo) il 26/02/2014. 3.1. Inoltre, ad avviso della CTR, non può essere addebitato alla contribuente l’onere di controllare la correttezza della ditta venditrice e non sono stati indicati neppure gli elementi dai quali dedurre che la ricorrente sapeva o era in grado di sapere che c’era una frode. 3.2. Infine, non era stata chiesta neppure copia dell’inventario, al fine di provare che la merce fosse di terze persone. 4. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 5. La contribuente si è costituitacon controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.2729 cod. civ. 1.1. La ricorrente, con tale motivo –richiamata a pag. 8 del ricorso in cassazione la motivazione dell’avviso di accertamento – ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria, a seguito della comunicazione del curatore, non avesse fatto ulteriori indagini in ordine alla frode e non avesse allegato gli elementi da cui dedurre che la ricorrente sapeva o fosse in grado di sapere che fosse in atto una frode. Inoltre, è stato rilevato come alla società non possa essere addebitato l’onere di controllare la correttezza della ditta venditrice. Tuttavia, a fronte della contestazione dell’ufficio fondata su prove presuntive,spetta al contribuente l’onere di fornire la prova contraria. 1.2. Con riferimento alla prova della contribuente circa la conoscenza o doverosa conoscibilità del carattere fraudolento delle operazioni la ricorrente ha evidenziato come lo stato di fallimento e la cessazione dell’attività siano riscontrabili attraverso le visure camerali. Tale diligenza minimale è ordinaria nei rapporti commerciali. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 2.1. Ad avviso di parte ricorrente la contribuente non ha contestato il fatto che il reale cedente delle merci fosse un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., limitandosi a invocare piuttosto il proprio stato di buona fede, come emerge dai motivi di appello riportati a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione. 3. Il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. 3.1. Nel caso di specie risulta che l’amministrazione finanziaria abbia disconosciuto la detraibilità dell’IVA a seguito di un questionario inviato al curatore del fallimento della società fornitrice, che aveva risposto come le operazioni di liquidazione dell’attivo fallimentare fossero concluse nel 2008, cioè in epoca anteriore all’anno d’imposta interessato dalle operazioni contestate dall’amministrazione finanziaria (2010). 3.2. Secondo questa Corte (Cass., 04/10/2018, n. 24321) nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essarappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario): ne deriva che l’IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. Non entrano, quindi, nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture si riferiscono a operazioni, per quanto lo riguarda, inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la "copertura" di prestazioni acquisite da altri soggetti. Difatti, in base all'articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112 per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l'interessato sia un soggetto passivo ai sensi di tale direttiva e, dall'altro, che i beni o servizi invocati a base di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni o servizi siano forniti da un altro soggetto passivo. Sempre secondo Cass., n. 24321 del 2018 la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale – di cui, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è possibile fornire la prova anche in via presuntiva (Cass., 20/04/2018, n. 9851) -e in particolare: «a) l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, ossia che il soggetto formale non è quello reale: tale elemento individua la prova dell'evasione fiscale, che si concretizza una volta accertata, anche solo in via presuntiva, la natura di interposto o "cartiera" del soggetto emittente le fatture; b) il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva: non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente, e necessario, che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.» Una volta raggiunta tale prova spetta, quindi, al contribuente provare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. 3.4. Il meccanismo presuntivo –che permette tanto all’amministrazione finanziaria di fornire la prova degli elementi costitutivi necessari a consentire il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA, quanto al contribuente di fornire la prova contraria – è regolato dall’art. 2729 cod. civ., il quale richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Secondo questa Corte il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Il procedimento logico che presiede alla prova presuntiva si articolanei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, al fine di scartare quelliirrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi(Cass., 21/03/2022, n. 9054). 3.5. Nel caso di specie la CTR ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni fornite dal curatore sebbene provenienti non solo da un pubblico ufficiale (secondo quanto precisato dall’art. 30 l. fall. (applicabile ratione temporis), ma anche dal soggetto che nell’anno d’imposta interessato dall’accertamento aveva l’amministrazione del patrimonio oggetto di liquidazione ai sensi dell’art. 31 l. fall., escludendo, ab imis, il rilievo di un elemento dotato di grado di gravità (in ragione dell’elevato grado di probabilità delle dichiarazioni provenienti da un pubblico ufficiale in ordine a fatti che risultano, peraltro, compiuti materialmente dallo stesso, come la liquidazione dell’attivo fallimentare) e di precisione (considerate le date che hanno regolato le operazioni di liquidazione), dando rilievo, peraltro, a elementi insignificanti (come la chiusura della procedura fallimentare in epoca significativamente successiva al compimento delle operazioni di liquidazione) riconducibili a circostanze estranee alla prosecuzione dell’attività di impresa da parte della società fallita (che richiede, peraltro, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 104 l. fall.). 3.6. A fini della conoscibilità del carattere fittizio del soggetto che appariva come cedente non è stato, poi, dato rilievo alla pubblicità risultante dal registro delle imprese, che costituisce ordinario mezzo di conoscenza e opponibilità a terzi dei fatti riguardanti la vita dell’impresa(art. 2193 cod. civ. e 17 l. fall., con riferimento alla dichiarazione di fallimento). La consultazione del registro delle imprese costituisce, quindi, mezzo ordinario (sebbene non esclusivo) al fine di poter conoscere le condizioni del fornitore di beni e servizi e la mancanza di consultazione (e la mancata conoscenza di fatti rilevanti della vita dell’impresa, come il suo assoggettamento a procedura concorsuale) evidenziano un elemento di pari gravità e precisione, rilevante ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. per poter ritenere, quanto meno, che l’imprenditore non abbia adempiuto agli oneri rientranti nella media diligenza di un operatore economico. 4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t