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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25960/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26227/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna, n. 14 presso lo studio del difensore. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. - i nt imata - avversola sentenza n. 234/2021 del Tribunale di Sassari , pubblicata in data 9 marzo 2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]propone sulla base di tre motivi ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sassari del 9 marzo 2021 con la quale è stato rigettato l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Nuoro del 2 luglio 2019. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

2. Con ordinanza del 7 dicembre 2022-1 febbraio 2023 il C ollegio così pronunciava: vista l'astensione del relatore autorizzata dal presidente titolare con atto in data 7 dicembre 2022, attesa la necessità di predisporre un nuovo collegio, La Corte rinvia a nuovo ruolo .

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La ricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1,cod. proc. civ. la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, nonché la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.

Sostiene che la sentenza impugnata è illegittima nella misura in cui il giudice di secondo grado ha erroneamente qualificato come meramente patrimoniale la posizione giuridica fatta valere dagli attori in primo grado e sulla scorta di tale errata qualificazione ha ritenuto munito di giurisdizione per la presente controversia il giudice ordinario, in contrasto con i criteri di riparto della giurisdizione.

La controversia in oggetto invece esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le contestazioni avversarie riguardano in via principale la legittimità delle scelte tecnico discrezionali delle autorità amministrative (AEGSI oggi ARERA ed EGAS) in ordine all'individuazione ed alla regolazione del costo del servizio idrico integrato con particolare riferimento alla determinazione dell'ammontare dei cosiddetti conguagli regolatori (anche partite pregresse) quale componente della tariffa. 1.1 Il motivo è infondato.

La controversia non concerne la legittimità dell’atto amministrativo con cui sono stabiliti i criteri tariffari, e dunque non riguarda l’esercizio del potere pubblico, ma il credito, privatistico, per il servizio di somministrazione idrica.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo che trova la sua fonte nel contratto di utenza e la domanda con cui l’utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la fornitura da gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez.

Un., 02/03/2006 n. 4584; Cass., Sez.

Un., 09/02/2023, n. 4079).

Né può indurre a diverse conclusioni il disposto dell’art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, che prevede sì la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblici servizi, ma fa espressa eccezione per le controversie, dunque devolute al giudice ordinario, concernenti indennità, canoni e corrispettivi (v.

Cass., Sez.

Un., 25/02/2016, n. 3732).La controversia non concerne la legittimità dell’atto amministrativo con cui sono stabiliti i criteri tariffari, e dunque non riguarda l’esercizio del potere pubblico, ma il credito, privatistico, per il servizio di somministrazione idrica.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato, risultando così pronunciata in violazione e falsa applicazione della normativa e degli atti regolatori di riferimento.

La definizione delle cd. partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (ARERA, EGAS) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce nell'ambito della dinamica tariffaria il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione del servizio (art. 154 d.lgs. n. 152/2006 cd. codice dell'ambiente).

A fronte dell'introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari sono stati legittimamente inseriti dalle competenti autorità amministrative come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 direttiva 2000/60/CE).

Pertanto le determinazioni tariffarie entrano, di diritto e per espressa disposizione legislativa,nel regolamento di fornitura ex art. 1339 cod. civ. ed il contratto di utenza di un servizio pubblico non può che rinviare corrispettivi definiti dalle autorità amministrative di settore, rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio, non ha alcuna autonomia decisionale e si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/ CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011 conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; art. 10 d.l. 70/2011 conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod.civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell'Ente d'Ambito della Sardegna; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] .

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato, risultando così pronunciata in violazione e falsa applicazione della normativa e degli atti regolatori di riferimento.

La definizione delle cd.partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (ARERA, EGAS) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce nell'ambito della dinamica tariffaria il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione del servizio (art. 154 d.lgs. n. 152/2006 cd. codice dell'ambiente).

A fronte dell'introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari sono stati legittimamente inseriti dalle competenti autorità amministrative come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 direttiva 2000/60/CE).

Pertanto le determinazioni tariffarie entrano, di diritto e per espressa disposizione legislativa,nel regolamento di fornitura ex art. 1339 cod. civ. ed il contratto di utenza di un servizio pubblico non può che rinviare corrispettivi definiti dalle autorità amministrative di settore, rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio, non ha alcuna autonomia decisionale e si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento. 2.1 Il motivoè infondato, posto che fa riferimento al rapporto fra gestor e e autorità d'ambito, cui gli utenti sono estranei, e dunque risulta eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, in cui, come già in quella di primo grado, si fa esclusivo riferimento al contratto di somministrazione del servizio idrico tra il gestore ed il singolo utente.

Come ritenuto da questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità (Cass.,23/062021, n. 17959; Cass., 22/02/2023, n. 5492; Cass., 28/11/2019, n. 31063), non può essere ritenuta lecita l'imposizione di un conguaglio per partite pregresse, in quanto per la natura del contratto di somministrazione,avente carattere periodico, l'erogazione del servizio idrico comporta un prezzo che viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Il corrispettivo che viene pagato secondo le scadenze d'uso è proporzionato e trova la sua giustificazione nell'utilizzo dell'acqua che viene erogata; invece la richiesta di conguagli per partite pregresse determina l'ammontare del corrispettivo in un momento successivo rispetto alla erogazione effettuata dalla AEEGSI, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria, per consumi già avvenuti, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di potere impositivo, per cui viola gli artt. 1561, 1560, e 1563 cod. civ. e, nella misura in cui ritenuto discendente da obblighi normativi, viola altresì l’art. 11 delle Preleggi.

3. Con il terzo motivo in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., art. 842 comma 3 e 154 del d. lgs. n. 152; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21 commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011 conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 d.l. 70/2011 conv.con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n.; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; delibera AEGSI n. 643/2013 R/IDR; delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell'Ente d'Ambito della Sardegna; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] .

Sostiene che la sentenza impugnata è altresì illegittima nella parte in cui il Tribunale, confermando la decisione del Giudice di pace, ha ritenuto gli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori in ogni caso prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.

Il motivo è assorbito, stante il dirimente rigetto del secondo motivo.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Nulla in punto spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26227/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna, n. 14 presso lo studio del difensore. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. - i nt imata - avversola sentenza n. 234/2021 del Tribunale di Sassari , pubblicata in data 9 marzo 2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]propone sulla base di tre motivi ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sassari del 9 marzo 2021 con la quale è stato rigettato l'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Nuoro del 2 luglio 2019. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. 2. Con ordinanza del 7 dicembre 2022-1 febbraio 2023 il C ollegio così pronunciava: vista l'astensione del relatore autorizzata dal presidente titolare con atto in data 7 dicembre 2022, attesa la necessità di predisporre un nuovo collegio, La Corte rinvia a nuovo ruolo . 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La ricorrenteha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1,cod. proc. civ. la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, nonché la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. Sostiene che la sentenza impugnata è illegittima nella misura in cui il giudice di secondo grado ha erroneamente qualificato come meramente patrimoniale la posizione giuridica fatta valere dagli attori in primo grado e sulla scorta di tale errata qualificazione ha ritenuto munito di giurisdizione per la presente controversia il giudice ordinario, in contrasto con i criteri di riparto della giurisdizione. La controversia in oggetto invece esula dalla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le contestazioni avversarie riguardano in via principale la legittimità delle scelte tecnico discrezionali delle autorità amministrative (AEGSI oggi ARERA ed EGAS) in ordine all'individuazione ed alla regolazione del costo del servizio idrico integrato con particolare riferimento alla determinazione dell'ammontare dei cosiddetti conguagli regolatori (anche partite pregresse) quale componente della tariffa. 1.1 Il motivo è infondato. La controversia non concerne la legittimità dell’atto amministrativo con cui sono stabiliti i criteri tariffari, e dunque non riguarda l’esercizio del potere pubblico, ma il credito, privatistico, per il servizio di somministrazione idrica. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo che trova la sua fonte nel contratto di utenza e la domanda con cui l’utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la fornitura da gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 02/03/2006 n. 4584; Cass., Sez. Un., 09/02/2023, n. 4079). Né può indurre a diverse conclusioni il disposto dell’art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, che prevede sì la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblici servizi, ma fa espressa eccezione per le controversie, dunque devolute al giudice ordinario, concernenti indennità, canoni e corrispettivi (v. Cass., Sez. Un., 25/02/2016, n. 3732).La controversia non concerne la legittimità dell’atto amministrativo con cui sono stabiliti i criteri tariffari, e dunque non riguarda l’esercizio del potere pubblico, ma il credito, privatistico, per il servizio di somministrazione idrica. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato, risultando così pronunciata in violazione e falsa applicazione della normativa e degli atti regolatori di riferimento. La definizione delle cd. partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (ARERA, EGAS) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce nell'ambito della dinamica tariffaria il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione del servizio (art. 154 d.lgs. n. 152/2006 cd. codice dell'ambiente). A fronte dell'introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari sono stati legittimamente inseriti dalle competenti autorità amministrative come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 direttiva 2000/60/CE). Pertanto le determinazioni tariffarie entrano, di diritto e per espressa disposizione legislativa,nel regolamento di fornitura ex art. 1339 cod. civ. ed il contratto di utenza di un servizio pubblico non può che rinviare corrispettivi definiti dalle autorità amministrative di settore, rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio, non ha alcuna autonomia decisionale e si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 direttiva 2000/60/ CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011 conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; art. 10 d.l. 70/2011 conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 cod.civ.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell'Ente d'Ambito della Sardegna; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] . Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da una errata interpretazione delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato, risultando così pronunciata in violazione e falsa applicazione della normativa e degli atti regolatori di riferimento. La definizione delle cd.partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (ARERA, EGAS) risulta del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce nell'ambito della dinamica tariffaria il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione del servizio (art. 154 d.lgs. n. 152/2006 cd. codice dell'ambiente). A fronte dell'introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all'anno base non considerati in precedenza ai fini tariffari sono stati legittimamente inseriti dalle competenti autorità amministrative come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio in ossequio al principio di derivazione europea del full cost recovery (art. 9 direttiva 2000/60/CE). Pertanto le determinazioni tariffarie entrano, di diritto e per espressa disposizione legislativa,nel regolamento di fornitura ex art. 1339 cod. civ. ed il contratto di utenza di un servizio pubblico non può che rinviare corrispettivi definiti dalle autorità amministrative di settore, rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizio, non ha alcuna autonomia decisionale e si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi cogenti, adottati in conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento. 2.1 Il motivoè infondato, posto che fa riferimento al rapporto fra gestor e e autorità d'ambito, cui gli utenti sono estranei, e dunque risulta eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, in cui, come già in quella di primo grado, si fa esclusivo riferimento al contratto di somministrazione del servizio idrico tra il gestore ed il singolo utente. Come ritenuto da questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità (Cass.,23/062021, n. 17959; Cass., 22/02/2023, n. 5492; Cass., 28/11/2019, n. 31063), non può essere ritenuta lecita l'imposizione di un conguaglio per partite pregresse, in quanto per la natura del contratto di somministrazione,avente carattere periodico, l'erogazione del servizio idrico comporta un prezzo che viene corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Il corrispettivo che viene pagato secondo le scadenze d'uso è proporzionato e trova la sua giustificazione nell'utilizzo dell'acqua che viene erogata; invece la richiesta di conguagli per partite pregresse determina l'ammontare del corrispettivo in un momento successivo rispetto alla erogazione effettuata dalla AEEGSI, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria, per consumi già avvenuti, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di potere impositivo, per cui viola gli artt. 1561, 1560, e 1563 cod. civ. e, nella misura in cui ritenuto discendente da obblighi normativi, viola altresì l’art. 11 delle Preleggi. 3. Con il terzo motivo in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2948 n. 4 cod. civ., art. 842 comma 3 e 154 del d. lgs. n. 152; art. 9 direttiva 2000/60/CE; art. 21 commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011 conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10 d.l. 70/2011 conv.con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n.; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; delibera AEGSI n. 643/2013 R/IDR; delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell'Ente d'Ambito della Sardegna; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] . Sostiene che la sentenza impugnata è altresì illegittima nella parte in cui il Tribunale, confermando la decisione del Giudice di pace, ha ritenuto gli importi richiesti a titolo di conguagli regolatori in ogni caso prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. Il motivo è assorbito, stante il dirimente rigetto del secondo motivo. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5. Nulla in punto spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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