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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 41567/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 17 febbraio 2017, dal Tribunale di Tivoli e, in data 3 marzo 2021, dalla Corte di appello di Roma, determinando la pena complessiva in anni quindici e mesi quattro di reclusione.

Premesso che la prima condanna aveva riguardato fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, mentre la seconda i reati, uniti nel vincolo della continuazione, di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di spaccio di stupefacenti, reati per i quali era stata inflitta la pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave il reato ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 giudicato dalla menzionata sentenza della Corte di appello di Roma, e quindi la pena base del reato continuato è stata commisurata in anni tredici e mesi otto di reclusione, e quindi ha commisurato l'aumento di pena per il reato giudicato dal Tribunale di Tivoli, al netto della diminuzione di pena per il rito abbreviato, in anni uno di reclusione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente agli aumenti di pena per i reati così detti satellite.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena per i reati satellite.

Infatti, il giudice dell'esecuzione ha applicato un aumento di pena nella misura di anni uno di reclusione per la fattispecie di spaccio già giudicata dalla sentenza del Tribunale di Tivoli, e, nel contempo, ha ritenuto congruo l'aumento di mesi otto di reclusione, determinato nella cognizione, per la pluralità di condotte di spaccio giudicate dalla sentenza della Corte di appello di Roma.

Tale determinazione è rimasta priva di motivazione, in quanto le considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione er/in contrasto con quanto ritenuto nel giudizio di cognizione, laddove erano state applicate le attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

Premesso che la censura proposta dal ricorrente riguarda la commisurazione dell'aumento di pena, determinato in anni uno di reclusione, per il reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Tivoli, si deve rilevare che di esso l'ordinanza impugnata ha dato compiuta motivazione.

Infatti, sul punto vengono evidenziati come elementi di segno negativo la capacità a delinquere, desumibile dai precedenti penali, e la gravità del fatto, rilevabile in ragione della qualità e della quantità dello stupefacente oggetto della condotta criminosa.

Dati che danno contezza, in termini in questa sede non censurabili, delle ragioni che hanno determinato il giudice dell'esecuzione alla specifica commisurazione della pena.

Il motivo di ricorso valorizza dati, ritenuti di segno positivo, che sarebbero stati valutati in relazione all'altro fatto di spaccio di stupefacenti, ma si tratta, appunto, di dati che riguardano l'altra fattispecie - rispetto alla quale non si propone alcuna censura -, e non quella oggetto di doglianza.

Va, quindi, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 17 febbraio 2017, dal Tribunale di Tivoli e, in data 3 marzo 2021, dalla Corte di appello di Roma, determinando la pena complessiva in anni quindici e mesi quattro di reclusione. Premesso che la prima condanna aveva riguardato fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, mentre la seconda i reati, uniti nel vincolo della continuazione, di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di spaccio di stupefacenti, reati per i quali era stata inflitta la pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave il reato ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 giudicato dalla menzionata sentenza della Corte di appello di Roma, e quindi la pena base del reato continuato è stata commisurata in anni tredici e mesi otto di reclusione, e quindi ha commisurato l'aumento di pena per il reato giudicato dal Tribunale di Tivoli, al netto della diminuzione di pena per il rito abbreviato, in anni uno di reclusione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente agli aumenti di pena per i reati così detti satellite. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena per i reati satellite. Infatti, il giudice dell'esecuzione ha applicato un aumento di pena nella misura di anni uno di reclusione per la fattispecie di spaccio già giudicata dalla sentenza del Tribunale di Tivoli, e, nel contempo, ha ritenuto congruo l'aumento di mesi otto di reclusione, determinato nella cognizione, per la pluralità di condotte di spaccio giudicate dalla sentenza della Corte di appello di Roma. Tale determinazione è rimasta priva di motivazione, in quanto le considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione er/in contrasto con quanto ritenuto nel giudizio di cognizione, laddove erano state applicate le attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Premesso che la censura proposta dal ricorrente riguarda la commisurazione dell'aumento di pena, determinato in anni uno di reclusione, per il reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Tivoli, si deve rilevare che di esso l'ordinanza impugnata ha dato compiuta motivazione. Infatti, sul punto vengono evidenziati come elementi di segno negativo la capacità a delinquere, desumibile dai precedenti penali, e la gravità del fatto, rilevabile in ragione della qualità e della quantità dello stupefacente oggetto della condotta criminosa. Dati che danno contezza, in termini in questa sede non censurabili, delle ragioni che hanno determinato il giudice dell'esecuzione alla specifica commisurazione della pena. Il motivo di ricorso valorizza dati, ritenuti di segno positivo, che sarebbero stati valutati in relazione all'altro fatto di spaccio di stupefacenti, ma si tratta, appunto, di dati che riguardano l'altra fattispecie - rispetto alla quale non si propone alcuna censura -, e non quella oggetto di doglianza. Va, quindi, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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