CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17469/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2411 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 135/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 31/05/2021 R.G.N. 274/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30469/20211. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso per casNsuamzeiroo ndi era ccolta generale 17469/2026Data pubblicazione 02/06/2026affidato ad un unico motivo, la sentenza n. 135/2021,depositata in data 31/05/2021, con la quale la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, in totale riforma della sentenza diprimo grado, ha respinto la domanda proposta dal ricorrente perla rideterminazione del trattamento previdenziale in godimentoper neutralizzazione dell’ultima contribuzione non utile menofavorevole. La Corte di Appello ha accolto l’impugnazione sulpresupposto che, come eccepito dall’INPS, fosse maturato iltermine triennale di decadenza previsto dall’art. 47, ultimocomma, d.P.R. 639 del 1970.2. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 14/05/2026.Ragioni della decisione:1.- Con l’unica censura il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, modificatodall’art. 38 d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011,come interpretato autenticamente dall’art. 6 d.l. n. 103 del1991, conv. in legge n. 166 del 1991 e degli artt. 3, 36, primocomma, e 38 della Costituzione (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.), per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile ladomanda giudiziale proposta dal ricorrente, collegandoall’intervenuta decadenza un effetto totalmente estintivo deldiritto alla riliquidazione della prestazione previdenziale.2.- La censura è fondata.2.1. Prendendo atto del consolidato orientamento di questaCorte secondo cui in materia di ricalcolo di trattamentiNumero registro generale 30469/2021Numero sezionale 2411/2026pensionistici la decadenza di cui all’art. 47 del d.PNu.mRe.r o dni r.a ccolta generale 17469/2026Data pubblicazione 02/06/2026639/1970 si applica anche alle pensioni liquidate prima delgiugno 2011, con decorrenza dall’entrata in vigore della nuovanormativa, la parte ricorrente ha contestato la sentenzaimpugnata solo in relazione al profilo dell’efficacia temporaledella decadenza, cioè se essa riguardi nella sua integralità ildiritto affermato dal pensionato, ovvero solo i ratei maturati finoal triennio antecedente la presentazione dell’azione giudiziaria,consentendo di soddisfarsi sui ratei maturati successivamente atale momento.3.- La Corte di appello ha respinto in toto la domanda ritenendoche non vi fosse «alcuno spazio per forme di decadenzamobile».4.- Sulla questione il Collegio intende dare continuitàall’orientamento secondo il quale la decadenza in questione, purtrovando applicazione anche con riferimento alle prestazioniliquidate prima dell'entrata in vigore del d.l. n.98/2011, nonproduce l'effetto di estinguere il diritto del pensionato allariliquidazione della prestazione già liquidata, ma limita il suoeffetto ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente ladomanda giudiziale.5.- Vengono in particolare in rilievo i principi di diritto espressida Cass. n. 17430/2021 (confermata, da ultimo, da Cass. n.27116/2025) che all’esito di una puntuale analisi degliorientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo,e di un prudente bilanciamento degli interessi alla luce deiprincipi di rango costituzionale, giunge ad affermare che:«L’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazioneai soli ratei pregressi ultratriennali e non all’intera pretesa delprivato attua un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione el’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobileNumero registro generale 30469/2021Numero sezionale 2411/2026che, comunque, sanziona il pensionato in modo significatNiuvmoe roc odi nra ccolta generale 17469/2026Data pubblicazione 02/06/2026la perdita dell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alladomanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gliopposti interessi sarebbe assicurato dall’accoglimento della tesiopposta, che produrrebbe una pensione decurtata per semprein modo contra legem, con effetto completamente ablativo deldiritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza delpensionato quanto all’esatto importo della prestazione, chepotrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevantesu una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può,dunque, affermarsi che, in riferimento alla richiesta diadeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionisticheparzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, inconsiderazione della natura della prestazione, solo le differenzesui ratei maturati precedenti il triennio dalla domandagiudiziale».6.- La Corte territoriale, nell’accogliere integralmentel'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto previdenziale,anche in relazione ai ratei maturati nel triennio antecedente lapresentazione del ricorso giudiziario è effettivamente incorsa nelvizio di violazione di legge lamentato dal ricorrente, dovendosiescludere che la decadenza produca l'effetto di estinguere ildiritto di riliquidazione del trattamento pensionistico, limitandoi propri effetti ai soli ratei di pensione maturati prima del triennioantecedente la domanda giudiziale.7.- I rilievi sopra svolti conducono all'accoglimento del ricorsoe la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento almotivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Perugia chedovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra stabiliti. Sidemanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 30469/2021Numero sezionale 2411/2026 P.Q.MData pubblicazione 02/06/2026La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Appello di Perugia, in diversa composizione, cui èdemandata anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 14 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])